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Legge di Bilancio 2022: novità sul fronte agevolazioni e finanziamenti.

Legge di Bilancio 2022: novità sul fronte agevolazioni e finanziamenti.

Sono numerose le misure agevolative per le imprese che prevede la legge di Bilancio 2022.

Fondamentale è anche l’introduzione di una nuova detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’estensione della garanzia SACE, il regime derogatorio del Fondo di garanzia PMI e del Fondo Gasparrini e rifinanzia il bonus tv.

Bonus edilizi: novità per il superbonus 110%.

Novità previste dalla legge di Bilancio per il superbonus 110%.

In primis, cambia il calendario del superbonus (art. 1, comma 28, lettere a-e, lettere g-l).

Ferma restando la scadenza del 30 giugno 2022, la maxi-detrazione viene prorogata:

  • Fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto. La percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
  • Fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa;
  • Fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche: il superbonus spetta per le spese sostenute.

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori in stato di emergenza, colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, il superbonus è riconosciuto nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 (art. 1, comma 28, lettera f).

Il comma 43, in particolare, delinea i fattori di conversione in energia primaria da applicarsi per la predisposizione degli attestati di prestazione energetica allegati all’asseverazione necessaria per fruire della detrazione del superbonus.

Bonus facciate.

Confermato anche nel 2022, il bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ma con aliquota al 60% (art. 1, comma 39).

Proroga bonus edilizi “minori”.

Saranno prorogati fino al 31 dicembre 2024 bonus “minori” (art. 1, commi 37, 38) come:

  • La detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%, con limite di spesa a 96.000;
  • L’ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari;
  • Il sisma bonus “ordinario” (anche acquisti) al 50-70-75-80-85% (di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013);
  • Il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile, con spesa massima detraibile pari a 10.000 euro nel 2022 e a 5.000 euro nel 2023 e 2024;
  • Il bonus verde, la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (di cui all’art. 1, commi 12-15, legge n. 205/2017).

Detrazione per abbattere le barriere architettoniche.

Viene istituita (art. 1, comma 42) una nuova detrazione al 75%:

  • Per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;
  • Per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. In caso di sostituzione dell’impianto, le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito saranno ammesse.

Potranno variare sulla base del numero delle unità immobiliari all’interno degli edifici gli investimenti di spesa:

  • 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo;
  • 40 mila euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30 mila euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Potranno beneficiare della detrazione coloro che hanno sostenuto le spese dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. La detrazione  potrà essere fruita in dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali o optando per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Sconto in fattura/cessione del credito e controlli.

Sono state inoltre prorogate le tempistiche delle opzioni per sconto in fattura e cessione del credito (art. 1, comma 29):

  • Per gli anni 20222023 e 2024 per eco e sisma bonus “ordinari”, bonus facciate e detrazione IRPEF 50% per le ristrutturazioni e la nuova detrazione per abbattere le barriere architettoniche;
  • Fino al 31 dicembre 2025 per il superbonus.

E’ stato confermato l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati, dal comma 29 – riproducendo, con qualche novità, le disposizioni del D.L. n. 157/2021 (che viene conseguentemente abrogato) – per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura.

Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese gli interventi in edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10 mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per il bonus facciate.

Da notare che rientrano nelle spese agevolabili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità.

Per il 110%, invece, qualora il superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi, può essere richiesto il visto di conformità. Se la dichiarazione viene direttamente dal contribuente, tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, non sarà più necessario il visto.

Secondo il comma 30, qualora si riscontrino particolari profili di rischio, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Altri bonus “casa”.

Tra le misure annoveriamo:

  • Credito d’imposta impianti fonti rinnovabili. Al comma 812 viene istituito un credito d’imposta, ai fini dell’IRPEF, per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze delineerà le modalità attuative. 3 milioni di euro per il 2022 sono le risorse finanziarie stanziate.

  • Bonus per sistemi di filtraggio acqua potabile. Prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile (art. 1, comma 713). Il bonus è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.

Per conoscere ulteriori dettagli, contatta Golden Group.

Bonus investimenti 4.0

Viene prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (art. 1, comma 44). In particolare:

Per gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0 effettuati dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per gli investimenti in beni immateriali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato B alla Legge 232/2016), vengono previste le seguenti aliquote:

  • fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Credito d’imposta per attività di R&S, innovazione e design.

La disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (art. 1, comma 45) viene prorogata e modificata.

Nello specifico:

  • Il credito di imposta per la ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale viene esteso fino alla fine del 2031, ma dal 2023 sarà riconosciuto nella misura del 10%, con massimale a 5 milioni di euro;
  • Il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica e il credito d’imposta per design e ideazione estetica, sarà riconosciuto nella misura del 10% (nel limite massimo di 2 milioni) fino al 2023, mentre nel 2024 e 2025 scenderà al 5% (sempre nel limite massimo di 2 milioni);
  • Il credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, sarà pari al 15% fino al 2022 (con un limite massimo di 2 milioni), 10% (con un limite massimo di 4 milioni) nel 2023 e al 5% (con un limite massimo annuale di 4 milioni) nel 2024 e 2025.

Bonus quotazione PMI.

Con il comma 46 è stato esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), istituito dalla legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018).

Dal 1° gennaio 2022, l’importo massimo del bonus fruibile scende da 500 mila a 200 mila euro.

Nuova Sabatini.

La Nuova Sabatini è stata rifinanziata con 900 milioni di euro ed è stata reintrodotta l’erogazione in più quote per i finanziamenti di importo non superiore a 200 mila euro (art. 1, commi 47 e 48).

Sostegno all’internazionalizzazione – SIMEST.

Il comma 49 incrementa:

  • di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri ex 394/1981 (finanziamenti agevolati simest);
  • di 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo per la promozione integrata (ex art. 72, comma 1, del D.L. 18/2020) (fondo perduto simest).

Novità per il Fondo garanzia PMI

I commi da 53 a 58 intervengono sulla disciplina del Fondo di garanzia.

Viene prevista la proroga fino al 30 giugno 2022 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all’art. 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), prevedendo che a partire dal 1° aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo.

Viene inoltre disposto che, dal 1° gennaio 2022, la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro passa dal 90 all’80%.

Per tutti i dettagli, resta aggiornato sul blog di Golden Group.

Garanzia SACE

Proroga al 30 giugno 2022 dell’operatività della Garanzia Italia, secondo il comma 59.

La garanzia SACE per le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese), ex art. 1-bis.1 del D.L. n.23/2020, è stata confermata fino al 30 giugno 2022 .

Fondo Gasparrini

Confermata anche fino al 31 dicembre 2022 la disciplina derogatoria del Fondo Gasparrini, che consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.

Credito d’imposta carta

Confermato per il 2022 il credito di imposta del 30% indirizzato alle imprese editrici di quotidiani e di periodici per le spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa.

Rifinanziamento bonus TV e decoder.

Viene rifinanziato con 68 milioni di euro per l’anno 2022 il bonus tv e decoder, che prevede l’erogazione di contributi per acquistare un nuovo decoder (senza rottamazione) oppure un apparecchio televisivo, a condizione di rottamare un apparecchio televisivo acquistato prima del 22 dicembre 2018.

Fondo per l’efficienza energetica

Cambia la natura del Fondo nazionale per l’efficienza energetica da rotativa a mista. Il fondo potrà provvedere anche all’erogazione di finanziamenti di cui una quota parte sia a fondo perduto, nel limite di 8 milioni di euro totali annui a decorrere dal 2022.

L’incentivo sostiene interventi finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.

Le agevolazioni sono rivolte a imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata, ESCO e Pubbliche Amministrazioni.

Misure per l’agricoltura

Diverse le misure a favore delle imprese agricole.

Viene estesa la misura “ISMEA più impresa”, inizialmente prevista solo in favore dei giovani imprenditori, anche alle donne di tutte le età.

Più ampio è anche il ventaglio di beneficiari della misura, poichè è stato eliminata la soglia minima della metà numerica dei soci quale requisito di ammissibilità delle società.

Potranno, in seguito alla modifica, avere accesso alla misura le imprese amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra 18 e 40 anni o da una donna, nel caso di società composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra 18 e 40 anni o da donne.

Sono previste anche:

  • L’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, di un “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteo-climatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità”, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022;
  • L’incremento di 50 milioni di euro, per l’anno 2022, delle risorse finanziarie dedicate alle attività svolte da ISMEA a condizioni di mercato (aumenti di capitale, prestiti obbligazionari, strumenti finanziari partecipativi), per progetti di sviluppo delle società del settore agricolo e agroalimentare (ISMEA Investe);
  • L’incremento di 10 milioni di euro delle risorse finanziarie dedicate alle attività svolte da ISMEA per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine;
  • L’incremento di 5 milioni per il 2022 della dotazione del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile in agricoltura (ISMEA donne in campo);
  • L’incremento di 15 milioni di euro, per il 2022, delle risorse destinate a finanziare attività in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (ISMEA più impresa).

Microcredito

Il comma 914 modifica la disciplina del microcredito:

  • Incrementando da 40.000 a 75.000 euro l’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità;
  • Permettendo agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 100.000 euro;
  • Prevedendo che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale dei soggetti finanziati

Per dettagli su ulteriori disposizioni contatta Golden Group e resta aggiornato sul nostro blog!

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