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Nuovo Patent Box: via libera dell’Agenzia delle Entrate.

Nuovo Patent Box: via libera dell’Agenzia delle Entrate.

Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate fissa le disposizioni attuative del nuovo Patent box introdotto dall’art. 6 del DL 146/2, delineando le attività rilevanti, le spese agevolabili e la documentazione da predisporre.

Solo i soggetti titolari di reddito d’impresa, che rivestano la qualifica di investitore, potranno beneficiare della detassazione.

Non rientra nella definizione di investitore il soggetto che, pur essendo titolare del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, non sostiene i costi per effettuare investimenti in attività rilevanti o, comunque, non sopporta il rischio degli investimenti, né acquisisce i benefici delle attività rilevanti.

Quanto alla definizione di attività rilevanti ai fini dell’agevolazione, il provvedimento va a rinviare al decreto MISE del 26 maggio 2020 relativo al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
Rilevano pertanto:

  • Le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’art. 2 del citato DM;
  • Le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’art. 3 del DM;
  • Le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’art. 4 del DM;
  • Le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Il punto 4 del provvedimento definisce le spese agevolabili cui applicare la maggiorazione del 110%.

A tal fine, si devono considerare agevolabili:

  • Le spese per il personale (dipendente o autonomo), direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti. Per le spese del personale subordinato assume rilevanza la retribuzione, “al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività rilevanti svolte nel periodo d’imposta, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede”.

La lett. a) del punto 4.1 del provvedimento individua proprio queste spese Le successive lettere individuano:

  1. Le quote di ammortamento, la quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, i canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività agevolate;
  2. Le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;
  3. Le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati sempre nelle attività di ricerca e sviluppo;
  4. Le “spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi”.

Il provvedimento interviene anche sulle modalità di calcolo della maggiorazione del 110% delle spese agevolate, le quali sono imputate a ciascun periodo d’imposta in applicazione del principio di competenza, “indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale capitalizzazione delle stesse”.
Pertanto, la super deduzione opera immediatamente e non segue le vicende contabili dei costi sostenuti, probabilmente anche quando la maggiorazione si rifà alle spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa.

Inoltre, il provvedimento indica la documentazione idonea ai fini della disapplicazione delle sanzioni nel caso in cui venga recuperata in tutto o in parte la maggiorazione dedotta.
A tal fine, va predisposto un documento articolato in due sezioni:

  • La prima che descrivere nel dettaglio il soggetto che fruisce dell’agevolazione;
  • La seconda, invece, volta a circostanziare la base di calcolo dell’agevolazione e quindi le spese rilevanti.

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