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Patent Box: chance di ripresa dal 2013 dei costi per la ricerca.

Patent Box: chance di ripresa dal 2013 dei costi per la ricerca.

Nuove regole del Patent Box: lo conferma l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco, applicate a partire dal periodo di imposta 2021.

Le nuove regole del Patent Box non innovano solo il regime di deduzione maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo, ma offrono una rinnovata possibilità di recapture dei costi sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti per la realizzazione di immobilizzazioni immateriali agevolate.

Ecco la nuova regola introdotta dalla legge 234/2021, secondo cui «qualora in uno o più periodi di imposta le spese… siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale».

Il problema di equità del nuovo patent box risulta così superabile tramite questo meccanismo di recapture dei costi sostenuti nei periodi in cui è avvenuta la vera e propria realizzazione dell’immobilizzazione immateriale.

Senza questa misura, infatti, si paleserebbe una situazione particolare:

In fase di progettazione vengono sostenuti dei costi molto alti di ricerca e sviluppo in beni immateriali (si pensi a un brevetto). Alla fine di questo processo, si ottiene la registrazione del brevetto e inizia il suo impiego nell’attività produttiva.

Se venisse considerato solo il periodo finale, la maggiorazione del 110% riguarderebbe solo i costi di questo anno, e quindi un importo di rilevanza ridotta; tuttavia, grazie al recapture, invece, è possibile recuperare anche le voci di costo degli esercizi precedenti.

Dal momento che questa regola entra in vigore già dal 2021 (per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare), la risposta delle Entrate a Telefisco apre la possibilità di recuperare i costi di questo tipo sostenuti a partire dal 2013, ammesso che nel 2021 venga conseguita la privativa industriale.

Dal punto di vista contabile, può avvenire che le imprese abbiano contabilizzato in precedenza i costi nella voce “immobilizzazioni in corso” e che nel 2021 l’importo di questa posta, aumentato dei costi del periodo, sia stato stornato alla voce “immobilizzazioni” e sia così iniziato il periodo di ammortamento civilistico del bene immateriale.

Sono due le operazioni che vanno eseguite dal punto di vista fiscale:

  • In primis, non tutto l’importo iscritto come immobilizzazione può automaticamente beneficiare della maggiorazione del 110%, dato che devono essere escluse le spese imputate negli anni che precedono il 2013, così come potrebbero essere recuperati anche costi che in precedenza sono transitati al conto economico;
  • In secondo luogo, andrà calcolata la deduzione massima spettante a titolo di ammortamento sulla base del costo fiscale riconosciuto.

Per le aliquote fiscali, dall’articolo 103 del Tuir apprendiamo che «le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo».

Tramite variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi potrà avvenire il raccordo tra l’ammortamento civilistico e quello fiscale.

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