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Servizi digitali.

Alle imprese editrici è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta – nell’anno precedente – per servizi di server, hosting, manutenzione delle testate edite in formato digitale e IT.

Chi sono i beneficiari del bando per i servizi digitali?

Possono presentare domanda le imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato. Requisiti di ammissione al credito d’imposta sono:

  • Sede legale nello spazio economico europeo;
  • Residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale a cui sia riconducibile l’attività d’impresa;
  • Attribuzione del codice ATECO “58 Attività Editoriali”;
  • Iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC).

Quali sono le agevolazioni previste dal bando per i servizi digitali?

Le agevolazioni riservate alle imprese che rispettano questi parametri consistono in un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta – nell’anno precedente – per i servizi digitali sopracitati. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

L’agevolazione è concessa per le spese sostenute nell’anno precedente a quello in cui si effettua la domanda. La legge di Bilancio 2021 ha esteso il riconoscimento della misura in oggetto anche agli anni 2021 e 2022, con le modalità già previste. In particolare, le domande di ammissione per l’anno 2021 potranno essere presentate dal 20 Ottobre al 20 Novembre 2021.

 

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente altrimenti. Non è altresì cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

 

L’effettuazione delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata da revisori legali dei conti. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante calcolato.

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