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DL Sostegni Bis: via ad un nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Ne possono fruire: imprese, professionisti, enti non commerciali, (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti). Sono inoltre ammesse le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, come i bed and breakfast. Sono agevolabili le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021. È possibile avere diritto al bonus anche tramite le spese per la somministrazione di tamponi per il Covid-19.

Il bonus ha la finalità di incoraggiare l’adozione di misure dirette a limitare e contrastare la diffusione del Covid-19 e presenta alcuni tratti in comune con il credito d’imposta di cui all’art. 125 del decreto Rilancio (D.L. 24/2020).

A fare la differenza rispetto a quest’ultimo troviamo le tipologie di spese agevolabili, la misura del credito d’imposta e le modalità di fruizione.

A chi spetta il bonus?

Il nuovo credito d’imposta, così come il precedente, viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono inoltre comprese tra i soggetti beneficiari anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, che siano in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, comma 4, del D.L. 34/2019 (decreto Crescita), come bed and breakfast.

In sintesi:

  • Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • Strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Cosa finanzia e quali sono le spese ammissibili?

Il ventaglio di spese è ampio, tuttavia c’è da porre particolare attenzione al periodo di agevolabilità. Sono infatti agevolabili solo le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021.

Danno diritto al credito d’imposta le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività.

Sono inoltre ammesse anche le spese sostenute per:

  • L’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • L’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • L’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • L’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Inoltre, l’attuale formulazione del bonus racchiude, tra le spese ammissibili, anche le spese sostenute per la somministrazione di tamponi a svolge attività lavorative e istituzionali.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Il credito d’imposta, inoltre:

  • Non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;
  • Non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;
  • Non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 109, comma 5, del Tuir.

Quali sono le modalità di fruizione del bonus?

Il bonus può essere utilizzato in due modalità alternative: o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

A differenza del credito d’imposta sanificazione ex art. 25 del decreto Rilancio, in questo caso non è prevista la possibilità di cedere il bonus.

È demandato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine del rispetto delle risorse stanziate, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021.

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