Nuovo Iperammortamento: anticipazioni sulla bozza del decreto attuativo
Sul portale specializzato Innovation Post è stata diffusa, in un articolo a firma di Franco Canna, un’analisi in anteprima di una bozza in stato avanzato del decreto attuativo dell’iperammortamento 2026. Si tratta di un documento ancora soggetto a possibili modifiche, che dovrebbe essere firmato a breve dai ministri MIMIT e MEF e successivamente sottoposto al vaglio della Corte dei Conti.
Una volta superati questi passaggi, il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con tempistiche stimate di circa un mese. Seguiranno poi i decreti direttoriali con istruzioni operative, modulistica e date di apertura della piattaforma. La piena operatività della misura è quindi attesa dopo la metà di maggio. Per un quadro più ampio dei nuovi incentivi, è utile consultare anche le novità della Legge di Bilancio 2026 per le imprese.
Attenzione: trattandosi di un’analisi preliminare di una bozza, le informazioni qui riportate potrebbero subire variazioni. Si attende la versione definitiva del decreto e la relativa pubblicazione ufficiale.
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Avvio degli investimenti e competenza temporale
Gli investimenti ammessi sono quelli completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Le definizioni del decreto rinviano espressamente alle regole previste dall’articolo 109 del TUIR, che individua come momento rilevante per la competenza temporale la consegna del bene e non la data dell’ordine.
Per i beni materiali e immateriali ricompresi negli allegati IV e V, gli investimenti si considerano completati alla data di effettuazione secondo le regole generali dei commi 1 e 2 dell’articolo 109 TUIR, indipendentemente dai principi contabili adottati. Per i beni materiali nuovi strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, il completamento coincide invece con la data di fine lavori.
In sintesi, anche le imprese che hanno trasmesso ordini a fine 2025 potranno accedere all’incentivo, a condizione che la consegna sia avvenuta dopo il 1° gennaio 2026.
La procedura per accedere al beneficio
La nuova procedura prevede tre comunicazioni obbligatorie al GSE, con la possibile aggiunta di una quarta a fine anno solare per finalità di monitoraggio MEF.
- Comunicazione ex-ante: una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva. Possono essere cumulative per più beni oppure riferite a un solo bene o gruppo, indicando dati identificativi dell’impresa, struttura produttiva, tipologia e ammontare degli investimenti.
- Comunicazione di conferma: entro 10 giorni il GSE notifica il corretto caricamento. L’impresa ha quindi 60 giorni per inviare la conferma dell’investimento, dimostrando di aver pagato almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Per i beni in leasing, il requisito si considera soddisfatto con la stipula del contratto e l’impegno della società concedente.
- Comunicazione di conclusione e chiusura: dopo l’ultimazione dell’investimento e l’interconnessione (sempre richiesta per i beni degli allegati IV e V), l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, anche solo parziale. La fruizione può avvenire progressivamente. Termine ultimo: 15 novembre 2028. Sono necessarie perizia tecnica asseverata e certificazione contabile.
- Possibile quarta comunicazione: ipotesi non ancora presente nella bozza ma in valutazione, da inviare a fine di ogni anno solare per consentire il monitoraggio del MEF.
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La fruizione del beneficio
Il beneficio si concretizza nella maggiorazione degli ammortamenti e potrà essere scomputato dall’imponibile con riferimento al periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette la comunicazione di completamento. Le soglie massime degli investimenti sono riferite alle singole annualità e non all’intero triennio.
La fruizione avviene secondo i coefficienti di ammortamento del DM 31/12/1988, a partire dall’esercizio in cui il bene viene interconnesso, ridotti della metà per il primo esercizio. A titolo esemplificativo, se l’ammortamento dura 5 anni (20% annuo) e il bene è interconnesso nel 2026, nella dichiarazione redditi 2027 sui redditi 2026 si porta in diminuzione il 10% del beneficio, per i quattro esercizi successivi il 20% e nel sesto anno il restante 10%.
Per i beni in leasing, la fruizione segue l’art. 102, comma 7 del TUIR, in relazione ai costi sostenuti a titolo di quota capitale, comprensivi del prezzo di riscatto finale ed esclusa la quota interessi. Per approfondire la logica di calcolo del beneficio è utile consultare la guida con esempi di calcolo dell’iperammortamento sui beni 4.0.
I software in modalità as-a-service
Una novità rilevante riguarda i software in modalità as-a-service. Il decreto attuativo prevede che il beneficio sia calcolato anche rispetto ai costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso a tali beni, limitatamente alla quota di canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa.
Perizia tecnica e certificazioni
Le imprese dovranno produrre una perizia tecnica asseverata per dimostrare la rispondenza dei beni alle merceologie indicate negli allegati IV e V, l’avvenuta interconnessione e, dove pertinente, il soddisfacimento delle caratteristiche dei beni materiali destinati all’autoproduzione energetica da fonti rinnovabili per autoconsumo.
A differenza della disciplina precedente, che richiedeva la perizia solo per beni di valore superiore a 300.000 euro, il nuovo decreto la rende obbligatoria sempre, anche per investimenti di importo minore. I soggetti abilitati sono ingegneri o periti industriali iscritti agli albi, oppure enti di certificazione accreditati con coperture assicurative idonee. Nel settore agricolo sono ammessi anche dottore agronomo o forestale, agrotecnico laureato e perito agrario laureato.
È inoltre richiesta una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza con la documentazione contabile. A differenza del Piano Transizione 5.0, il Nuovo Iperammortamento 2026-2028 non prevede alcun rimborso per le spese di certificazione.
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Investimenti in energia rinnovabile
L’iperammortamento 2026 prevede la maggiorazione anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. Diversamente dal Transizione 5.0, tali investimenti sono agevolati indipendentemente dagli investimenti nei beni degli allegati IV e V.
Quanto alla localizzazione, gli impianti devono insistere sulle medesime particelle catastali della struttura produttiva, oppure su particelle diverse purché connessi alla rete elettrica tramite POD esistenti riconducibili alla stessa struttura, oppure ancora nella medesima zona di mercato.
Le spese agevolabili comprendono in particolare:
- gruppi di generazione dell’energia elettrica;
- trasformatori a monte dei punti di connessione e misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione;
- impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentati da rinnovabili autoprodotta e autoconsumata o certificata come rinnovabile (delibera ARERA ARG/elt 104/11);
- servizi ausiliari di impianto;
- impianti per lo stoccaggio dell’energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche per impianti preesistenti.
L’investimento in sistemi di accumulo è considerato indipendente rispetto all’investimento in sistemi di generazione.
Dimensionamento degli impianti
Il dimensionamento degli impianti non potrà superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato come somma dei consumi medi annui di energia elettrica e dei consumi equivalenti di energia termica registrati nell’esercizio precedente al 1° gennaio 2026.
Il decreto introdurrà inoltre tabelle di conversione dei vettori energetici e costi massimi ammissibili per ciascun vettore. A titolo di esempio, per i sistemi di accumulo è previsto un tetto massimo di 900 €/kWh.
Una bozza ancora soggetta a modifiche
Si ricorda che le indicazioni qui esposte derivano da un’analisi in anteprima di una bozza del decreto attuativo. Le disposizioni potrebbero subire integrazioni o modifiche prima della firma ministeriale e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si attende quindi il decreto definitivo per disporre del quadro normativo completo.
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Fonte: www.innovationpost.it
Martina Moretti
Martina è la content writer specializzata nel settore della finanza che cura il blog di Golden Group. Scrive dal 2015 di credito e finanza e si occupa oggi in particolare di finanza agevolata: contributi a fondo perduto, bandi europei e agevolazioni per le imprese, che traduce in contenuti chiari e affidabili per imprese e professionisti.
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