Polizze catastrofali obbligatorie per le imprese: tutte le novità
Il panorama normativo per le imprese italiane si è recentemente modificato con l’introduzione di un requisito destinato a incidere profondamente sulla gestione del rischio aziendale: l’obbligo di stipulare polizze assicurative specifiche per la copertura dei danni provocati da eventi catastrofali. Questo obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, articolo 1, commi 101-111), trovando poi una definizione più precisa dei suoi contorni operativi nel Decreto Ministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025.
L’introduzione dell’obbligatorietà non è stata priva di discussioni. Già nelle fasi preliminari di elaborazione del Codice degli Incentivi, l’idea di vincolare l’accesso alle agevolazioni pubbliche alla presenza di una copertura assicurativa contro le calamità aveva sollevato interrogativi e un acceso dibattito tra il Governo e le associazioni di categoria.
Sebbene motivato dalla necessità di una più efficace gestione dei rischi sistemici legati a sismi, alluvioni e altri eventi naturali estremi, questo obbligo assicurativo eventi catastrofali rappresenta indubbiamente un onere aggiuntivo per le aziende, specialmente per le realtà di minori dimensioni. La connessione tra questa polizza catastrofale e l’accesso agli incentivi, come prefigurato nelle bozze del Codice, sottolinea ulteriormente l’importanza strategica di comprendere e adempiere a tale disposizione per non compromettere future opportunità di finanziamento pubblico.
Come funziona la nuova polizza catastrofale obbligatoria
La nuova assicurazione obbligatoria eventi catastrofali è stata concepita per proteggere il tessuto produttivo nazionale dai danni materiali e diretti causati da specifici eventi calamitosi e catastrofali. Il Decreto Ministeriale n. 18/2025 specifica chiaramente quali fenomeni rientrano nel perimetro di copertura: si tratta di sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Per garantire una gestione uniforme dei sinistri, la normativa precisa che le conseguenze dannose verificatesi entro 72 ore dalla prima manifestazione dell’evento sono da considerarsi parte integrante dello stesso sinistro.
Un aspetto cruciale del meccanismo introdotto riguarda le compagnie assicurative, sulle quali grava un obbligo a contrarre. In linea di principio, le assicurazioni non possono rifiutarsi di stipulare tali coperture. Tuttavia, il decreto introduce un correttivo importante: un limite di tolleranza.
Ogni compagnia definirà la propria soglia di esposizione al rischio su base nazionale. Una volta raggiunto tale limite, la compagnia potrà legittimamente interrompere l’assunzione di ulteriori rischi legati a queste polizze catastrofali su tutto il territorio italiano, per evitare un’eccessiva concentrazione di rischio nel proprio portafoglio.
Dal punto di vista contrattuale, le polizze catastrofali possono prevedere meccanismi di partecipazione al rischio da parte dell’impresa assicurata. È ammessa la possibilità di concordare uno scoperto, ovvero una quota del danno che rimane a carico dell’azienda. Per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, questo scoperto non può eccedere il 15% del danno che sarebbe altrimenti indennizzabile.
Oltre questa soglia, o nel caso di grandi imprese (definite come quelle con fatturato superiore a 150 milioni di euro e almeno 500 dipendenti), la percentuale dello scoperto è invece oggetto di libera negoziazione tra le parti. Analogamente, è possibile inserire nel contratto un massimale, cioè un tetto massimo all’indennizzo erogabile per singolo sinistro, la cui definizione varia anch’essa in base alla somma assicurata e alla dimensione dell’impresa, come vedremo più nel dettaglio.
Per agevolare le imprese nella scelta della copertura più adeguata e nella comparazione delle diverse proposte commerciali, l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) è incaricato di realizzare un portale online dedicato. Questo strumento mira a garantire trasparenza e a semplificare il processo di selezione della polizza obbligatoria.
Chi deve sottoscrivere la polizza catastrofale
L’identificazione precisa dei soggetti tenuti a conformarsi a questo nuovo adempimento è un aspetto fondamentale della normativa. L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i danni derivanti da eventi catastrofali grava su una platea ben definita di operatori economici.
In linea generale, sono coinvolte tutte le imprese che soddisfano due condizioni cumulative:
- Avere sede legale in Italia, oppure, se con sede legale all’estero, disporre di una stabile organizzazione nel territorio italiano.
- Essere tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio, ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile.
È importante sottolineare che l’obbligo assicurativo eventi catastrofali sussiste indipendentemente dalla sezione del Registro delle Imprese in cui l’azienda è iscritta (sia essa ordinaria o speciale). Il fattore discriminante è proprio il dovere legale di registrazione. Di conseguenza, anche entità come gli studi professionali organizzati in forma societaria (es. Società Tra Professionisti – STP), se obbligate all’iscrizione, rientrano nel perimetro di applicazione.
Tuttavia, la normativa prevede delle eccezioni specifiche. L’unica categoria di imprese categoricamente esclusa da questo dovere assicurativo è quella delle imprese agricole, così come definite dall’articolo 2135 del codice civile. Per queste realtà imprenditoriali, infatti, opera un sistema di tutela differente, basato sul Fondo mutualistico nazionale Agri-CAT specificamente designato per la copertura dei danni catastrofali di natura meteoclimatica.
Un’ulteriore, importante precisazione riguarda le imprese che, pur essendo tenute all’iscrizione nel Registro, non possiedono né utilizzano a nessun titolo (proprietà, leasing, affitto, ecc.) alcuno dei beni immobili o mobili che rientrano nelle categorie assicurabili specificate dalla legge (ossia terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature). In questa specifica fattispecie, venendo a mancare l’oggetto stesso della copertura, l’obbligo di stipula della polizza catastrofale non sussiste, come confermato dalle FAQ ministeriali (FAQ n.9).
Beni assicurabili e limiti dell’assicurazione eventi catastrofali
La normativa definisce con precisione il perimetro dei cespiti aziendali che devono essere obbligatoriamente coperti dalla nuova polizza. Il riferimento normativo chiave è l’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile. Concretamente, l’obbligo assicurazione eventi catastrofali riguarda:
- Terreni e Fabbricati: Inclusi gli immobili di proprietà dell’impresa o utilizzati per la sua attività.
- Impianti e Macchinari: Comprendono tutte le strutture produttive e operative essenziali.
- Attrezzature industriali e commerciali: Questa categoria include macchine, utensili, relativi ricambi, altri impianti non classificabili come fabbricati, mezzi di sollevamento, sistemi di pesatura, imballaggio e trasporto, ad esclusione però dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), come specificato dalle FAQ ministeriali (FAQ n.10).
Un punto cruciale è che l’obbligo di copertura si estende ai beni sopra elencati a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività imprenditoriale. Ciò significa che anche i beni utilizzati in leasing, affitto o con altre forme contrattuali devono essere assicurati dall’impresa utilizzatrice, a meno che non siano già coperti da un’analoga polizza catastrofale stipulata da un soggetto diverso (ad esempio, il proprietario locatore). L’obiettivo è assicurare il bene in quanto tale, se funzionale all’attività d’impresa.
Sono previste, tuttavia, specifiche esclusioni. Non rientrano nell’obbligo assicurazione eventi catastrofali:
- I beni immobili che presentano abusi edilizi o che sono stati edificati senza le necessarie autorizzazioni (DM n. 18/2025, art. 1, c. 2 e FAQ n.2).
- I beni immobili in corso di costruzione, in quanto iscritti in una voce diversa (B-II, n. 5) dell’attivo patrimoniale rispetto a quelle richiamate dalla norma (FAQ n.3).
- Come già menzionato, i veicoli iscritti al PRA.
- Infine, non sussiste l’obbligo per le imprese che, pur iscritte al Registro, non possiedono né utilizzano alcun bene riconducibile alle categorie citate (FAQ n.9). Se un’impresa opera, ad esempio, svolgendo la propria attività presso l’abitazione privata, solo la porzione di immobile effettivamente destinata all’attività d’impresa ricade nell’obbligo (FAQ n.8).
Come è calcolato il premio delle polizze catastrofali
La determinazione del costo della polizza catastrofale obbligatoria, ovvero il premio assicurativo, segue criteri ben definiti volti a garantirne l’equità e l’aderenza al rischio effettivo. Il Decreto Ministeriale stabilisce che il premio debba essere proporzionale al rischio specifico associato ai beni da assicurare.
Diversi fattori concorrono a modulare questo importo:
- Ubicazione territoriale: La localizzazione geografica dei beni assicurati è un elemento primario, data la diversa esposizione delle varie zone d’Italia a specifici rischi catastrofali (es. rischio sismico, idrogeologico).
- Vulnerabilità intrinseca: Le caratteristiche costruttive degli immobili, la tipologia degli impianti e dei macchinari, e la loro specifica suscettibilità ai danni da eventi naturali influenzano il calcolo.
- Misure di prevenzione e protezione: Un aspetto incentivante della normativa è il riconoscimento delle azioni intraprese dall’impresa per mitigare il rischio. L’adozione di misure di sicurezza, adeguamenti strutturali, sistemi di allerta o altre forme di prevenzione comporterà una riduzione del premio, in misura proporzionale alla diminuzione del rischio conseguita.
Inoltre, è previsto che i premi delle polizze catastrofali siano soggetti ad adeguamento periodico, presumibilmente per tenere conto dell’evoluzione delle conoscenze sul rischio, delle mappe di pericolosità e dell’efficacia delle misure di prevenzione nel tempo.
Massimali delle polizze catastrofali
Oltre alla possibilità di prevedere uno scoperto a carico dell’assicurato (come visto nel punto 2), i contratti di assicurazione catastrofale obbligatoria possono includere dei massimali di indennizzo. Questi rappresentano l’importo massimo che la compagnia assicurativa è tenuta a risarcire per un singolo sinistro, anche qualora il danno effettivo fosse superiore.
Il decreto attuativo stabilisce una regolamentazione differenziata per i massimali, basata principalmente sulla somma assicurata complessiva:
- Per contratti con una somma assicurata fino a 1 milione di euro, il massimale deve necessariamente coincidere con la somma assicurata stessa. In pratica, per i rischi minori, la copertura è integrale fino al valore assicurato.
- Per somme assicurate comprese tra 1 milione e 30 milioni di euro, il massimale non può essere inferiore al 70% della somma assicurata. Questo introduce un limite minimo di copertura garantita.
- Per contratti con somme assicurate superiori ai 30 milioni di euro e per le grandi imprese (fatturato > 150 milioni di euro e ≥ 500 dipendenti), la definizione dei massimali è rimessa alla libera negoziazione tra le parti.
Questa struttura mira a bilanciare l’esigenza di una copertura adeguata per le realtà più piccole con la flessibilità necessaria per i rischi di entità maggiore.
Come assolvere l’obbligo di stipulare la polizza per eventi catastrofali
Le imprese soggette all’obbligo hanno diverse modalità per conformarsi alla normativa. La via principale è la stipula di una polizza catastrofale individuale specifica per i rischi catastrofali, che copra i beni aziendali rientranti nelle categorie previste.
Tuttavia, è importante sapere che l’obbligo può essere assolto anche attraverso l’adesione a polizze catastrofali collettive. Questa opzione potrebbe risultare interessante per gruppi di imprese, consorzi o associazioni di categoria che intendano negoziare condizioni contrattuali vantaggiose per i propri aderenti.
Per le imprese che già dispongono di coperture assicurative sui propri beni, è fondamentale verificare se queste includano già la garanzia per gli eventi catastrofali specificati dalla legge (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni). In caso contrario, o se le coperture esistenti non fossero conformi ai requisiti del DM 18/2025 (ad esempio per scoperti o massimali), sarà necessario adeguare le polizze esistenti. L’articolo 11, comma 2, del decreto specifica che tale adeguamento deve avvenire a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile della polizza già in essere .
Per facilitare la scelta e promuovere la trasparenza del mercato, è prevista la creazione di un portale online gestito dall’IVASS, dove le imprese potranno confrontare le diverse offerte assicurative disponibili.
Termini per sottoscrivere l’assicurazione obbligatoria eventi catastrofali
La definizione delle scadenze per l’adempimento dell’obbligo assicurativo è stata oggetto di un percorso piuttosto articolato e soggetto a modifiche nel tempo. Inizialmente introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, l’obbligo ha visto una prima proroga generalizzata al 31 marzo 2025, stabilita dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe. Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine per la sottoscrizione delle polizze catastrofali è stato fissato separatamente al 31 dicembre 2025.
Successivamente, riconoscendo le difficoltà operative segnalate dal mondo imprenditoriale, si è discusso di un ulteriore differimento. Un tentativo di proroga generalizzata al 31 ottobre 2025, proposto tramite emendamento al Decreto Bollette, non ha avuto successo (dichiarato inammissibile).
Tuttavia, il Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce scadenze differenziate basate sulla dimensione aziendale, modificando nuovamente il quadro temporale:
- Grandi Imprese: Per loro resta confermata la scadenza del 31 marzo 2025. Tuttavia, è prevista una sorta di “periodo di grazia”: per i 90 giorni successivi a tale data, l’eventuale inadempimento non sarà considerato ai fini dell’assegnazione di contributi o agevolazioni pubbliche.
- Medie Imprese: Il termine per adempiere all’obbligo è posticipato al 1° ottobre 2025.
- Piccole e Micro Imprese: Beneficiano della proroga più estesa, con la scadenza fissata al 1° gennaio 2026.
È fondamentale monitorare la pubblicazione definitiva di questo decreto-legge per avere conferma ufficiale di queste nuove scadenze differenziate.
Sanzioni per chi non rispetta l’obbligo assicurazione catastrofali
L’inosservanza dell’obbligo di stipulare la polizza contro i danni catastrofali comporta conseguenze significative per le imprese inadempienti. La sanzione prevista dalla normativa è di natura prevalentemente finanziaria indiretta, ma potenzialmente molto pesante.
Le imprese che non si doteranno della copertura assicurativa obbligatoria nei termini previsti non potranno accedere a contributi, sovvenzioni o altri sostegni finanziari pubblici. Questa esclusione è particolarmente rilevante perché include esplicitamente anche gli aiuti concessi dallo Stato in occasione di futuri eventi calamitosi e catastrofali.
In sostanza, un’impresa sprovvista della polizza obbligatoria, qualora subisse danni a seguito di un terremoto o un’alluvione, non solo non beneficerebbe della copertura assicurativa, ma si vedrebbe anche preclusa la possibilità di ricevere i fondi pubblici stanziati per la ricostruzione o il ristoro dei danni subiti dalle attività produttive colpite.
Questo aspetto lega indissolubilmente l’adempimento assicurativo alla capacità dell’impresa di accedere a future risorse pubbliche, comprese quelle legate alla finanza agevolata e agli incentivi, come originariamente paventato anche nelle bozze del Codice degli Incentivi.
L’introduzione dell’obbligo di assicurazione contro gli eventi catastrofali rappresenta quindi una svolta importante per il sistema imprenditoriale italiano. Non si tratta semplicemente di un nuovo adempimento burocratico, ma di una misura che incide sulla gestione del rischio aziendale e sulla capacità di accesso a future forme di sostegno pubblico.
In questo scenario in evoluzione, restare informati e comprendere le implicazioni specifiche per la propria realtà aziendale è fondamentale. Golden Group, con la sua esperienza nel campo della finanza agevolata e del supporto alle imprese, continua a monitorare la situazione per fornire aggiornamenti puntuali e assistere le aziende nel navigare queste importanti novità normative.
FAQ MIMIT: chiarimenti su retroattività e sanzioni delle polizze catastrofali obbligatorie
Recenti aggiornamenti delle FAQ da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) hanno fornito precisazioni cruciali riguardo le sanzioni per inadempimento dell’obbligo assicurativo. È stato chiarito che la disposizione della Legge n. 213/2023, la quale stabilisce che si debba “tener conto” dell’inadempimento nell’assegnazione di agevolazioni pubbliche, non ha carattere autoapplicativo.
Questo significa che ogni Amministrazione titolare di misure di sostegno dovrà definire autonomamente le modalità con cui valutare il mancato adempimento, coerentemente con le scadenze differenziate per dimensione d’impresa.
Il MIMIT ha indicato l’orientamento di precludere l’accesso ai propri incentivi alle imprese inadempienti. Ma tale esclusione opererà solo a seguito di un formale recepimento di questa indicazione nella normativa specifica di ciascun incentivo e non avrà effetto retroattivo su agevolazioni già ottenute.
Legge di Conversione del DL n. 39/2025: le ultime novità sull’assicurazione eventi catastrofali
L’approvazione definitiva della legge di conversione del DL n. 39/2025 ha confermato le scadenze differenziate per la stipula delle polizze, introducendo al contempo significative novità.
Per i beni in locazione assicurati dall’imprenditore locatario, l’indennizzo dovrà essere corrisposto al proprietario, vincolandolo al ripristino del bene. In caso di mancato ripristino, al locatario spetta un indennizzo per lucro cessante fino al 40% di quanto percepito dal proprietario.
Riguardo agli immobili abusivi, l’assicurabilità è limitata a quelli con valido titolo edilizio, ultimati prima dell’obbligo del titolo, o oggetto di sanatoria/condono; per gli immobili non assicurabili è esclusa qualsiasi forma di aiuto pubblico.
È stato inoltre modificato il riferimento normativo per la classificazione dimensionale delle imprese (ora la Raccomandazione CE 2003/361) e sono stati esclusi i limiti su scoperto e franchigia per le grandi imprese. Infine, si prevede un ruolo di vigilanza del Garante dei prezzi, in collaborazione con l’IVASS, per prevenire speculazioni sui premi.
Hai un’impresa e cerchi contributi per il tuo business? Compila il modulo sottostante per una consulenza personalizzata con i nostri esperti.

Martina Moretti
Martina è la copywriter e content writer specializzata nel settore finance che cura il blog di Golden Group.
Il suo percorso nel digital marketing inizia nel 2015, quando si confronta per la prima volta con la scrittura e con i temi del mondo finance. Da allora è verticale sui testi SEO oriented.
Sempre in cerca di sfide, ha scritto per progetti di grandi e piccole dimensioni affrontando le molte declinazioni del mondo del credito e della finanza, tra cui prestiti personali, mutui, risparmio gestito, ETF, trading, fondi di investimento, contributi a fondo perduto, bandi europei.
Vuoi ottenere nuovi finanziamenti?
Compila il modulo e sarai contattato al più presto da un nostro consulente
Vuoi ottenere nuovi finanziamenti?
Compila il modulo e sarai contattato al più presto da un nostro consulente
