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Un mese di tax credit sugli affitti in più per tutti. L’articolo 77 del testo bollinato del decreto Agosto , in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», estende il credito di imposta locazioni di un mese, ossia anche per il mese di giugno (in aggiunta a marzo, aprile e maggio, come precedentemente previsto).

Inoltre, in relazione alle strutture con attività solo stagionale, il credito si estende anche per il mese di luglio (oltre ad aprile, maggio e giugno).

Lo stesso vale per tutte le imprese e i professionisti, che abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019.

Incluse anche alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi.

Nessuna discriminante sui ricavi neppure per i commercianti al dettaglio. A fronte, però, di una riduzione del credito di imposta che in questo caso spetta nella misura del 20% (e del 10% per l’affitto d’azienda, in base all’articolo 28, comma 3-bis, del Dl 34/2020 convertito).

Le modifiche al decreto Rilancio

In sostanza, il decreto Agosto va a modificare l’articolo 28, comma 5, del decreto Rilancio (Dl 34/2020) aggiungendo le mensilità di giugno e, per le strutture stagionali, luglio (nonché inserendo le stazioni termali tra i potenziali beneficiari del bonus per cui non è previsto il limite dei 5 milioni di ricavi nell’anno d’imposta precedente).

Restano comunque valide le regole preesistenti per l’accesso al beneficio:

  1. In primis la riduzione del fatturato o dei corrispettivi che deve essere pari ad almeno il 50% con riferimento allo stesso mese del 2019. Si distingue tra i soggetti in cui rilevano i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale dove invece si deve tener conto dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Come stabilito dal decreto Rilancio, il requisito del calo del fatturato non è necessario per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.

Non è richiesto anche per i soggetti che «a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19».

  1. Inoltre, per poter fruire del credito è necessario che il canone sia stato corrisposto. In particolare, il beneficio del tax credit è commisurato a quello che è l’importo effettivamente versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi sopracitati, anche nel caso di riduzione concordata del canone.

Il bonus può spettare anche per un solo o alcuni mesi.

La base che concorre alla determinazione dell’importo su cui calcolare l’agevolazione può essere comprensiva delle spese condominiali, se queste sono state pattuite come voce unitaria nel canone, come risultante dal contratto stipulato.

I beneficiari e gli esclusi del tax credit

Con riferimento ai beneficiari le Entrate nella circolare 14/E/2020 hanno chiarito che, tra gli altri, rientrano nell’ambito di applicazione della previsione le seguenti categorie.

Le imprese individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa, gli enti e società indicati nell’articolo 73 del Tuir.

Inclusi anche i soggetti in regime forfettario, le imprese agricole, i lavoratori autonomi (in questo caso però il credito spetta al 50% se l’uso dell’immobile è promiscuo).

Possono usufruire del credito anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono, invece, esclusi dall’agevolazione i soggetti che non esercitano abitualmente un’attività e che, di conseguenza, producono redditi diversi.

 

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