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DAL 1 LUGLIO I CRITERI DEFINITI DAL MISE

Il decreto di luglio ha definito i criteri per concessione ed erogazione di agevolazioni rivolete a progetti di ricerca industriale. Inoltre, altra destinazione degli incentivi è lo sviluppo sperimentale.

In Gazzetta Ufficiale n. 205 del 18 agosto 2020 è stata pubblicato il decreto 1 luglio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, che definisce i criteri generali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati dalle istituzioni dell’Unione europea.

CHI SONO LE IMPRESE CHE POSSONO BENEFICIARE DEI CONTRIBUTI PER RICERCA INDUSTRIALE

Tra i soggetti beneficiari troviamo:

  • artigiane
  • agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale
  • che esercitano attività ausiliarie rispetto alle imprese menzionate
  • che esercitano le attività industriale e di trasporto, comprese le imprese artigiane
  • agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale
  •  che esercitano le attività ausiliarie in favore delle imprese citate
  •  i Centri di ricerca

OBIETTIVO DELLE SOVVENZIONI ALLA RICERCA INDUSTRIALE E ALLO SVILUPPO SPERIMENTALE

Promuovere relazioni più strette tra la comunità dei ricercatori e l’industria, in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’Unione europea e di sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione sull’intero territorio nazionale attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative di alto profilo.

ENTRO QUANDO PRESENTARE DOMANDA

È possibile presentare domanda entro il 16 settembre.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi relativi in ricerca industriale:

  • al personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
  • agli strumenti ed alle attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;
  • ai servizi di consulenza e agli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
  • alle spese generali, ivi comprese le spese per comunicazione e disseminazione dei risultati, calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall’art. 20 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e dall’art. 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013;
  • ai materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

PORTATA DEL CONTRIBUTO

Le  agevolazioni  sono  concesse,  nei  limiti  delle  intensità  massime  di  aiuto  e  delle  soglie  di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall’articolo 25 e dall’articolo 4 del Regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa e/o del finanziamento agevolato.

Le agevolazioni per la ricerca industriale saranno erogate dal Ministero, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di cinque soluzioni, più l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.

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