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Ad oggi quello della cumulabilità è un tema di grande rilievo per le imprese, essenziale per il loro sviluppo. Un’attenzione particolare rispetto alla tematica in oggetto è dovuta anche alla molteplicità di misure del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). All’interno del piano, infatti, ricoprono un ruolo centrale le agevolazioni pubbliche che sono volte a favorire lo sviluppo d’impresa. 

Perciò si parla di agevolazioni riferendosi a tutti quegli interventi proposti dallo Stato per sostenere finanziariamente le aziende e ciò che ci si chiede sempre più spesso è se esiste o meno un tetto massimo di bandi a cui le imprese possono partecipare. 

La cumulabilità

Quando si tratta il tema del numero di bandi a cui un’azienda può prendere parte, si sente anche parlare di cumulabilità, ovvero della possibilità di fare cumulo tra diverse agevolazioni per lo stesso investimento. 

In altre parole, la cumulabilità non fa altro che indicare, nel caso in cui su uno stesso investimento siano richiedibili bonus diversi, se sia possibile o meno accedere ad entrambe ovvero, se una esclude l’altra. 

Si tratta di un argomento che da anni interessa le imprese ed è sempre stato oggetto di chiarimenti da parte sia degli esperti che degli enti che concedono le agevolazioni. Nel momento in cui è stato proclamato il PNRR con le sue agevolazioni per le imprese, l’argomento è tornato sotto la lente di ingrandimento con una serie di domande da parte delle stesse imprese richiedenti. 

La domanda che ci si pone è se le agevolazioni tradizionali siano o meno compatibili con quelle proposte dal PNRR. 

Cosa dice la normativa

Per avere la certezza di non effettuare errori, occorre basarsi sulla normativa in quanto offre delle indicazioni specifiche a riguardo. 

Ad esempio, la legge 178 del 30/12/2020 art. 1 comma 1059 indica come il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali può essere cumulato con altre agevolazioni, ma il cumulo deve tener conto della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, prestando attenzione a non superare il costo sostenuto. 

Interviene poi la circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 9/E del 23/07/2021

“In caso di concomitante applicazione del credito di imposta con incentivi che sovvenzionano i medesimi costi, […] se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo.”

Sull’argomento si è poi esposta Unione Europea con il Regolamento UE 2021/241 il quale prevede la cumulabilità delle risorse a patto che non si superi il valore del costo sostenuto. 

Per ovviare al bisogno di dover vigilare su tali situazioni è stato previsto il Registro Nazionale degli Aiuti dove verranno censiti:

  • Gli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o concessi in base ad un regolamento di esenzione;
  • Gli aiuti de minimi
  • Aiuti concessi a titolo di compensazione;
  • Soggetti che sono tenuti alla restituzione degli aiuti. 

3 fattispecie comuni per comprendere la cumulabilità

Ci sono dunque 3 casi in cui è possibile comprendere in maniera specifica quello che si intende con cumulabilità di finanziamenti. 

Poniamo il caso che l’impresa si voglia avvalere di un contributo concesso dal PNRR e un’altra agevolazione da applicare sempre sullo stesso investimento. Innanzitutto, si andrà a calcolare il contributo PNRR sulla spesa totale, mentre la seconda agevolazione verrà calcolata sulla differenza tra imponibile totale e contributo richiesto sul PNRR. 

Se invece sullo stesso investimento l’azienda volesse agire con credito d’imposta ed altra agevolazione, il calcolo del primo dovrebbe avvenire sulla differenza tra il valore imponibile e il contributo preciso dalla seconda misura scelta. 

Infine, la terza fattispecie indica come nel caso in cui si trattasse di credito d’imposta e una seconda agevolazione, il calcolo dovrà avvenire sull’imponibile dell’investimento.

Si ricorda infine che non sono cumulabili 2 o più misure che riguardano il PNRR da applicare su uno stesso investimento. 

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