Iperammortamento 2026: come funziona, calcolo ed esempio

Tempo di lettura: 13 minuti
Stato Aperto. La proroga e il rafforzamento annunciati sono ancora allo studio.
Ente Ministero delle Imprese e del Made in Italy; comunicazioni tramite il GSE.
Cosa finanzia Agevolazione fiscale per beni strumentali nuovi degli allegati IV e V, interconnessi, e beni materiali nuovi per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo, alle condizioni previste dalla misura.
Chi può accedere Imprese residenti e stabili organizzazioni con sede in Italia, nel rispetto dei requisiti e delle esclusioni della misura.
Quanto Maggiorazione fiscale del costo, non contributo monetario. Per beni materiali dell’allegato IV e impianti di autoproduzione: 180% fino a 2,5 milioni di euro; 100% sulla quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni; 50% sulla quota oltre 10 e fino a 20 milioni. Il risparmio effettivo dipende dall’imposta sul reddito applicabile.
Entro quando Prenotazioni dal 12 giugno 2026. Investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028; comunicazione di completamento entro il 15 novembre 2028. Nessuna nuova scadenza è definita dagli annunci di proroga.

Il ritorno dell’Iperammortamento è una delle principali novità della Legge di Bilancio 2026 in materia di finanza agevolata per le imprese. La misura, prevista dall’articolo 1, commi 427 e seguenti, ridisegna il sostegno agli investimenti industria 4.0 sostituendosi al credito d’imposta beni strumentali per il triennio 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028, con una dotazione complessiva di 9,8 miliardi di euro e una maggiorazione del costo deducibile che può arrivare fino al 180%.
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Cos’è l’Iperammortamento: definizione e reintroduzione della misura nel 2026

L’Iperammortamento è un’agevolazione fiscale che consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile un importo superiore al costo effettivamente sostenuto per l’acquisto di un bene strumentale. Il costo del bene viene “maggiorato” di una percentuale stabilita dalla legge ai soli fini del calcolo delle quote di ammortamento, riducendo così la base imponibile IRES o IRPEF e, di conseguenza, le imposte da versare lungo l’intera vita utile del bene.

La misura non è una novità assoluta. Era stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) per accompagnare il piano “Industria 4.0”, con maggiorazioni che nelle prime versioni arrivarono al 270%. Dal 2020 al 2025 il meccanismo era stato sostituito dal credito d’imposta beni strumentali 4.0 e Piano Transizione 5.0, strumenti alternativi basati non sulla deduzione ma su un credito utilizzabile in compensazione tramite F24.

Con la Legge di Bilancio 2026 il legislatore torna alla logica della maggiorazione fiscale. Considerata più semplice da gestire dal punto di vista contabile e meno esposta alle dinamiche di esaurimento delle risorse che hanno caratterizzato l’ultima fase della Transizione 5.0.

Come funziona l’Iperammortamento 2026

A differenza del credito d’imposta 4.0, che è un beneficio a importo certo e immediato, la deduzione dell’iper ammortamento si distribuisce sull’arco temporale dell’ammortamento del bene, in funzione dei coefficienti previsti dal D.M. 31/12/1988. Il vantaggio fiscale effettivo dipende dunque dall’aliquota IRES dell’impresa (24% per le società di capitali) e dalla durata dell’ammortamento.

Per accedere alla maggiorazione il bene deve essere nuovo, interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, ed essere ricompreso negli elenchi degli allegati IV e V della Legge di Bilancio 2026, che sostituiscono e aggiornano i contenuti dei previgenti allegati A e B della L. 232/2016 (rispettivamente beni materiali e beni immateriali). L’agevolazione si applica anche ai beni acquisiti in leasing finanziario, sui canoni di competenza.
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Aliquote Iperammortamento 2026

Le aliquote di maggiorazione si articolano su tre scaglioni di investimento, con un beneficio determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti completati in ciascuna annualità e non dell’intero triennio.

Scaglione di investimento Aliquota Iperammortamento beni 4.0
Fino a 2,5 milioni € 180%
Da 2,5 a 10 milioni € 100%
Da 10 a 20 milioni € 50%
Oltre 20 milioni € Non agevolato

A chi si rivolge: i beneficiari ammissibili

L’Iperammortamento 4.0 è accessibile a tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente da forma giuridica, settore economico, dimensione e regime contabile.

Sono escluse:

  • imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale o altre procedure concorsuali;
  • imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
  • imprese non in regola con obblighi previdenziali, contributivi e di sicurezza sul lavoro.

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Beni agevolabili: cosa rientra nell’Iperammortamento industria 4.0

Il beneficio viene riconosciuto a tutte le imprese residenti in Italia (che rispettano i requisiti sopra citati) a fronte di spese per:

  • Beni materiali strumentali (Allegato IV): macchinari, impianti, attrezzature di produzione gestiti da sistemi computerizzati, robot collaborativi, sistemi per l’assicurazione della qualità e sostenibilità, dispositivi per l’interazione uomo-macchina, magazzini automatizzati. L’interconnessione è condizione essenziale: deve essere certificata e mantenuta nel tempo.
  • Beni immateriali e software (Allegato V): ERP, MES, sistemi di gestione della supply chain, software di simulazione, piattaforme di cybersecurity industriale, soluzioni IoT, sistemi di gestione documentale e di tracciabilità di filiera.
  • Investimenti in autoproduzione e autoconsumo da rinnovabili: novità del 2026, rientrano tra i beni agevolabili anche gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, in continuità logica con l’esperienza del Piano Transizione 5.0.

Sono esclusi veicoli, fabbricati e costruzioni, beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, beni gratuitamente devolvibili in concessione. Il decreto attuativo firmato dal MIMIT il 4 maggio 2026 e dal MEF il 7 maggio esclude inoltre dall’agevolazione i software in modalità SaaS (Software-as-a-Service) con canone in abbonamento: i moduli software in cloud restano deducibili come costi ordinari, ma non beneficiano della maggiorazione Iperammortamento. Sono invece agevolabili i software con licenza tradizionale e i sistemi installati on-premise inclusi nell’Allegato V. Per quanto riguarda i software in modalità SaaS (Software-as-a-Service), è in fase di valutazione una possibile futura inclusione al beneficio.

Con il DL 27 marzo 2026, n. 38 (art. 7) è stato eliminato il vincolo originario che subordinava l’agevolazione alla produzione dei beni all’interno dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo: oggi rientrano anche beni di produzione extra-UE.

Calcolo Iperammortamento: un esempio pratico

Ma come si calcola il beneficio dell’Iperammortamento? La deduzione viene calcolata con aliquote diverse a seconda dell’importo dell’investimento, vediamo quindi un caso reale.

Un’impresa acquista nel 2026 una linea di produzione automatizzata del valore di 1.000.000 €, interconnessa, con coefficiente di ammortamento ordinario del 10%.

Voce Importo
Costo storico del bene 1.000.000 €
Maggiorazione Iperammortamento (180%) 1.800.000 €
Quota di ammortamento ordinaria annua (10%) 100.000 €
Quota maggiorazione deducibile annua (10% di 1.800.000) 180.000 €
Risparmio fiscale annuo (IRES 24% × 180.000) 43.200 €
Risparmio fiscale totale (10 anni) 432.000 €

A parità di esborso, l’impresa recupera in dieci anni un beneficio fiscale netto pari al 43,2% del costo del bene.

Calcolo Iperammortamento per una S.a.s.: esempio con due soci

Vediamo ora un secondo esempio, dedicato al calcolo dell’Iperammortamento per una S.a.s. In questo caso, il beneficio fiscale dipende dall’IRPEF dei singoli soci e dalle rispettive quote di partecipazione.

Ipotizziamo un macchinario da 100.000 euro, con maggiorazione del 180% e ammortamento distribuito su dieci anni. La deduzione aggiuntiva è di 180.000 euro complessivi, pari a 18.000 euro annui. Con due soci al 50%, la quota annua è di 9.000 euro ciascuno.

Il risparmio fiscale dipende dalle aliquote IRPEF applicabili al reddito di ciascun socio e, quando la deduzione interessa più scaglioni, si calcola applicando aliquote diverse alle rispettive quote di reddito, come nel caso del socio B.

Voce Socio A Socio B
Quota di partecipazione 50% 50%
Reddito imponibile prima della deduzione extra 60.000 € 35.000 €
Deduzione extra annua 9.000 € 9.000 €
Reddito imponibile dopo la deduzione extra 51.000 € 26.000 €
Calcolo del risparmio IRPEF annuo 9.000 € × 43% 7.000 € × 33% + 2.000 € × 23%
Risparmio IRPEF annuo 3.870 € 2.770 €

Il risparmio complessivo dell’esempio è di 6.640 euro annui. Su dieci anni arriverebbe a 66.400 euro, soltanto se redditi, quote e aliquote restassero invariati. L’importo riguarda esclusivamente la maggiorazione, senza includere il beneficio dell’ammortamento ordinario.

Vuoi sapere quanto vale l’iperammortamento sul tuo investimento? Lo calcoliamo insieme, in base alla forma della tua impresa e alla posizione fiscale dei soci.

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Procedura GSE: come fare domanda per l’Iperammortamento 2026

Le imprese accedono all’agevolazione attraverso la piattaforma telematica gestita dal GSE, secondo una procedura strutturata in cinque comunicazioni obbligatorie:

  1. Comunicazione ex ante/preventiva, da inviare prima dell’avvio dell’investimento, con prenotazione delle risorse disponibili nello stanziamento triennale;
  2. Comunicazione di conferma: da inviare entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di esito positivo del GSE, questa comunicazione serve a confermare l’investimento con indicazione della data e dei pagamenti di acconto effettuati per il raggiungimento della soglia del 20% del costo di acquisizione dei beni agevolabili;
  3. Comunicazione di completamento: da inviare al completamento degli investimenti e ad avvenuta interconnessione dei beni, ed in ogni caso entro il 15 novembre 2028 corredata da perizia tecnica asseverata rilasciata da ingegnere o perito industriale iscritto all’albo, attestante le caratteristiche 4.0 del bene e l’avvenuta interconnessione, e da certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  4. Prima comunicazione di monitoraggio, da inviare entro il 20 gennaio di ciascun anno, con il dettaglio degli investimenti effettuati, dei costi sostenuti e della previsione di utilizzo del beneficio fiscale;
  5. Seconda comunicazione di monitoraggio, da inviare entro il 30 giugno successivo, con la definizione del piano di ammortamento e l’aggiornamento dei dati di rendicontazione.

Date e scadenze dell’Iperammortamento

Passaggio Data Fonte
Legge di bilancio 2026 30 dicembre 2025: legge n. 199, articolo 1, commi 427–436. Legge 30 dicembre 2025, n. 199; scheda MIMIT.
Decreto attuativo 7 maggio 2026. Testo sul sito MIMIT dall’11 giugno; comunicato in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2026. Decreto interministeriale 7 maggio 2026; GU n. 139 del 18 giugno 2026.
Apertura della piattaforma GSE Dal 12 giugno 2026 per le comunicazioni preventive. Decreto direttoriale MIMIT 10 giugno 2026.
Finestra per le prenotazioni (con comunicazione preventiva) Dal 12 giugno 2026. Non c’è un termine di chiusura dello sportello. Decreto direttoriale MIMIT 10 giugno 2026.
Apertura delle comunicazioni di conferma Dalle ore 12:00 del 21 luglio 2026. Scheda MIMIT; decreto direttoriale 20 luglio 2026.
Termine per la comunicazione di conferma Entro 60 giorni dalla ricezione dell’esito positivo del GSE sulla comunicazione preventiva (Entro tale data va dimostrato il pagamento dell’acconto del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene). Presidenza del Consiglio, procedura di accesso alla misura.
Apertura delle comunicazioni di completamento Dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2026. Scheda MIMIT; decreto direttoriale 14 ottobre 2026.
Termine per la comunicazione di completamento Entro il 15 novembre 2028, dopo la conclusione degli investimenti e nel rispetto dei requisiti previsti. Scheda MIMIT; decreto direttoriale 14 ottobre 2026.
Comunicazioni periodiche di monitoraggio Entro il 20 gennaio di ogni anno e, per l’integrativa, entro il successivo 30 giugno, dalla prima preventiva fino al termine di fruizione. Decreto interministeriale 7 maggio 2026, art. 3, comma 6.
Investimenti ammessi Dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, nel rispetto delle condizioni della misura. Scheda MIMIT, periodo agevolabile.
Eventuali proroghe Le fonti ufficiali, al momento, mantengono il termine degli investimenti al 30 settembre 2028. Nell’audizione del 12 ottobre 2026 sul Documento programmatico di finanza pubblica, è stata annunciata una possibile proroga al 2029. Scheda MIMIT, disciplina della misura; audizione del 12 ottobre 2026.

Aperte da giugno 2026 le “comunicazione ex ante” sulla piattaforma GSE

A metà giugno 2026, l’Iperammortamento è entrato nella sua fase pienamente operativa con la pubblicazione del Decreto direttoriale 10 giugno 2026, che ha definito i termini e i modelli per le comunicazioni. La piattaforma del GSE è stata attivata a partire dal 12 giugno, ma in modo parziale: le imprese possono ora inviare la “comunicazione ex ante” per prenotare le risorse, mentre la sezione per la “comunicazione di conferma” (relativa all’acconto del 20%) è stata aperta dal 21 luglio. È attesa una circolare operativa del Ministero che fornirà ulteriori chiarimenti e FAQ per guidare le imprese nell’applicazione della misura.

Fatti seguire nelle comunicazioni al GSE

Obblighi documentali, vincolo di mantenimento e controlli

Il bene agevolato deve restare destinato a strutture produttive ubicate nel territorio italiano per l’intero periodo di ammortamento fiscale (corrispondente, in linea di massima, ai sei anni della durata di vita utile fiscale tipica dei beni strumentali interessati). Le imprese devono conservare fatture e documenti di trasporto relativi all’acquisto, contabilità analitica del progetto, perizia asseverata e certificazione contabile, oltre alla documentazione tecnica sull’interconnessione e (per la maggiorazione green) sul risparmio energetico conseguito.

La cessione, la dismissione o la destinazione a finalità estranee del bene prima del termine determina la decadenza parziale o totale dal beneficio, con recupero delle quote di maggiorazione già dedotte e applicazione di interessi e sanzioni. È prevista una clausola di salvaguardia: se nello stesso periodo d’imposta della cessione l’impresa sostituisce il bene con un altro nuovo di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori, anch’esso interconnesso e ricompreso negli allegati IV o V, il beneficio residuo prosegue sul bene sostitutivo (proporzionato al costo del nuovo bene se inferiore). Il GSE può condurre verifiche documentali e ispezioni in loco lungo tutto il periodo di vigenza del vincolo.

Cumulabilità con Transizione 5.0 e altri incentivi

L’Iperammortamento non è cumulabile con il credito d’imposta beni strumentali 4.0/5.0 (art. 1, comma 446, L. 207/2024) sul medesimo costo agevolato. È compatibile, in linea generale, con altri strumenti come la Nuova Sabatini e con i fondi regionali, purché non si determini una duplicazione del beneficio sulle stesse spese. La compatibilità con i fondi PNRR e con i regimi di aiuto in esenzione (GBER) richiede valutazione caso per caso secondo le regole che stabiliscono la cumulabilità tra gli aiuti di stato.

Aggiornamenti e chiarimenti operativi di MIMIT e GSE (Luglio 2026)

Nel corso di un webinar che si è tenuto a luglio 2026, dei rappresentanti di MIMIT e GSE hanno fornito importanti chiarimenti operativi, chiarendo alcuni dubbi comuni delle imprese. I punti salienti includono:

  • Perizia sempre obbligatoria: È stata eliminata la possibilità di autodichiarazione per investimenti sotto i 300.000 euro.

  • Documentazione semplificata: Non è più necessario indicare il riferimento normativo in fattura.

  • Piattaforma GSE: Sono state fornite precisazioni sulle scadenze e le modalità di invio delle diverse comunicazioni (conferma e completamento).

  • Coperture finanziarie: È stata confermata la piena disponibilità dei fondi per il triennio, scongiurando il rischio di chiusure anticipate.

Al via le “comunicazioni di conferma” sulla piattaforma GSE

Con la firma del decreto direttoriale da parte del MIMIT, è stata resa operativa sulla piattaforma del GSE la funzionalità per l’invio della “comunicazione di conferma” degli investimenti. A partire dal 21 luglio 2026, le imprese che hanno già inviato la comunicazione preventiva con esito positivo possono ora procedere con questo adempimento, da completare entro 60 giorni dalla notifica del GSE.

In questa fase, l’azienda deve attestare l’avvenuto pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo del bene, fornendo gli estremi delle relative fatture. Un punto cruciale è il vincolo di coerenza: i beni e gli importi indicati nella conferma non possono essere diversi o superiori a quelli dichiarati nella comunicazione preventiva. 

Al via le comunicazioni di completamento sulla piattaforma GSE

Dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2026 è possibile inviare al GSE le comunicazioni di completamento degli investimenti per l’Iperammortamento. La nuova funzionalità, attivata con il decreto direttoriale MIMIT del 14 ottobre, è riservata alle imprese che hanno ricevuto esito positivo della comunicazione di conferma e concluso gli investimenti. L’invio avviene tramite l’Area Clienti del GSE, accessibile con SPID, entro il 15 novembre 2028.

La comunicazione deve riportare gli estremi delle fatture relative ai costi agevolabili e le attestazioni sul possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile. Non è possibile indicare beni diversi né importi superiori rispetto a quelli già riportati nella comunicazione di conferma.

Proroga e rafforzamento allo studio per la prossima manovra

Nell’audizione del 12 ottobre 2026 sul Documento programmatico di finanza pubblica, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato l’intenzione di prorogare e rafforzare l’iperammortamento. La prospettiva è estendere il sostegno agli investimenti anche oltre il 2028. Le dichiarazioni non definiscono nuove scadenze o nuove percentuali di maggiorazione: la proroga resta un obiettivo della prossima manovra.

All’assemblea di Assolombarda, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inoltre annunciato che il Governo sta lavorando a una misura fiscale per software e cloud, da inserire nella Legge di Bilancio. Si tratta di un’ipotesi ancora da definire, che non consente di considerare già agevolati con l’iperammortamento i software utilizzati tramite contratti cloud.

Nello stesso intervento è stata anticipata una circolare semplificativa del MIMIT per il Nuovo Piano Transizione 5.0. Beneficiari, condizioni e decorrenza delle novità annunciate dovranno risultare dai provvedimenti approvati; restano distinti dagli adempimenti già operativi per l’accesso all’agevolazione.

Perché affidarsi a un esperto come Golden Group

L’Iperammortamento è uno strumento potente ma tecnicamente complesso: la corretta classificazione dei beni, la perizia di interconnessione, la stima del risparmio energetico per il bonus green e la tempistica delle comunicazioni GSE incidono direttamente sull’entità del beneficio. Un errore in fase di certificazione può determinare il recupero del vantaggio fiscale anni dopo l’investimento.

Golden Group, leader nella consulenza in finanza agevolata dal 1996, accompagna le imprese in tutte le fasi del processo: analisi di pre-fattibilità, classificazione tecnico-fiscale, gestione delle comunicazioni GSE, assistenza alla perizia asseverata e supporto in caso di controlli. Oltre 150 consulenti sul territorio nazionale traducono la complessità della normativa in piani d’investimento concreti, ottimizzando il ritorno fiscale per ciascuna impresa cliente.

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Domande frequenti (FAQ) sull’Iperammortamento 2026

Cos’è l’Iperammortamento 2026 e quando si applica?

È una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile dei beni strumentali 4.0, prevista dalla Legge di Bilancio 2026. Si applica agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 in beni nuovi e interconnessi.

Qual è la differenza tra Iperammortamento e credito d’imposta 4.0?

L’Iperammortamento riduce il reddito imponibile attraverso quote di ammortamento maggiorate; il credito d’imposta era invece un beneficio compensabile in F24. Il primo si distribuisce sulla vita utile del bene, il secondo era immediato.

Come si calcola in pratica la maggiorazione?

Si applica la percentuale di legge (180%, 100% o 50% a seconda dello scaglione) al costo del bene; l’importo risultante si aggiunge al costo storico per il calcolo delle quote annue di ammortamento. Il beneficio fiscale annuo è pari alla quota maggiorata moltiplicata per l’aliquota IRES.

Quali imprese possono accedere all’Iperammortamento?

Tutte le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, in regola con obblighi contributivi e di sicurezza sul lavoro. Sono escluse le imprese in liquidazione, fallimento o procedura concorsuale senza continuità.

Quali beni rientrano nell’industria 4.0?

Beni materiali nuovi dell’Allegato IV e beni immateriali dell’Allegato V della Legge di Bilancio 2026: macchinari interconnessi, software ERP/MES, sistemi di cybersecurity industriale, robot collaborativi e investimenti in autoproduzione da rinnovabili per l’autoconsumo.

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Il software cloud computing è agevolabile?

No. Il decreto attuativo firmato il 4 maggio 2026 esclude i software in modalità SaaS con canone in abbonamento. I moduli cloud restano deducibili come costi ordinari, ma senza la maggiorazione Iperammortamento. Restano agevolabili i software con licenza tradizionale e on-premise dell’Allegato V.

L’Iperammortamento è cumulabile con il Piano Transizione 5.0?

No, non sul medesimo bene: la legge esclude il cumulo con il credito d’imposta beni strumentali 4.0 e 5.0 (art. 1, comma 446, L. 207/2024) sui medesimi costi. È compatibile con altri incentivi se non vi è duplicazione del beneficio.

Cosa succede se il bene viene ceduto prima del termine?

Il bene deve restare in Italia per tutto il periodo di ammortamento fiscale. La cessione anticipata o il trasferimento all’estero determina la decadenza con recupero delle quote dedotte. Il beneficio si conserva se il bene viene sostituito nello stesso periodo d’imposta con un altro di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Quante comunicazioni servono e quando apre la piattaforma GSE?

Le comunicazioni obbligatorie sono cinque: ex ante, di conferma, di completamento (con perizia e certificazione contabile) e due annuali di monitoraggio al 20 gennaio e 30 giugno. La piattaforma GSE è aperta dal 12 giugno 2026 per le preventive, dal 21 luglio 2026 per le conferme e dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2026 per le comunicazioni di completamento. Queste ultime sono riservate alle imprese che hanno ricevuto esito positivo della conferma e concluso gli investimenti, con interconnessione dei beni degli allegati IV e V; richiedono le attestazioni sul possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.

Un macchinario 4.0 a chilometri zero, immatricolato ma mai utilizzato, mantiene il requisito della novità per l’iperammortamento?

Sì. Il requisito della novità resta soddisfatto quando il bene non è mai stato utilizzato in un ciclo produttivo, come nel caso di beni esposti in showroom o fiere ma mai usati.

Un’impresa che aderisce al concordato preventivo biennale può beneficiare dell’iperammortamento anche nelle annualità concordate?

Sì. Secondo la conversione del DL 38/2026 ha modificato l’articolo 16 del D.Lgs. 13/2024 includendo tra le variazioni in diminuzione del reddito concordato la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria prevista dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 199/2025. È possibile la deduzione delle quote di iperammortamento ai fini IRES/IRAP anche per le imprese aderenti al concordato preventivo biennale.

Il nuovo iperammortamento è cumulabile con il contributo PNRR del Decreto CER e con la tariffa incentivante?

No, il nuovo iperammortamento non è cumulabile con il contributo PNRR, mentre è cumulabile con la tariffa incentivante. La distinzione risponde al quesito sul contributo PNRR del 40% e non riguarda il diverso caso CER e MCC.

Per una SAS il beneficio dell’iperammortamento è una percentuale fissa?

No. Il beneficio per le SAS dipende dall’IRPEF dei soci. Per valutarlo servono le quote societarie e il reddito imponibile previsto dei singoli soci; il risparmio si calcola per ciascuno in base alla posizione fiscale e alle aliquote effettivamente interessate dalla deduzione.


Martina Moretti

Martina è la content writer specializzata nel settore della finanza che cura il blog di Golden Group. Scrive dal 2015 di credito e finanza e si occupa oggi in particolare di finanza agevolata: contributi a fondo perduto, bandi europei e agevolazioni per le imprese, che traduce in contenuti chiari e affidabili per imprese e professionisti.

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