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Il Ministero ha da poco pubblicato una serie di FAQ riguardanti la possibilità di cumulare i finanziamenti della Nuova Sabatini con altre agevolazioni e sovvenzioni. Prima di entrare però nel dettaglio della normativa, è importante ricordare quanto il concetto della cumulabilità sia economicamente vantaggioso per le aziende che utilizzano gli strumenti propri della finanza agevolata.

Cos’ è la cumulabilità?

Per cumulabilità s’intende infatti la possibilità lasciata alle imprese, che devono seguire rigide regole, di poter far richiesta a più bandi – europei, statali, regionali e bandi camerali – e ottenere così maggiori sovvenzioni per lo stesso investimento. E’ proprio in tal modo che le aziende italiane che utilizzano la finanza agevolata riescono ad incrementare i loro investimenti, scalare il business e raggiungere un importante vantaggio competitivo.

Cumulabilità e Nuova Sabatini

Fatte le doverose specifiche, è possibile ora delineare le varie opportunità di cumulabilità tra i contributi derivanti dalla Nuova Sabatini e altre agevolazioni; specificando che le tipologie di investimento per i quali è possibile ottenere i finanziamenti stanziati con la Nuova Sabatini sono principalmente quelle relative ai beni strumentali, ai macchinari 4.0 e agli impianti di produzione di energia.

Venendo dunque al punto della questione, e ripercorrendo le principali FAQ a cui il Ministero ha dato risposta, le possibilità di cumulabilità tra più agevolazioni si delineano come segue.

Le sovvenzioni della Nuova Sabatini sono cumulabili con altri Aiuti di Stato sui medesimi investimenti ed entro quali limiti?

La risposta del Ministero in questo caso è sì. Viene inoltre specificato che le agevolazioni della Nuova Sabatini sono cumulabili con altri Aiuti di Stato, inclusi quelli concessi secondo il Regime de Minimis, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto dall’azienda per l’investimento in oggetto.

Le agevolazioni della Nuova Sabatini sono fruibili congiuntamente ad altre misure pubbliche che non sono però Aiuti di Stato? 

Anche in questa caso la risposta è affermativa e le sovvenzioni possono essere cumulate con altre forme di finanziamento che non si configurano come Aiuti di Stato.

Passando invece ora a casi di cumulabilità più specifici, tra le varie delle domande a cui il Ministero ha dato risposta ritroviamo la seguente questione:

Le agevolazioni Nuova Sabatini sono cumulabili con il Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno?

Sì, nei limiti previsti dal Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno che si ricordano essere diversi a seconda del settore di business nel quale le stesse aziende operano. Inoltre la stessa casistica è riservata anche al cumulo della nuova Sabatini con le agevolazioni previste dal Conto Energia.

E invece per quanto riguarda la Nuova Sabatini e il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali? 

Anche in questo caso di cumulabilità sussiste un importante condizione da rispettare affinché il cumulo delle agevolazioni sia possibile ossia che questo non superi mai il costo sostenuto per l’investimento. Facciamo dunque un esempio a titolo esplicativo: se l’AZIENDA A. acquista un nuova pressa 4.0 spendendo 400 mila Euro, le agevolazioni anche se cumulate tra loro non dovranno mai superare tale cifra.

I contributi della Nuova Sabatini sono cumulabili con gli interventi previsti all’interno del PNRR? 

Sì, fatte salve le specifiche disposizioni normative che regolano le singole misure finanziate all’interno del PNRR, nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento.

Passando ora ad una nuova sezione, le FAQ pubblicate dal Ministero chiariscono diversi aspetti circa le spese ritenute ammissibili nella ricerca di agevolazioni per supportare gli investimenti in impianti di produzione di energia alternativa e rinnovabile.

Per quanto riguarda gli impianti di produzione energetica, quali, ad esempio, impianti fotovoltaici, di cogenerazione, minieolico o microgeneratori si specifica che:

  • Per le imprese che svolgono attività di produzione di energia elettrica, è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia;
  • Per le imprese che svolgono attività agricola è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Ne consegue che per le imprese che svolgono attività diverse dalle predette:

  • Non è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia;
  • E’ ammissibile l’acquisto di un impianto di produzione energetica solo se facente parte di un più ampio programma di investimento, organico e funzionale, nonché coerente con l’attività dell’impresa.

In conclusione, grazie a questa pubblicazione il Ministero ha chiarito diversi punti critici e apre le porte ad un quadro normativo maggiormente chiaro che agevoli l’accesso a diverse fonti di finanziamento, quando possibile.

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