Decreto Carburanti: definiti i criteri del credito d’imposta per l’autotrasporto merci e settore pesca

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2026 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 maggio 2026, che definisce i criteri di attuazione del credito d’imposta previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 a favore delle imprese di autotrasporto di merci su strada, a fronte dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio.
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Le misure introdotte dal decreto-legge

Il Decreto Carburanti è un intervento di natura temporanea ed emergenziale, adottato per far fronte al caro carburanti conseguente alle tensioni internazionali connesse al conflitto in atto. Il provvedimento, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali” e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2026, è in vigore dal 19 marzo 2026 ed è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79.

Le misure interessano due comparti. Per il settore dell’autotrasporto (articolo 3) alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, commisurato alla maggior spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al mese di febbraio 2026, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l’anno 2026. Per il settore della pesca (articolo 4) il credito d’imposta arriva fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante negli stessi mesi, a parziale compensazione dei maggiori oneri per gasolio e benzina destinati all’alimentazione dei mezzi, nel limite di 10 milioni di euro. Si tratta di una logica di intervento già sperimentata con il credito d’imposta per il caro carburante riconosciuto negli anni scorsi.

I soggetti beneficiari del Decreto Carburanti

Il decreto attuativo individua come beneficiarie soltanto le imprese esercenti le attività di trasporto merci indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del Testo Unico delle Accise. Non risulta invece recepita l’estensione dell’agevolazione introdotta dall’articolo 1-ter del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, che riguarda le imprese esercenti le attività di trasporto di persone di cui alla lettera b) del medesimo comma e le imprese di noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge 218/2003, esercitato con veicoli di classe ambientale euro V ed euro VI. Su questo punto si auspica un adeguamento della normativa nel decreto direttoriale di prossima pubblicazione.

Restano in ogni caso escluse le imprese che si trovavano già in difficoltà ai sensi del GBER nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, salvo le deroghe previste dal Regolamento stesso.

Come viene calcolato il credito d’imposta

Le risorse sono assegnate sotto forma di credito d’imposta fino al 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli aziendali. L’agevolazione è calcolata sui litri acquistati nei mesi indicati dalla norma, in rapporto al prezzo medio rilevato dal MASE per il mese di febbraio 2026. I contributi sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni fissate dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato in risposta alla crisi in Medio Oriente, con una dotazione che conferma l’attenzione riservata al comparto già con i precedenti contributi per l’autotrasporto.
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Come presentare richiesta per ottenere il credito di imposta del Decreto Carburanti

Con un successivo decreto direttoriale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti determinerà termini e modalità di presentazione delle istanze. La domanda dovrà essere trasmessa attraverso un’apposita piattaforma informatica gestita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che consentirà di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile:

  • Identificazione dell’impresa.
  • Indicazione delle fatture di acquisto del gasolio.
  • Litri di gasolio acquistati dall’impresa nei mesi indicati dall’articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33.
  • Indicazione dei veicoli per i quali il gasolio è stato acquistato.

Le imprese interessate restano quindi in attesa del decreto direttoriale del MIT con i termini e le modalità di presentazione delle domande.

Aggiornamento: il MIT ha fissato la finestra per le domande dal 1° al 15 settembre 2026. Requisiti, calcolo del credito e documenti nel nostro articolo sulle domande del credito d’imposta autotrasporto.

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Fonte: www.ipsoa.it

FAQ

Un’impresa di autotrasporto merci per conto terzi può beneficiare del credito di imposta previsto dal Decreto Carburante?

Sì, se l’impresa risulta iscritta al REN e svolge attività di autotrasporto di merci per conto terzi.

Quali requisiti devono avere i veicoli di un’impresa di autotrasporto merci per conto terzi per accedere alla misura?

Devono appartenere alla categoria N, avere una massa a pieno carico di almeno 7,5 tonnellate ed essere di classe Euro V o Euro VI. Per i veicoli N2 va controllato il valore F.2; i veicoli N3 superano per definizione la soglia di massa indicata.


Martina Moretti

Martina è la content writer specializzata nel settore della finanza che cura il blog di Golden Group. Scrive dal 2015 di credito e finanza e si occupa oggi in particolare di finanza agevolata: contributi a fondo perduto, bandi europei e agevolazioni per le imprese, che traduce in contenuti chiari e affidabili per imprese e professionisti.

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