startup

Startup innovative: in Emilia Romagna attrazione e consolidamento per il 2021 e 2022.

Emilia-Romagna: con delibera di Giunta regionale n. 818 del 31 maggio 2021, la regione intende sostenere lo sviluppo e il consolidamento nel territorio regionale di startup innovative che possano inserire sul mercato prodotti, servizi e sistemi di produzione ad elevato contenuto innovativo.

Tali startup, allineate alla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Emilia-Romagna, dovranno cooperare al posizionamento competitivo della Regione e delle sue filiere industriali e produttive in ambito internazionale.

L’obiettivo di questa rete di startup sarà quello di di generare nuove opportunità occupazionali tramite la valorizzazione delle conoscenze e delle competenze tecnologiche generate dalle Università.

Il bando è indirizzato alle micro e piccole imprese che, alla data del 31/05/2021, siano registrate nella Sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative (ai sensi della Legge 221/2012 e della Legge 33/2015) presso la Camera di Commercio competente per territorio.

I progetti dovranno avere una ricaduta innovativa e un impatto occupazionale su uno dei seguenti ambiti:

  • Transizione digitale
  • Transizione energetica
  • Economia circolare
  • Salute e benessere
  • Cultura e creatività

Il focus dei progetti presentati dovrà essere puntato su una soluzione innovativa da offrire al mercato, già individuata al momento della presentazione della domanda di agevolazione, che abbia un preciso impatto in termini di sostenibilità e possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.

I  progetti dovranno prevedere uno o più tra i seguenti interventi:

  • Sviluppo produttivo di risultati di ricerca o di soluzioni tecnologiche derivanti da una o più tecnologie abilitanti
  • Messa a punto del modello di business delle startup
  • Adattamento di prodotti/servizi alle esigenze di potenziali clienti
  • Ingegnerizzazione di prototipi e piani di sviluppo industriale (scale-up)
  • Apertura e/o sviluppo di mercati esteri
  • Dovranno prevedere l'impegno diretto dei soci dell'impresa proponente e/o di un team, dotati di capacità tecniche e gestionali adeguate, in termini di apporto tecnologico e lavorativo

Dalle ore 13 del 22 giugno alle ore 13 del 29 luglio 2021 potranno essere presentate le domande, esclusivamente online, tramite l’applicativo Sfinge 2020.

 

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investimenti pubblicitari

Investimenti pubblicitari 2021 e 2022: bonus al 50%.

Il credito d’imposta per investimenti pubblicitari, riconosciuto a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, viene previsto per gli anni 2021 e 2022 nella misura del 50% del valore complessivo di tutti gli investimenti pubblicitari agevolati, non solo per quelli su giornali quotidiani e periodici (entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni), come inizialmente previsto dalla legge di bilancio 2021, ma anche su radio e TV.

Il modificato comma 1-quater riporta che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta viene riconosciuto relativamente agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, estendendo la misura anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Viene dunque riproposto il modello già attuato con riferimento al 2020.

Possiamo leggere nella relazione illustrativa al DL 73/2021 che “con tali disposizioni si intende «allineare» la disciplina del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive, per il biennio 2021 – 2022, a quella vigente per gli investimenti pubblicitari sui giornali, ripristinando così il parallelismo tra settore stampa e settore radiotelevisivo che ha caratterizzato costantemente la misura in argomento” e che “la proroga del regime speciale per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiotelevisive consente anche di evitare una gestione separata e con regole differenziate di requisiti e di calcolo per i due settori, e consente di stabilire subito, con disposizione di legge, il budget di risorse finanziarie da dedicare agli investimenti su entrambi i canali”.

Il credito d’imposta è ammesso entro il limite massimo di 90 milioni di euro, che rappresenta il tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Nello specifico, il bonus per gli investimenti pubblicitari è concesso:

  • Nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line;
  • Nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati su TV e radio locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Il credito d’imposta, secondo quanto espressamente disposto, è riconosciuto nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1 dell’art. 57-bis, vale a dire i regolamenti “de minimis”.

Ai fini della concessione del credito d’imposta continuano ad applicarsi, per i profili non derogati, le norme previste dal DPCM 16 maggio 2018 n. 90.

Per accedere all’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare mediante l’apposito modello:

  • La “comunicazioneper l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
  • La “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Inoltre, per l’anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 2021.

Comunicazione per l’accesso dal 1° al 30 settembre

La comunicazione verrà presentata al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

La concessione dell’agevolazione non sarà influenzata dall’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021 (periodo di presentazione previsto in via “ordinaria”).

Dal 1° al 31 gennaio 2022, salvo diversa indicazione, va presentata   la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati.

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imprese

Sisma Abruzzo: 6,5 milioni per le imprese danneggiate dal Covid.

Sisma Abruzzo: bando da 6,5 milioni che eroga contributi tra i 5 e gli 8mila euro per il finanziamento delle spese di capitale circolante per le imprese abruzzesi danneggiate dal Covid e presenti nel cratere del sisma 2009, grazie ad una rimodulazione dei fondi del Programma ReStart.

Nell’ambito del Programma unitario per lo sviluppo del cratere abruzzese del 2009, sono stati rimodulati 6,5 milioni di euro per le “agevolazioni a favore delle imprese danneggiate dal COVID-19”.

Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 25 maggio 2021.

Cosa è previsto dal bando per contributi per le imprese imprese del cratere 2009 danneggiate dal Covid.

Nel bando - gestito da Invitalia – sono previste agevolazioni e a sostegno di piani di sviluppo delle imprese localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano.

L'obiettivo è che, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, le imprese possano rafforzare l’attrattività e l’offerta turistica post Covid-19, grazie a processi di erogazione del prodotto o servizio a contenuto innovativo e tecnologico.

Le agevolazioni alle imprese sono concesse per il finanziamento delle seguenti spese di capitale circolante finalizzate alla continuità e/o alla ripartenza della capacità produttiva aziendale compromessa dal Covid-19:

  • Materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti utilizzati nel ciclo produttivo caratteristico dell’impresa;
  • Utenze fornite su immobili strumentali destinati allo svolgimento dell’attività siti nei Comuni del cratere sismico aquilano;
  • Oneri finanziari connessi alla continuità aziendale a seguito dell’emergenza Covid19;
  • Costo del lavoro dipendente;
  • L’acquisto di attrezzature e strumentazioni, materiali ed immateriali, per la fruizione in sicurezza dei servizi offerti alla clientela dalle imprese beneficiarie.

Chi può partecipare al bando 2021 di Invitalia per le imprese del cratere aquilano.

Potranno beneficiare della misura le piccole e medie imprese costituite (ed attive) dal 1 gennaio 2020, con sede nel Comune de L’Aquila o nei Comuni del cratere sismico, le associazioni culturali e le start up innovative.

Non potranno partecipare le PMI dei settori pesca, acquacoltura e produzione primaria dei prodotti agricoli, nonché le attività svolte in regime di libera professione.

Domande per il bando “Cratere sismico aquilano: agevolazioni a favore delle imprese danneggiate dal Covid-19”

Le tempistiche date alle imprese per fare domanda non sono ancora note.

“I termini - si legge nel decreto - saranno resi pubblici dal Soggetto gestore (cioè Invitalia, ndr) con avviso pubblicato sul sito internet”.

Tuttavia, ci sono notizie su ciò che riguarda il budget e l’importo dei contributi.

In particolare, i 6,5 milioni saranno allocati per:

  • Il70% (4.550.000 euro) ad iniziative che si localizzano nel Comune de L'Aquila;
  • Il 30%(1.950.000 euro) per interventi che si localizzano, invece, nel restante territorio del cratere sismico abruzzese.

Per quanto riguarda le agevolazioni alle imprese, i contributi saranno concessi nella misura del 100% delle spese ammissibili.

Questi avranno un importo massimo che oscilla tra gli 8mila euro per le aziende de L’Aquila e i 5mila euro per quelle localizzate negli altri Comuni del cratere.

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videogiochi

First Playable Fund: contributi alle imprese per lo sviluppo di videogiochi.

Videogiochi e intrattenimento digitale: a fine giugno scattano i termini per accedere al Fondo dedicato.

Sono stati stanziati 4 milioni di euro a favore delle imprese che investono nella realizzazione di videogame.

Il First Playable Fund, Fondo per l’intrattenimento digitale, è stato istituito con il dl Rilancio per rinforzare lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale.

First Playable Fund: cosa finanzia e a chi si rivolge.

Il Fondo per l'intrattenimento digitale finanzia lo sviluppo di quelle fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi, e della realizzazione di un prototipo destinato alla distribuzione commerciale.

Hanno accesso al Fondo le imprese che:

  • Svolgono, in via prevalente, l'attività economica di 'Edizione di software' o 'Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse';
  • Hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
  • Sono soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo del videogioco;
  • Hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a 10mila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitali, sia nel caso di imprese individuali di produzione che di imprese costituite sotto forma di società di persone;
  • Sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
  • Sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • Garantiscono, nel caso in cui si operi anche in settori diversi o si esercitino anche altre attività escluse dal campo di applicazione del regolamento de minimis, che le predette attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti concessi a norma del regolamento de minimis.

I progetti, per essere ammissibili, devono prevedere una spesa complessiva non inferiore a 20mila euro, essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, pari al 50% delle spese e dei costi ammissibili.

Come e quando presentare la richiesta di contributo.

A partire dalle ore 12.00 del 30 giugno 2021 possono essere presentate online le domande di agevolazione.

Ogni impresa in relazione a due diversi progetti, potrà presentare due diverse domande.

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sanificazione

DL Sostegni Bis: nuovo bonus sanificazione e acquisto DPI.

DL Sostegni Bis: via ad un nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Ne possono fruire: imprese, professionisti, enti non commerciali, (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti). Sono inoltre ammesse le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, come i bed and breakfast. Sono agevolabili le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021. È possibile avere diritto al bonus anche tramite le spese per la somministrazione di tamponi per il Covid-19.

Il bonus ha la finalità di incoraggiare l’adozione di misure dirette a limitare e contrastare la diffusione del Covid-19 e presenta alcuni tratti in comune con il credito d’imposta di cui all’art. 125 del decreto Rilancio (D.L. 24/2020).

A fare la differenza rispetto a quest’ultimo troviamo le tipologie di spese agevolabili, la misura del credito d’imposta e le modalità di fruizione.

A chi spetta il bonus?

Il nuovo credito d’imposta, così come il precedente, viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono inoltre comprese tra i soggetti beneficiari anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, che siano in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, del D.L. 34/2019 (decreto Crescita), come bed and breakfast.

In sintesi:

  • Soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
  • Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • Strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Cosa finanzia e quali sono le spese ammissibili?

Il ventaglio di spese è ampio, tuttavia c’è da porre particolare attenzione al periodo di agevolabilità. Sono infatti agevolabili solo le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021.

Danno diritto al credito d’imposta le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività.

Sono inoltre ammesse anche le spese sostenute per:

  • L'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • L'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • L'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • L'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Inoltre, l’attuale formulazione del bonus racchiude, tra le spese ammissibili, anche le spese sostenute per la somministrazione di tamponi a svolge attività lavorative e istituzionali.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Il credito d’imposta, inoltre:

  • Non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;
  • Non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;
  • Non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 109, comma 5, del Tuir.

Quali sono le modalità di fruizione del bonus?

Il bonus può essere utilizzato in due modalità alternative: o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

A differenza del credito d’imposta sanificazione ex art. 25 del decreto Rilancio, in questo caso non è prevista la possibilità di cedere il bonus.

È demandato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine del rispetto delle risorse stanziate, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021.


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