Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo 2026: aliquote, requisiti e certificazione MIMIT

Tempo di lettura: 13 minuti

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo (R&S) rappresenta un’agevolazione cruciale per le imprese italiane che investono in innovazione. Uno strumento potente, in grado di sostenere la competitività e la crescita, incentivando gli investimenti in attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica. Tuttavia, la sua applicazione pratica si è spesso rivelata un terreno accidentato, disseminato di insidie interpretative e complessità normative.

Non sono rari, infatti, i casi di aziende che, dopo aver usufruito del credito d’imposta, si sono trovate a fronteggiare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Verifiche fiscali che, in alcuni casi, hanno portato a richieste di restituzione delle somme percepite, con l’aggiunta di sanzioni e interessi. Un rischio concreto, che ha generato incertezza e, talvolta, disincentivato le imprese a intraprendere percorsi di innovazione.

Per ovviare a questa situazione e offrire alle aziende una maggiore sicurezza, è stata introdotta la certificazione ricerca e sviluppo: una vera e propria bussola in grado di orientare le imprese nel complesso panorama normativo, attestando la conformità dei progetti di R&S ai requisiti previsti dalla legge. La presente guida riporta il quadro aggiornato al 2026, comprese le aliquote confermate, i requisiti, il processo di certificazione, la procedura di compilazione del modello e le regole per i crediti relativi agli anni precedenti.
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Cos’è il credito d’imposta ricerca e sviluppo nel 2026?

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo è l’agevolazione fiscale nazionale che sostiene gli investimenti delle imprese in attività di R&S, design e ideazione estetica. Disciplinato dall’art. 1, commi 198–209 della L. 160/2019, è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24 e resta operativo fino al 31 dicembre 2031.

Aliquote e massimali: cosa spetta davvero nel 2026

In parole semplici: per tutte le spese di ricerca, sviluppo e design che l’impresa sostiene a partire dal 1° gennaio 2026, lo Stato riconosce un credito da utilizzare per pagare meno tasse (tramite compensazione in F24). L’importo del credito si calcola applicando una percentuale (“aliquota”) alle spese ammissibili, entro un tetto massimo annuo. Il quadro del 2026 segna un passaggio importante: alcune agevolazioni si sono chiuse il 31 dicembre 2025, mentre altre sono state confermate o addirittura potenziate.

La tabella che segue riassume cosa resta in vigore, cosa non esiste più e cosa cambia nel 2026:

Tipo di credito Aliquota 2026 Importo massimo per impresa all’anno Fino a quando si può usare
Ricerca e sviluppo (R&S) 10% delle spese 5 milioni di euro In vigore fino al 2031
Design e ideazione estetica 10% (raddoppiato dal 5%) 2 milioni di euro Solo per il 2026 (tetto nazionale complessivo: 60 milioni di euro)
Innovazione tecnologica ordinaria Non più disponibile Chiuso il 31 dicembre 2025
Innovazione tecnologica 4.0 / green Non più disponibile Chiuso il 31 dicembre 2025

 

Tradotto con un esempio pratico: un’impresa che nel 2026 sostiene 200.000 euro di spese ammissibili in attività di ricerca e sviluppo matura un credito di imposta pari a 20.000 euro (il 10% di 200.000). Questo credito non viene rimborsato in contanti: serve per pagare imposte e contributi tramite modello F24, suddiviso in tre rate annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello in cui l’impresa ha sostenuto le spese.
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Le novità della Legge di Bilancio 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha apportato tre modifiche sostanziali al panorama dei crediti per l’innovazione:

  • il credito R&S al 10% è confermato fino al 2031, con massimale di 5 milioni di euro annui per beneficiario;
  • il credito design per il solo 2026 è raddoppiato (dal 5% al 10%), con un tetto complessivo di spesa di 60 milioni di euro ed erogazione in un’unica quota annuale;
  • i crediti per innovazione tecnologica (sia ordinaria sia nella variante 4.0/green) non sono stati prorogati oltre il 31 dicembre 2025 e non sono più attivi.

Un’altra novità importante riguarda il modo in cui si utilizza il credito: dal 1° luglio 2026 i crediti derivanti da incentivi fiscali non potranno più essere usati per compensare contributi previdenziali INPS e premi INAIL nel modello F24 (restano invece utilizzabili per pagare le imposte ordinarie).

Il quadro normativo: i riferimenti per la certificazione ricerca e sviluppo

La certificazione ricerca e sviluppo trova il suo fondamento nel D.L. 21 giugno 2022 n. 73 (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2022, n. 122 (articolo 23), e nel successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM del 15 settembre 2023), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 novembre 2023.

L’obiettivo primario di questa normativa è duplice: da un lato, fornire alle imprese certezza del diritto, stabilendo criteri chiari e univoci per la qualificazione delle attività di R&S; dall’altro, tutelare le aziende da possibili contestazioni, grazie al rilascio di una certificazione con effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

L’impianto è stato poi completato da quattro decreti attuativi fondamentali: il Decreto direttoriale MIMIT 21 febbraio 2024 sulle procedure di iscrizione e gestione dell’Albo dei certificatori; il Decreto direttoriale MIMIT 24 aprile 2024 con i modelli di comunicazione dei dati ai fini della compensazione del credito; il Decreto MIMIT 5 giugno 2024 con i modelli operativi che il certificatore deve compilare; il Decreto direttoriale MIMIT 4 luglio 2024 che ha introdotto le Linee Guida per la qualificazione delle attività di R&S, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

A questi si aggiungono il D.D. MIMIT 22 luglio 2025, che ha reso operativo lo scambio automatico di informazioni tra MIMIT e Agenzia delle Entrate, e il D.D. MIMIT 26 novembre 2025, che ha aggiornato l’Albo dei certificatori con i candidati ammessi nella finestra 01/07–30/09/2025.
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Chi può richiedere la certificazione ricerca e sviluppo e per quali anni?

La certificazione ricerca e sviluppo è accessibile a tutte le imprese che hanno effettuato o intendono effettuare investimenti in attività ammissibili al credito d’imposta per R&S, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Non ci sono limiti di dimensione, settore o forma giuridica.

Un aspetto particolarmente rilevante è la retroattività della certificazione: è infatti possibile richiederla anche per i crediti d’imposta relativi agli anni precedenti, a condizione che le violazioni non siano già state constatate formalmente. Il perimetro temporale copre due regimi distinti: il regime 2015–2019 (disciplinato dall’art. 1 commi 35 e seguenti della L. 190/2014) e il regime dal 2020 in poi (disciplinato dall’art. 1 commi 198–209 della L. 160/2019).

La richiesta deve essere presentata in via preventiva rispetto a una constatazione di violazione: non sono ammesse richieste quando siano già stati avviati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui l’impresa abbia avuto formale conoscenza, né quando sia stato notificato un Processo Verbale di Constatazione (PVC) o un avviso di accertamento.
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Il processo di certificazione dal MIMIT all’Agenzia delle Entrate

Il cuore della certificazione ricerca e sviluppo ruota attorno a un processo ben definito, che coinvolge diversi attori e si basa su strumenti specifici. Tutto inizia con la richiesta dell’impresa, inoltrata attraverso la piattaforma dedicata del MIMIT. L’azienda, in questa fase, deve selezionare un soggetto certificatore, scegliendolo tra quelli iscritti all’Albo dei certificatori.

La certificazione, una volta ottenuta, non è un semplice “pezzo di carta” ma un documento dettagliato e articolato. Deve contenere una serie di informazioni cruciali: dalle capacità organizzative e competenze tecniche dell’impresa alla descrizione minuziosa dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione o design, fino alle motivazioni tecniche che ne attestano l’ammissibilità al credito d’imposta. Il certificatore deve dichiarare formalmente di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse. Il documento, una volta sottoscritto, viene caricato dal certificatore sulla piattaforma MIMIT per la valutazione.

Un ruolo fondamentale, in questo processo, è svolto dalle Linee Guida emanate dal MIMIT con il decreto direttoriale del 4 luglio 2024. Questi documenti rappresentano un faro per le imprese e per i certificatori, fornendo indicazioni precise sulla corretta qualificazione delle attività, con riferimento ai Manuali di Frascati e di Oslo dell’OCSE. Nel corso del webinar MIMIT del 26 marzo 2026 è stata annunciata l’imminente pubblicazione di sezioni integrative specifiche per software e design.

E proprio l’Agenzia delle Entrate è l’ultimo, ma non meno importante, attore di questo processo. I controlli fiscali sui crediti d’imposta si concentrano su tre aspetti fondamentali: l’esistenza effettiva delle spese sostenute, la loro corretta quantificazione e, soprattutto, la compatibilità tecnica delle attività svolte rispetto ai requisiti stabiliti dai Manuali di Frascati e Oslo. Ed è proprio su quest’ultimo punto che la certificazione esercita il suo massimo impatto. Ottenere la certificazione, infatti, significa blindare la qualificazione tecnica delle attività, rendendola vincolante per l’Amministrazione finanziaria e precludendo, di fatto, contestazioni su questo aspetto. A meno che, naturalmente, non emerga una rappresentazione non veritiera dei fatti.

Il silenzio assenso di 90 giorni

La procedura prevede un meccanismo di silenzio assenso: dal momento dell’invio della certificazione, il MIMIT ha 90 giorni per richiedere eventuali integrazioni documentali. In assenza di richieste, la certificazione si consolida automaticamente per silenzio assenso. Se invece il Ministero richiede integrazioni, il certificatore deve rispondere entro 15 giorni (estendibili di ulteriori 15 in casi motivati) e il MIMIT completa l’istruttoria entro i 60 giorni successivi. Un aspetto cruciale: se la richiesta viene presentata prima della notifica di uno schema d’atto o di un PVC, la certificazione produce effetti vincolanti anche se il procedimento si perfeziona successivamente.
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Come si compila il modello di comunicazione?

Per fruire del credito è necessario trasmettere al GSE due comunicazioni obbligatorie: una preventiva e una di completamento. La procedura operativa è la seguente:

  1. Registrazione all’Area Clienti del GSE con SPID o CNS del legale rappresentante.
  2. Accesso all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari”.
  3. Selezione della tipologia di investimento (R&S, innovazione, design).
  4. Compilazione dei moduli approvati con Decreto direttoriale MIMIT 24 aprile 2024.
  5. Invio telematico della comunicazione preventiva entro la data di avvio del progetto e della comunicazione di completamento entro i termini previsti.

La scadenza per le comunicazioni di completamento è stata prorogata al 31 marzo 2026 dal decreto 28 gennaio 2026. La certificazione contabile e la relazione tecnica asseverata sono obbligatorie come documenti a corredo.

Per la compensazione in F24, i principali codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate sono:

  • 6857 — Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
  • 6938 — Credito d’imposta investimenti in R&S, transizione ecologica, innovazione 4.0 e altre attività innovative
  • 6939 — Credito incrementale per investimenti R&S nelle regioni del Sud Italia
  • 6940 — Credito incrementale per investimenti R&S nelle zone sisma Centro Italia

L’utilizzo avviene in tre quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Per il solo credito design 2026 è prevista erogazione in un’unica quota annuale.
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Esempi pratici di applicazione della certificazione ricerca e sviluppo

Per comprendere appieno il valore della certificazione, è utile considerare alcuni esempi concreti.

  • Ricerca e sviluppo nel settore alimentare. Un’azienda che progetta impianti per la trasformazione di prodotti alimentari potrebbe aver investito per sviluppare nuove tecnologie di pastorizzazione a minor impatto ambientale. La certificazione attesta la natura di R&S delle attività svolte, proteggendo l’azienda da contestazioni sull’ammissibilità.
  • Innovazione nel settore tessile. Un’impresa tessile che ha introdotto un processo di tintura basato su coloranti naturali e riciclo delle acque reflue può ottenere una certificazione che conferma la natura innovativa del progetto (nella misura in cui gli investimenti rientrino nei regimi agevolabili ancora attivi nel periodo d’imposta di riferimento).
  • Design nel settore moda. Un’impresa che opera nella moda può certificare le attività di design e ideazione estetica relative a nuove collezioni caratterizzate da materiali tecnici e soluzioni originali, accedendo al credito al 10% per il 2026.
  • Adattamento di tecnologie esistenti. Un’azienda che adatta tecnologie già note in un dato settore per applicarle in un contesto completamente diverso, con risultati innovativi, potrebbe vedersi contestare la natura di R&S dall’Agenzia delle Entrate: la certificazione ricerca e sviluppo supportata da documentazione tecnica consente di precostituire una posizione difensiva solida.

In tutti questi casi, la certificazione può fare la differenza tra il riconoscimento pieno del credito e il rischio di contestazioni, con conseguente restituzione delle somme percepite.

I vantaggi della certificazione ricerca e sviluppo

I vantaggi per le imprese sono molteplici:

  • Riduzione del rischio di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, in particolare per gli aspetti tecnici dei progetti.
  • Semplificazione e velocizzazione delle procedure in caso di eventuali controlli.
  • Maggiore serenità per i manager aziendali, che possono contare su una validazione esterna della conformità dei progetti.
  • Incentivo economico. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute come incremento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Perché affidarsi a un esperto come Golden Group

La qualificazione tecnica di un progetto di R&S, la scelta del certificatore più adatto, la corretta predisposizione della relazione asseverata e dei modelli di comunicazione richiedono competenze specialistiche. Un errore procedurale può compromettere l’accesso al beneficio o esporre a contestazioni future.

Golden Group, attiva dal 1996 come partner strategico per la finanza agevolata, accompagna le imprese italiane in tutte le fasi del processo di certificazione ricerca e sviluppo: dall’inquadramento delle attività ammissibili alla predisposizione della documentazione tecnica, dalla gestione dei rapporti con il certificatore iscritto all’Albo MIMIT al supporto nelle comunicazioni al GSE e all’Agenzia delle Entrate. Il network di oltre 150 consiglieri d’impresa su tutto il territorio nazionale garantisce competenza tecnica e conoscenza delle prassi locali. Sul nostro blog è inoltre disponibile una panoramica completa di bandi e incentivi per le imprese costantemente aggiornata.

Hai un progetto di R&S e vuoi valutare l’accesso al credito d’imposta o alla certificazione? Compila il modulo sottostante per una consulenza personalizzata con i nostri esperti.
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Domande frequenti (FAQ) sul credito d’imposta R&S e la certificazione ricerca e sviluppo

Qual è l’aliquota del credito d’imposta ricerca e sviluppo nel 2026?

Nel 2026 l’aliquota del credito d’imposta ricerca e sviluppo è confermata al 10% della base di calcolo, con un massimale di 5 milioni di euro annui per beneficiario. Il regime è valido fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, come previsto dall’art. 1 comma 200 della L. 160/2019. L’utilizzo avviene esclusivamente in compensazione tramite modello F24, suddiviso in tre quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese agevolabili.

Il credito per innovazione tecnologica è ancora agevolabile nel 2026?

No. Il credito per innovazione tecnologica — sia nella versione ordinaria (comma 201) sia nella versione 4.0/green (comma 203) — è cessato il 31 dicembre 2025 e non è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2026. Le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 restano agevolabili e i relativi crediti maturati possono essere utilizzati nelle annualità successive secondo le regole di fruizione ordinarie. Dal 2026 restano attivi soltanto il credito R&S puro al 10% e il credito design, potenziato al 10% per il solo 2026.

Quanto vale il credito d’imposta per il design nel 2026?

Per il solo periodo d’imposta 2026 l’aliquota del credito design e ideazione estetica sale dal 5% al 10%, con un massimale di 2 milioni di euro annui per beneficiario. È previsto un tetto complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l’anno e un’erogazione in un’unica quota annuale, anziché nelle tre quote tipiche del credito R&S. Oltre il 2026, salvo ulteriori proroghe, il credito torna al regime ordinario. Le imprese del settore moda, arredo e comparti affini sono i principali beneficiari di questa agevolazione potenziata.

Chi può richiedere la certificazione ricerca e sviluppo?

Può richiedere la certificazione ricerca e sviluppo qualsiasi impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore, dalla dimensione e dal regime contabile adottato, che abbia effettuato o intenda effettuare investimenti in attività ammissibili al credito d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. L’unica condizione è che, al momento della richiesta, non siano già state constatate violazioni formalmente relative all’utilizzo del credito (PVC, avvisi di accertamento o attività ispettive di cui l’impresa abbia avuto formale conoscenza).

La certificazione è obbligatoria?

No. La certificazione ricerca e sviluppo è facoltativa: non è un requisito per accedere al credito d’imposta R&S. Tuttavia, rappresenta una protezione significativa in caso di verifica fiscale: ottenere la certificazione significa blindare la qualificazione tecnica delle attività, rendendola vincolante per l’Agenzia delle Entrate. In assenza di certificazione, l’impresa resta esposta al rischio che l’Agenzia contesti la natura di R&S dei progetti, richiedendo la restituzione del credito con sanzioni e interessi.

Posso certificare un credito R&S relativo al 2017 o ad altri anni precedenti?

Sì. La certificazione è pienamente applicabile al credito imposta R&S anni precedenti. Il perimetro temporale copre due regimi: il credito 2015–2019 disciplinato dalla L. 190/2014 e il credito dal 2020 in poi disciplinato dalla L. 160/2019. La richiesta è ammissibile purché, alla data di presentazione, non siano già state constatate violazioni: in presenza di PVC, avvisi di accertamento o attività ispettive formalmente avviate, la via della certificazione preventiva è preclusa. Per il 2017 specificamente, l’impresa può richiedere la certificazione se non ha subito attività di verifica formale.

Cosa succede se sono già stati notificati accertamenti o un PVC?

In presenza di PVC, avviso di accertamento o attività di accesso/ispezione già avviate di cui l’impresa abbia avuto formale conoscenza, la richiesta di certificazione con effetti vincolanti non è più ammissibile. La giurisprudenza tributaria ha tuttavia riconosciuto alla certificazione, anche se emessa successivamente, un valore indiziario utile in sede difensiva. In caso di contenzioso in corso, la certificazione può quindi rafforzare la posizione dell’impresa, pur non producendo gli effetti preclusivi della versione richiesta preventivamente. Il consiglio è valutare la richiesta il prima possibile.

Quanto tempo impiega il MIMIT a rilasciare la certificazione?

Il procedimento prevede un termine ordinario di 90 giorni dalla ricezione della richiesta: entro questo termine il MIMIT può richiedere integrazioni documentali oppure, in caso di silenzio, la certificazione si consolida per silenzio assenso. Se sono richieste integrazioni, il certificatore ha 15 giorni per rispondere (estensibili di ulteriori 15 per motivi documentati) e il Ministero completa l’istruttoria entro i 60 giorni successivi alla trasmissione. Nel complesso, l’intero iter può concludersi in circa 3 mesi, estensibili in caso di integrazioni.

Cos’è il silenzio assenso applicato alla certificazione ricerca e sviluppo?

Il silenzio assenso è il meccanismo per cui, se il MIMIT non richiede integrazioni documentali entro 90 giorni dalla ricezione della certificazione, questa si considera consolidata e produce gli effetti vincolanti previsti dalla norma. La semplice presentazione della richiesta, se avvenuta prima della notifica di uno schema d’atto o di un PVC, è sufficiente a produrre effetti protettivi anche se il procedimento si perfeziona successivamente. Questo elemento è decisivo per le imprese che vogliono mettere in sicurezza il credito prima di eventuali verifiche dell’Agenzia delle Entrate.

Quanto costa ottenere la certificazione e il costo è deducibile?

Il costo della certificazione varia in base alla complessità del progetto e al certificatore scelto: le tariffe non sono regolate dal MIMIT e rispondono a logiche di mercato. La norma prevede però un meccanismo compensativo: per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute come incremento del credito d’imposta fino a un massimo di 5.000 euro. Questo significa che, entro questo tetto, il costo della certificazione viene di fatto recuperato attraverso un maggior credito fruibile in compensazione.

Dove si consulta l’Albo dei certificatori MIMIT?

L’Albo dei certificatori è pubblicamente consultabile sulla piattaforma ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’elenco riporta i nomi e le qualifiche dei soggetti abilitati (persone fisiche e giuridiche), aggiornato da ultimo con decreto direttoriale del 26 novembre 2025 dopo la finestra di iscrizione 01/07–30/09/2025. Per ogni certificatore sono indicati i settori di competenza (R&S, innovazione, design). La scelta del certificatore è libera ma dovrebbe tener conto della coerenza settoriale con il progetto oggetto di certificazione.

Come si comunica il credito R&S maturato al GSE?

La comunicazione avviene esclusivamente online sulla piattaforma GSE, previa registrazione all’Area Clienti con SPID o CNS del legale rappresentante. All’interno dell’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari” si seleziona la tipologia di investimento e si compilano i moduli approvati con Decreto direttoriale MIMIT 24 aprile 2024. Sono obbligatorie due comunicazioni: una preventiva all’avvio del progetto e una di completamento a conclusione. La scadenza per le comunicazioni di completamento è stata prorogata al 31 marzo 2026.

Quali sono i codici tributo per la compensazione F24?

I principali codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo in compensazione del credito ricerca e sviluppo sono: 6857 per il credito R&S (attività di ricerca e sviluppo); 6938 per investimenti in R&S, transizione ecologica e innovazione 4.0; 6939 per il credito incrementale nelle regioni del Sud Italia; 6940 per le zone sisma del Centro Italia. I codici vanno inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, con indicazione dell’anno di riferimento in formato AAAA (anno di maturazione del credito).

La certificazione blinda da qualsiasi accertamento dell’Agenzia delle Entrate?

No. La certificazione produce effetti vincolanti esclusivamente sulla qualificazione tecnica delle attività, cioè sulla loro ammissibilità al credito d’imposta. L’Agenzia delle Entrate mantiene intatti i poteri di controllo su altri due aspetti: l’esistenza effettiva delle spese sostenute e la loro corretta quantificazione. La certificazione non preclude quindi accertamenti sulla documentazione contabile, sulla coerenza dei costi, sull’effettività dei pagamenti. Inoltre, anche sulla qualificazione tecnica, resta possibile la contestazione qualora emerga una rappresentazione non veritiera dei fatti nella certificazione stessa.

Il credito R&S è cumulabile con altre agevolazioni?

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo è generalmente cumulabile con altre agevolazioni, inclusi altri incentivi fiscali e contributi a fondo perduto, a condizione che il cumulo non superi il costo complessivo sostenuto. Non è invece cumulabile sugli stessi investimenti con il Piano Transizione 5.0, che è stato concepito come misura alternativa. La cumulabilità con incentivi regionali o europei va verificata caso per caso in base alla base giuridica di ciascun bando (De Minimis, GBER, aiuti in esenzione). I consulenti Golden Group offrono una valutazione puntuale della cumulabilità.

Fonte: Mimit


Martina Moretti

Martina è la content writer specializzata nel settore della finanza che cura il blog di Golden Group. Scrive dal 2015 di credito e finanza e si occupa oggi in particolare di finanza agevolata: contributi a fondo perduto, bandi europei e agevolazioni per le imprese, che traduce in contenuti chiari e affidabili per imprese e professionisti.

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