Decreto Sostegni ter: bonus rimanenze e locazioni e limiti alla cessione dei crediti per il 2022
Decreto Sostegni ter: bonus rimanenze e locazioni e limiti alla cessione dei crediti.
Decreto Sostegni ter: bonus rimanenze e locazioni e limiti alla cessione dei crediti.
Il Decreto Sostegni Ter, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 gennaio 2022, non contiene solo una nuova tornata di ristori, ma interviene su alcune disposizioni fiscali tra cui:
- Sospensione dei versamenti di ritenute, addizionali e IVA di gennaio per sale da ballo e discoteche, con appuntamento alla cassa rimandato al 16 settembre 2022;
- Estensione dei bonus per le rimanenze del settore tessile e della moda al periodo d’imposta 2021;
- Bonus locazioni valido anche per i canoni di gennaio, febbraio e marzo 2022.
L'obiettivo è duplice: da un lato si punta ad attenuare il carico fiscale che grava su quelle attività che più di tutte stanno pagando il prezzo della crisi economica causata dalla pandemia; dall’altro, si cerca di potenziare ed estendere strumenti agevolativi anche ad altri settori, come quello della moda e del tessile.
Non mancano però alcune disposizioni anti frode sui bonus fiscali, specialmente quelli legati alla cessione delle detrazioni edilizie o allo sconto in fattura.
Le norme che approfondiremo sono ancora in bozza, seppur già licenziate dal Consiglio dei ministri e dovranno, quindi, essere confermate nel testo del decreto che sarà successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Decreto sostegni Ter: Sospensione versamenti attività sospese.
La prima misura interessa sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Con il decreto approvato, si stabilisce che per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022, sono sospesi:
- I termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati 8art. 23 e 24 D.P.R. n. 600/1973) e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
- I termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022.
Decreto sostegni Ter: Bonus locazioni immobili ad uso non abitativo.
Il Decreto Sostegni Ter prevede interventi sul credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo.
L’agevolazione nella sua ultima proroga contenuta nel decreto Sostegni bis (D.L. n.73/2021) era stata estesa anche ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
Il Consiglio dei Ministri, salvo smentite, ripropone tramite decreto il bonus per le imprese del settore turistico, con le stesse modalità e condizioni applicate in precedenza, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.
Il credito d'imposta dunque:
- Spetta a condizione che i soggetti sopra indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
- Si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
Gli operatori economici interessati, dunque, sono tenuti alla presentazione di apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate che ne attesti il loro possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti per gli aiuti di Stato.
Decreto sostegni Ter: Bonus per il settore tessile e della moda.
Per ciò che riguarda il bonus riservato all'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) dovrebbe essere esteso anche per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Il contributo, sarà erogato nella forma di credito d’imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello 2020.
La norma originaria (art. 48-bis D.L. n.34/2020) ha previsto la fruizione di tale contributo solo per il 2020.
Nello specifico, il nuovo decreto dovrebbe estendere il bonus per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 anche alle imprese che operano nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria e che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72
I fondi destinati all’agevolazione passano, per l’anno 2022, da 150 milioni di euro a 250 milioni di euro.
Altre novità e agevolazioni del Decreto Sostegni Ter.
Il Decreto Sostegni Ter cerca di intervenire anche su ulteriori aspetti prevedendo esenzioni e agevolazioni per i settori maggiormente in difficoltà.
Tra questi vanno ricordati:
- L’estensione fino al 30 giugno 2022 dell’esonero dal versamento del Canone Patrimoniale Unico per gli esercenti attività di spettacolo viaggiante e attività circensi;
- La possibilità per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, di fruire del contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
- Il credito d’imposta per la Transizione 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica che saranno individuati con apposti decreto ministeriale, viene riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.
Decreto sostegni Ter: Divieto di ulteriori cessioni dei bonus fiscali.
Da segnalare, infine, l'introduzione di una novità in merito alla cessione dei crediti fiscali.
Dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto non sarà possibile cedere più volte i crediti fiscali relativi alle detrazioni edilizie (art. 121 D.L. n. 34/2020) né quelli relativi ai bonus anti Covid (art. 122 D.L. n. 34/2020).
Ugualmente per lo sconto in fattura: potrà essere ceduto, senza facoltà di successiva cessione, all'impresa che fa i lavori, ad altri intermediari o agli istituti di credito.
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Contributi eventi fieristici: via alle domande a partire da gennaio 2022
Contributi eventi fieristici: via alle domande a partire da gennaio 2022.
Contributi eventi fieristici: le attività finanziabili.
La Camera di Commercio della Romagna prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la partecipazione delle imprese della provincia di Forlì-Cesena e Rimini ad eventi fieristici, nello specifico fiere internazionali, organizzate all’estero, o fiere in Italia purché con qualifica internazionale certificata presenti nell’elenco del calendario ufficiale.
La partecipazione a tali eventi potrà avvenire sia in presenza, che da remoto. La partecipazione è ammessa esclusivamente come espositore diretto, titolare dell’area espositiva.
Chi potrà beneficiare della misura.
Sono ammesse a contributi le micro, piccole e medie imprese (MPMI) che alla data di presentazione della domanda, presentino le seguenti caratteristiche:
- Avere sede legale e/o unità locali iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio della Romagna;
- Essere attive ed in regola con i pagamenti del diritto camerale, anche a seguito di eventuale regolarizzazione;
- Non rientrare nel campo di esclusione di cui al regime de minimis (Reg. UE n. 1407/2013) (pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti
agricoli); - Non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, scioglimento, liquidazione coatta amministrativa o volontaria o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- Non aver beneficiato di altri interventi di natura pubblica per la medesima finalità;
- Avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare);
- Non fornire beni e/o servizi a favore della CCIAA della Romagna, anche a titolo gratuito.
Sono esclusi i consorzi e le società strumentali, controllate direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti pubblici.
Spese ammissibili.
Sono ammesse le seguenti spese:
- Nel caso di fiere in presenza: noleggio ed allestimento dell’area espositiva (compresi gli eventuali servizi e forniture opzionali quali energia elettrica, pulizia spazio espositivo, assicurazioni obbligatorie, ecc.); Hostess e interpretariato; Trasporto materiali e prodotti, compresa l’assicurazione.
- Nel caso di fiere virtuali: Iscrizione alla fiera e ai relativi servizi, consulenze in campo digital, hosting, sviluppo piattaforme per la virtualizzazione; produzione di contenuti digitali.
Tipologia di sovvenzione.
Il contributo non potrà superare il 50% delle spese ammesse (al netto di IVA) e sarà computato fino ad un massimo di:
- 2 mila euro per partecipazioni in presenza a fiere in Italia, Repubblica di San Marino e Unione Europea;
- 4 mila euro per partecipazioni in presenza a fiere extra U.E.;
- 2 mila euro per partecipazioni a fiere virtuali.
Tempistiche di presentazione delle domande di accesso ai contributi eventi fieristici.
Le domande potranno essere inviate a partire dalle 10:00 del 25 Gennaio 2022 alle 16:00 del 25 Marzo 2022.
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Decreto Sostegni TER: i beneficiari dei nuovi contributi a fondo perduto per il 2022
Decreto Sostegni TER: i beneficiari dei nuovi contributi a fondo perduto per il 2022.
Decreto Sostegni TER: quali attività potranno beneficiare dei contributi?
Il Decreto Sostegni Ter mette in campo un nuovo ventaglio di contributi. Ammonta a 200 milioni di euro la dotazione più consistente, indirizzata al commercio al dettaglio.
Bar, ristoranti, imprese di catering, imprese organizzatrici di feste e cerimonie, gestori di piscine vedranno, invece, destinati loro 40 milioni di euro.
Altri 30 milioni di euro verranno riservati alle attività che hanno subito una chiusura a causa delle misure di prevenzione adottate ai sensi del D.L. n. 221/2021, come sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Ulteriori fondi sono altresì previsti a favore degli operatori del settore sportivo e della cultura.
Commercio al dettaglio.
La dotazione più consistente prevista dal Decreto Sostegni, 200 milioni di euro, stante la bozza circolata, verrà assegnata al commercio al dettaglio.
Nello specifico, le agevolazioni sono previste per le imprese che svolgono in via prevalente, attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
- 47.19 “Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati”;
- 47.30 “Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”;
- 47.43 “Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati”;
- 47.5 “Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati”;
- 47.6 “Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati”;
- 47.71 “Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati”;
- 47.72 “Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;
- 47.75 “Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
- 47.76 “Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati”;
- 47.77 “Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;
- 47.78 “Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati”;
- 47.79 “Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato”;
- 47.82 “Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie”;
- 47.89 “Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria”;
- 47.99 “Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati”.
Per aver diritto al contributo, le imprese dovranno:
- Presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
- Aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b), TUIR relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021;
- Avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività sopra indicate;
- Non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- Non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
- Non essere destinatarie di sanzioni interdittive.
Il contributo di cui potranno beneficiare le imprese sarà determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, una delle seguenti percentuali:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
I contributi saranno concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Temporay Framework, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regime “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.
Per l'ottenimento del contributo, le imprese interessate dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero definirà termini e modalità per l’invio delle domande e le indicazioni operative in merito all'attuazione della misura.
Organizzazione di feste e cerimonie.
Ulteriori 40 milioni di euro sono destinati dal comma 2 dell’articolo 3 alle imprese che svolgono attività di:
- “Organizzazione di feste e cerimonie”;
- “Ristoranti e attività di ristorazione mobile”;
- “Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)”;
- “Bar e altri esercizi simili senza cucina”;
- “Gestione di piscine”.
Per l'ottenimento del contributo, le imprese dovranno:
- Aver subito nell’anno 2021 una riduzione del fatturato non inferiore al 40% per cento rispetto al fatturato del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, la riduzione del fatturato, nella medesima misura, è rapportata al periodo di attività del 2020 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel detto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2021;
- Aver registrato, nel periodo d’imposta 2021, un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore al 30%.
Operatori del settore sportivo.
Altri 20 milioni di euro sono poi riservati dal Decreto Sostegni Ter agli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte.
Il Decreto Sostegni prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19. Potranno beneficiare della misura le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.
Le risorse di cui al “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite, specialmente le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino a 30 milioni di euro, è riservata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.
L'Autorità politica delegata in materia di sport, con un decreto, definirà le modalità e i termini di presentazione delle domande e i criteri di ammissione.
Settore della cultura.
Nuove risorse anche per il settore della cultura.
In particolare, è stato incrementato di 75 milioni di euro (di cui 50 milioni per la parte corrente e 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale), per l'anno 2022, il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo.
30 milioni di euro sono stati assegnati a favore del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, rivolto al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
Il Fondo è destinato inoltre al ristoro delle perdite causate dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica, di spettacoli e mostre.
Ulteriori stanziamenti del Decreto Sostegni.
Al comma 1 dell’articolo 1 del Decreto Sostegni, inoltre, sono stanziati 30 milioni di euro a favore delle attività che alla data di entrata in vigore del decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’art. 6 c. 2, D.L. n. 221/2021, tra cui sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Come espressamente indicato dalla norma, per l’attuazione della disposizione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dall’art. 2, D.L. n. 73/2021.
Con il comma 1 dell’articolo 3 vengono poi destinati 20 milioni di euro, per l'anno 2022, ad interventi in favore dei:
- Parchi tematici;
- Acquari;
- Parchi geologici;
- Giardini zoologici.
Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome viene effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
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Decreti sostegni ter: in arrivo nuove misure per le imprese per il 2022
Decreti sostegni ter: in arrivo nuove misure per le imprese.
Decreti sostegni ter: di cosa si tratta.
Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico, ha affermato di essere soddisfatto delle novità apportate dal decreto approvato dal Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021, a sostegno delle attività più colpite dalle conseguenze dell'emergenza Covid.
Tra gli interventi, grande rilievo è dato alle misure per contrastare l’aumento del costo della bolletta energetica per le imprese.
Sono circa 390 i milioni di euro stanziati per le misure a sostegno di attività del commercio al dettaglio, del settore dell’intrattenimento e del tessile.
In particolare sono stati istituiti:
- il "Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio" con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2022. L'ammontare di ricavi che dovranno presentare le imprese per accedere ai contributi a fondo perduto le imprese riferito al 2019 non dovrà essere superiore a 2 milioni e, inoltre, le imprese dovranno aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019;
- il Fondo per il sostegno delle attività economiche (intrattenimenti, discoteche, gestione di piscine a titolo di esempio) particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, istituito con il Decreto Sostegni del 22 marzo 2021, è stato esteso al 2022 con uno stanziamento di 20 milioni da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Per i settori del wedding, intrattenimento e affini sono stanziati 40 milioni, mentre è stato aumentato di 30 milioni il fondo dedicato alle discoteche e sale da ballo;
- il credito d'imposta del 30% sul valore delle rimanenze finali di magazzino delle attività manifatturiere e del commercio del settore tessile, della moda e degli accessori è stato esteso anche alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Ammonta a circa 100 milioni di euro lo stanziamento.
Inoltre, sono state approvate delle misure contro il caro energia, in favore delle filiere produttive che rischiano maggiormente l’interruzione delle attività. Nello specifico, sono stati stanziati:
- 1,2 miliardi di euro per annullare a tutte le imprese gli oneri di sistema nel primo trimestre del 2022. Riguarderà le attività che nei contratti impegnano potenza anche sopra i 16,5kW;
- 540 milioni di euro per contributi sotto forma di credito d’imposta pari al 20% delle spese elettriche (tutta la bolletta) per le imprese energivore, circa 3.800, che hanno subito incremento dei costi +30% rispetto al 2019.
Per i fotovoltaici incentivati con vecchi sistemi che se hanno extra profitto devono riversarne una parte al GSE tramite compensazione è stata prevista, dal 1 febbraio al 31 dicembre 2022, un'ulteriore misura . Sarà il GSE a decidere l'importo che verrà stanziato per questa misura.
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Progetti di ricerca industriale: 1 miliardo di euro dal MISE che riforma lo strumento per gli accordi per l'innovazione.
Progetti di ricerca industriale: 1 miliardo di euro dal MISE che riforma lo strumento per gli accordi per l'Innovazione.
Progetti di ricerca industriale: 1 miliardo di euro dal MISE che riforma lo strumento per gli accordi per l'Innovazione.
Semplificate le procedure per la concessione di contributi e finanziamenti agevolati per realizzare progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.
Tali progetti di ricerca industriale dovranno sostenere la competitività tecnologica delle imprese e dei centri di ricerca presenti sul territorio nazionale e favorire l’innovazione di specifici settori, salvaguardando l’occupazione e la presenza di prodotti italiani sui competitivi mercati internazionali.
Questo è quanto esposto nel decreto firmato dal ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, che riforma lo strumento degli Accordi per l’innovazione, per cui è prevista la dotazione finanziaria di 1 miliardo di euro dal Fondo complementare al PNRR.
Queste le parole del ministro:
“Con la riforma degli Accordi per l’Innovazione puntiamo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative per erogare in tempi brevi i contributi e finanziamenti agevolati per le imprese che investono su ricerca e lo sviluppo sperimentale per realizzare nuovi prodotti e innovativi modelli produttivi”, e prosegue: “Si tratta di un altro importante strumento di politica industriale messo in campo dal Mise - aggiunge - per rafforzare la competitività del tessuto produttivo del nostro Paese. L’obiettivo è incentivare, anche attraverso le risorse previste dal PNRR, i progetti d’investimento che promuovono la capacità d’innovazione e la sostenibilità ambientale all’interno dei settori industriali, incidendo positivamente anche sulla formazione e lo sviluppo delle competenze professionali”.
Beneficiari della misura.
Possono accedere alle agevolazioni le imprese, di qualunque dimensione, che svolgano attività industriali, agroindustriali, artigiane e che mettano in atto progetti di ricerca e di sviluppo industriale, con l'obiettivo di innovare nuovi prodotti, processi, servizi tramite lo sviluppo delle tecnologie definite dal programma “Orizzonte Europa”:
- Tecnologie di fabbricazione;
- Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche;
- Tecnologie abilitanti emergenti;
- Materiali avanzati;
- Intelligenza artificiale e robotica;
- Industrie circolari;
- Industria pulita a basse emissioni di carbonio;
- Malattie rare e non trasmissibili;
- Impianti industriali nella transizione energetica;
- Competitività industriale nel settore dei trasporti;
- Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili;
- Mobilità intelligente;
- Stoccaggio dell’energia;
- Sistemi alimentari;
- Sistemi di bio innovazione nella bioeconomia;
- Sistemi circolari.
Tipologia di spese ammissibili.
Spese e costi ammissibili previsti per i progetti di ricerca industriale e sviluppo non potranno essere inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati dopo la presentazione delle domande di accesso al contributo al Ministero dello Sviluppo Economico.
Dopo aver valutato positivamente i progetti presentato, sarà possibile passare alla definizione dell'accordo per l’innovazione tra il Mise, i soggetti proponenti e le amministrazioni pubbliche coinvolte nel progetto.
Le iniziative, durante le fasi del progetto, saranno supervisionate dal Ministero che ne verificherà le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, oltre allo stato di attuazione degli interventi finanziati.
Il decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
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