Bando Formazione Lavoro 2021: Caserta sostiene le imprese del territorio
Bando Formazione Lavoro 2021: Caserta sostiene le imprese del territorio.
Bando Formazione Lavoro 2021: di cosa si tratta.
La Camera di commercio di Caserta ha scelto di sostenere e finanziare le imprese del territorio tramite contributi a fondo perduto o voucher stanziati a favore di iniziative in materia di orientamento al lavoro, di supporto nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro e università-lavoro oltre che di formazione e di certificazione delle competenze.
Nello specifico, il Bando Formazione Lavoro finanzia le iniziative progettate e realizzate dalle imprese, attraverso due diverse linee di intervento:
LINEA A - “INSERIMENTO IN AZIENDA DI RISORSE UMANE FUNZIONALI AL RILANCIO PRODUTTIVO”.
A. Progetti per l’inserimento di figure professionali nei settori in emergenza di rilievo territoriale colpiti in modo particolare dall’emergenza Covid-19.
Contributi per tirocini extracurriculari (della durata di almeno 3 mesi), contratti di apprendistato o assunzioni a tempo determinato/indeterminato volti a sostenere sia le imprese e i lavoratori maggiormente colpiti dall’emergenza. I contributi copriranno anche costi accessori per la sicurezza (dalla formazione ai dispositivi di protezione, sino all’assicurazione accessoria);
B. Progetti per l’inserimento di figure professionali con l’obiettivo di innovare l’organizzazione d’impresa e del lavoro.
Contributi per tirocini extracurriculari (della durata di almeno 3 mesi), contratti di apprendistato o assunzioni a tempo determinato/indeterminato con l’obiettivo di innovare la gestione del lavoro e gli stessi processi aziendali attraverso l’inserimento di nuovi strumenti e/o competenze legate alle seguenti tematiche:
- Smart working;
- Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Introduzione di processi di e-commerce;
- Nuove figure per l’innovazione (es. export manager, digital manager, ecc.).
LINEA B “FORMAZIONE DELLE COMPETENZE PER LE IMPRESE PER GESTIRE L’EMERGENZA ED IL RILANCIO PRODUTTIVO”.
A. Formazione sicurezza: Contributi/voucher per azioni di formazione finalizzate alla crescita delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in riferimento alle indicazioni post emergenza;
B. Formazione smart working: contributi/voucher per azioni di formazione per la crescita delle competenze in tema di smart working;
C. Formazione competenze strategiche: contributi per azioni di formazione per la crescita delle competenze strategiche post emergenza: marketing digitale, nuovi canali commerciali on line;
D. Formazione e Certificazione Competenze digitali: contributi per azioni di formazione per la crescita e la certificazione di alcune competenze digitali che sono alla base di molteplici processi di cambiamento post emergenza.
Chi potrà avere accesso al Bando Formazione Lavoro.
Potranno essere soggetti beneficiare delle agevolazioni previste dal Bando le micro, piccole e medie imprese (MPMI) che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell’aiuto, presentino i seguenti requisiti:
- Abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Caserta;
- Siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;
- Siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
- Non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- Abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- Non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Caserta.
Spese ammesse dal Bando Formazione Lavoro.
Sono ammissibili le spese per:
- Tirocini extracurriculari, contratti di apprendistato, assunzioni a tempo determinato/indeterminato;
- Servizi di consulenza e/o formazione coerente con le finalità del bando;
- Attività del personale interno (tutor aziendale, docente interno, etc.) direttamente coinvolto nello sviluppo dell’azione.
Per la lista delle spese escluse contatta Golden Group.
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher con un importo unitario massimo di 5.000 euro per la linea A e 3.000 euro per la linea B. Non potrà in ogni caso superare il 50% delle spese ammissibili l’entità massima dell’agevolazione .
Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 01 Gennaio 2021 fino al 90° giorno successivo alla data della comunicazione all’impresa del provvedimento di concessione.
Ogni impresa potrà presentare una sola richiesta di contributo.
Tempistiche di presentazione delle domande per il Bando Formazione Lavoro.
Le domande per accedere alle agevolazioni previste dal Bando Formazione Lavoro possono essere inviate a partire dalle ore 9:00 del 2 Novembre 2021 alle ore 12:00 del 22 Novembre 2021.
Per scoprire tutti i bandi attivi, contatta Golden Group e resta aggiornato sul nostro blog!
Credito d'imposta attività teatrali e spettacoli dal vivo con riduzione del fatturato nel 2020.
Credito d'imposta attività teatrali e spettacoli dal vivo.
Credito d'imposta attività teatrali e spettacoli dal vivo: le attività finanziabili
Tramite questo intervento, che si pone l'obiettivo di supportare le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, viene riconosciuto alle imprese che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all'anno 2019, un credito d'imposta del 90%, come contributo straordinario.
Il credito d'imposta spetta per le spese sostenute nell'anno 2020, anche quelle sostenute tramite l'uso di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, tra cui rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.
Chi potrà avere accesso al contributo?
I soggetti beneficiari del credito d’imposta saranno le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che, nell'anno 2020, hanno assistito ad una riduzione del proprio fatturato di almeno il 20% rispetto all'anno 2019.
La sovvenzione.
Il credito d’imposta sarà pari al 90% della spesa sostenuta nell’anno 2020 per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo. Sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 25 novembre 2021, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile. Qualora l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti sia inferiore al limite di spesa, la percentuale diverrà pari al 100%.
Il credito d'imposta spetta esclusivamente per le spese sostenute nell'anno 2020.
Cumulabilità.
Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altri aiuti di Stato, concessi per le medesime spese, solo se cumulo non provoca un superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base al regolamento di riferimento.
Gli aiuti di Stato sono inoltre cumulabili con le misure a carattere generale fino al raggiungimento del 100% dell’importo delle spese ammissibili.
Anche se le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di ulteriori finanziamenti previsti dal Fondo Unico per lo Spettacolo, il credito d'imposta risulterà ugualmente concesso.
Tempistiche di presentazione della domanda.
Scade oggi il termine previsto per l'invio della comunicazione.
Per far individuare la quota effettivamente fruibili di credito d'imposta, i soggetti interessati hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo.
Per scoprire tutti i bandi attivi, contatta Golden Group e resta aggiornato sul nostro blog!
Bonus sanificazione: fruizione integrale dell'agevolazione.
Bonus sanificazione: fruizione integrale dell'agevolazione.
Bonus sanificazione: fruizione integrale dell'agevolazione.
Il credito d’imposta per la sanificazione di cui all’art. 32 del DL 73/2021 potrà essere fruito in misura integrale rispetto a quanto richiesto nell’istanza.
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 309145 di ieri, ha fissato al 100% la percentuale effettiva di fruizione dell’agevolazione, tenendo in conto che l’ammontare complessivo degli importi richiesti è risultato inferiore rispetto alle risorse stanziate.
Da art. 32 del DL 73/2021 viene riconosciuto un credito d’imposta in relazione alle spese che sono state sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:
- Sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
- Acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi che tutelino la salute dei lavoratori e degli utent,
- Somministrazione di tamponi per COVID-19.
L'Agenzia, tramite circolare n. 13/2021, ha fornito i chiarimenti per questa agevolazione e, con provvedimento 15 luglio 2021 n. 191910, chiarito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, per far sì che venga rispettato limite di spesa stabilito in 200 milioni di euro.
Cosa prevede tale provvedimento?
- Entro il 4 novembre 2021, colore che hanno i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta dovevano comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili;
- Per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 30% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. Tuttavia, il credito d’imposta richiesto non può superare il limite di 60.000 euro;
- Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.
Il provvedimento di ieri, quindi pone al 100% la suddetta percentuale, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 4 novembre 2021, in assenza di rinuncia, è pari a 83.076.075 euro, importo inferiore al limite di spesa previsto di 200.000.000 euro.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pertanto pari al credito d’imposta che risulta dall’ultima comunicazione validamente presentata. Il credito d'imposta fruibile da parte di ciascun soggetto beneficiario può essere visualizzato tramite il proprio cassetto fiscale, consultabile tramite specifica sezione dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Quanto a modalità, termini e condizioni di fruizione del credito d’imposta, secondo provvedimento saranno applicate le disposizioni di cui al punto 5 del citato provvedimento del 15 luglio 2021.
Il credito d’imposta potrà quindi essere utilizzato in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate attraverso il quale viene stabilito l’ammontare massimo del credito fruibile.
In teoria, già da quest'oggi potrebbe essere utilizzato il credito d’imposta, tuttavia con apposita risoluzione dovrà essere istituito il relativo codice tributo.
Va ricordato inoltre che il credito può essere utilizzato anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese, modello REDDITI 2022 e che, lo stesso, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
Per scoprire tutti i bandi attivi, contatta Golden Group e resta aggiornato sul nostro blog!
Decreto Sostegni: fino al 9 dicembre le richieste di contributo a fondo perduto per startup.
Decreto Sostegni: fino al 9 dicembre le richieste di contributo a fondo perduto per startup.
Decreto Sostegni: contributo a fondo perduto "startup".
Sono state delineate le misure attuative sull’erogazione del contributo a fondo perduto che prevede l’articolo 1-ter del decreto “Sostegni” (Dl n. 41/2021).
Coloro che potranno beneficiare della misura sono gli operatori economici che, nonostante siano stati danneggiati dall’emergenza Covid-19, non hanno potuto avere l’accesso al precedente contributo previsto dall’articolo 1 del decreto “Sostegni”, in quanto carenti di alcuni requisiti.
Le domande telematiche potranno essere presentate fino al 9 dicembre 2021. Ai beneficiari del contributo, che in ogni caso non può superare i 1.000 euro, spetterà la scelta tra l’accredito diretto sul conto corrente oppure il credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Le regole operative, il modello e le istruzioni per la domanda sono comprese in un provvedimento che è stato firmato l’8 Novembre dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Contributo a fondo perduto: di cosa si tratta.
Potranno beneficiare del contributo a fondo perduto “start-up” tutti coloro che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e che datano l'inizio della propria attività d’impresa – come da risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura – tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.
Tutti i soggetti che non hanno potuto ottenere il contributo Sostegni poichè carenti del requisito del calo minimo del 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2019 e l’analogo valore dell’anno 2020, potranno presentare richiesta per il nuovo contributo.
Tra i requisiti d'accesso al contributo, ricordiamo inoltre il conseguimento di ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 (secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto “Sostegni”) non superiori a 10 milioni di euro.
Il contributo “start-up” per ciascun beneficiario è di 1.000 euro. Le risorse finanziarie complessive messe in campo ammontano a 20 milioni di euro e dunque, se l’importo complessivo dei contributi richiesti dovesse superare quelli stanziati, l’erogazione avverrà con riparto proporzionale.
La finestra di presentazione delle domande telematica per l'accesso al contributo “start-up” resterà aperta nei 30 giorni compresi tra il 9 novembre e il 9 dicembre 2021.
I soggetti che faranno richiesta potranno accedere al contributo tramite due diverse modalità di erogazione dell’importo:
- Accredito su conto corrente;
- Riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione mediante il modello F24.
Gli allegati al provvedimento: il modello dell’istanza e le istruzioni di compilazione.
Nel modello dell'istanza, assieme ai dati identificativi del richiedente, vi sono i requisiti necessari per accedere al contributo.
Dunque il richiedente dovrà indicare di:
- Non essere un soggetto escluso (soggetti che hanno cessato la partita Iva, enti pubblici, intermediari finanziari e società di partecipazione);
- Aver conseguito ricavi 2019 in misura non superiore a 10 milioni di euro;
- Essere un soggetto a cui non spetta il contributo Sostegni per assenza del calo minimo del 30% del fatturato e di aver attivato la partita Iva nel 2018 con inizio dell’attività nel 2019.
Il contributo “start-up” è ascrivibile alla sezione degli aiuti di Stato “3.1 – Aiuti di importo limitato” e per vincolo comunitario l’erogazione deve avvenire nel rispetto delle regole del cosiddetto “Temporary Framework” (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni); nel modello, dunque, sono presenti delle sezioni dedicate alla verifica del mancato superamento dei limiti massimi di aiuti previsti per le sezioni 3.1 e 3.12.
Il contribuente dovrà specificare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di:
- Essere in possesso dei requisiti previsti per le sezioni di aiuti che gli si applicano;
- La condizione che emerge dalla verifica di mancato superamento dei limiti massimi;
- L’elenco degli aiuti ricevuti dal richiedente (quadro A) e i codici fiscali dei soggetti che appartengono all’impresa unica (quadro B).
Nel caso in cui con la richiesta del contributo a fondo perduto “start-up” si superi l’importo massimo previsto per la sezione 3.1, nell’istanza il richiedente dovrà andare ad indicare il minor importo di contributo richiesto, rideterminato per non superare il limite massimo di aiuti.
Il modello di istanza prevede, infine, la scelta della modalità di erogazione del contributo e, qualora avvenga tramite accredito in conto corrente, il richiedente dovrà indicare l’Iban del suo conto corrente bancario o postale.
La presentazione dell’istanza.
Per la predisposizione e l’invio dell’istanza, sono stati predisposti degli intermediari al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
C'è tempo fino al 9 dicembre 2021 per la trasmissione telematica delle istanze, da attuare tramite l’apposita procedura web messa che l’Agenzia ha messo a disposizione nel portale “Fatture e corrispettivi”.
In caso di errori dei dati inseriti, il contribuente può presentare una nuova istanza sostitutiva, entro il 9 dicembre 2021.
Entro quella data è inoltre possibile inviare una rinuncia.
Per scoprire tutti i bandi attivi, contatta Golden Group e resta aggiornato sul nostro blog!
Assunzione di donne svantaggiate 2021/22: l’UE dà il via libera all'esonero contributivo.
Assunzione di donne svantaggiate: l’UE dà il via libera.
Assunzione di donne svantaggiate: l’UE dà il via libera all'esonero contributivo.
La Commissione Europea ha dato il via libera all'esonero contributivo, autorizzando lo sgravio previdenziale previsto dalla legge di Bilancio 2021 nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
L'esonero contributivo potrà essere applicato all'assunzione di donne svantaggiate con contratto a tempo determinato e indeterminato nonché alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Sono attese le istruzioni dell'INPS per poter accedere ai recuperi dei periodi pregressi.
Dunque, l'autorizzazione della Commissione Europea che consente ai datori di lavoro di fruire della riduzione contributiva, va finalmente a sbloccare l’agevolazione contributiva per l’assunzione di donne prevista dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).
L'esonero contributivo è stato introdotto nel biennio 2021/2022, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.
La legge n. 178/2020 aveva previsto, per lo stesso lasso temporale, l’assunzione di giovani under 36, agevolazione alla quale è stato dato il via libera in precedenza.
Pertanto, questo esonero contributivo va a completare la serie delle più importanti agevolazioni al lavoro che la legge di Bilancio 2021 è andata a prevedere.
L'autorizzazione della Commissione UE all'esonero contributivo.
Il 28 ottobre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ufficializzato l’arrivo dell’autorizzazione dopo un importante dialogo con la Commissione ed il supporto della Rappresentanza Permanente presso l'Unione Europea.
La legge n. 178/2020 mette in campo due delle agevolazioni (donne e giovani) che costituiscono aiuti di Stato la cui fruizione era condizionata dall'autorizzazione necessaria della Commissione europea.
L'agevolazione è stata concessa dal legislatore ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 » (cd. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha reso noto che, a questa finalità, la Commissione ha valutato la misura come necessaria, adeguata e proporzionata nonché conforme alla normativa europea e al quadro di riferimento temporaneo in materia di aiuti di Stato.
Restano da attendere i dettagli dell’autorizzazione comunitaria. Il quadro temporaneo di aiuti comunitari (Temporary Framework) collegato all’emergenza pandemica è applicabile fino al prossimo 31 dicembre, mentre l’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione all’assunzione di donne prevista dalla legge n. 178/2020 si applica anche nel 2022.
Tuttavia, probabilmente il via libera riguarderà solo il 2021, mentre per il 2022 occorrerà attendere una successiva autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato (messaggio INPS n. 3389/2021).
Assunzione agevolata di donne disoccupate: di cosa si tratta.
La legge di Bilancio 2021 prevede un esonero contributivo (articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), indirizzato alle assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. In particolare, è previsto che nel citato biennio l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 – cd. Legge Fornero - viene riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Anche i premi INAIL rientrano nella riduzione contributiva.
Quali sono le caratteristiche che dovranno possedere le lavoratrici?
Per beneficiare dell’agevolazione contributiva le lavoratrici in fase di assunzione, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
- Avere almeno 50 anni di età ed essere disoccupate da oltre 12 mesi (è necessario che la lavoratrice risulti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 150/2015);
- Non aver limiti di età ma essere residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea (in questo caso la lavoratrice dovrà essere anche priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi);
- Non aver vincoli di età e di residenza, ma svolgere una professione in un settore economico con un’accentuata disparita occupazionale di genere Tali settori sono individuati annualmente con apposito decreto ministeriale (per il 2021, si veda il D.M. 16 ottobre 2020) (la lavoratrice, inoltre, dovrà essere priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi);
- Non aver vincoli di età e di residenza ed essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
L’INPS ha chiarito, con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, che, ai fini del rispetto del requisito, occorrerà:
- Considerare il periodo di 24 mesi (o 6 mesi) antecedente la data di assunzione;
- Verificare che in quel periodo la lavoratrice non abbia:
- Svolto un’attività di lavoro subordinato riconducibile ad un contratto di durata di almeno 6 mesi;
- Un’attività di lavoro autonomo assimilata fiscalmente a quelle di lavoro dipendente (collaborazioni coordinate e continuative o altre prestazioni di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis)) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro;
- Un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.
Contratti di lavoro agevolati.
Per conoscere la lista completa dei contratti ai quali si applica l’agevolazione, alla luce dei chiarimenti dell’INPS contenuti nella circolare n. 32/2021, contatta Golden Group.
La circolare INPS n. 32/2021 fissa i requisiti soggettivi dei lavoratori che devono sussistere alla data dell’evento per il quale si sceglie di richiedere il beneficio. Dunque, la riduzione contributiva si applica anche ai contratti di lavoro a scopo di somministrazione:
- Nel caso di agevolazione richiesta per un’assunzione a tempo determinato, il requisito non deve sussistere della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato bensì alla data di assunzione;
- Se, senza averlo già richiesto al momento dell'assunzione a tempo determinato, si sceglie di richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, il possesso del requisito è necessariamente richiesto alla data della trasformazione.
Quali sono le modalità di utilizzo del bonus contributivo?
Bisognerà attendere le istruzioni dell'INPS per conoscere le modalità di utilizzo dell’esonero contributivo.
Sarà infatti l'INPS a dare il via libera ai datori di lavoro, che hanno già proceduto con le assunzioni o le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a indeterminato, a procedere al recupero dei periodi pregressi.
Le agevolazioni sono applicabili ex tunc dal 1° gennaio 2021.
Saranno inoltre specificate le modalità di recupero e conguaglio delle ulteriori agevolazioni alle quali potrebbero avere accesso coloro che avessero, nelle more dell’autorizzazione della Commissione, fruito dell’esonero parziale nella misura già prevista dalla legge n. 92/2012.
Per scoprire tutti i bandi attivi, contatta Golden Group e resta aggiornato sul nostro blog!





