inps agricoltura

Inps agricoltura: Pubblicate le istruzioni per l’esonero contributivo a favore delle filiere agricole

L’art. 222 comma 2 del DL 34/2020 (DL “Rilancio”) riconosce un esonero contributivo straordinario per i contributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 dalle aziende appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

La misura è stata poi attuata con la pubblicazione del DM 15 settembre 2020 e del DM 10 dicembre 2020.

In merito a tale misura è intervenuto l’INPS con la circ. n. 57/2021, fornendo indicazioni e istruzioni di carattere operativo.

In particolare, per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in commento, utilizzando il modulo “Esonero Art. 222 DL 34/2020”, disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it.

Nella domanda le imprese dichiarano, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

In caso di esito favorevole dell’istanza, precisa l’INPS, qualora l’esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale fissato dal “Quadro temporaneo”, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.


IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE E FEMMINILE

IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE E FEMMINILE: IL VIA ALLE DOMANDE DAL 19 MAGGIO

Imprenditorialità giovanile e femminile, buone nuove sul versante finanziamenti agevolati a tasso zero.

19 maggio 2021: ecco la data definita, con circolare MISE dell’8 aprile 2021, dal Ministero dello Sviluppo Economico per dare il via alle domande di agevolazione per imprenditorialità giovanile e femminile da presentare all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.

Da questa data, dunque, sarà possibile presentare richiesta per l’incentivo, al fine di sostenere una nuova imprenditorialità giovanile e femminile su tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, con totale o parziale partecipazione giovanile e femminile.

 

Di cosa si tratta?

La misura “Nuove imprese a tasso zero” è un incentivo che sostiene micro, piccole e nuove imprese con partecipazione giovanile e femminile, attraverso programmi di investimento che coprono la produzione di beni nei settori: industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli, turismo e commercio, fornitura di servizi alle imprese.

 

A chi si rivolge?

Possono beneficiare delle agevolazioni micro e piccole imprese costituite da non più di 60 (sessanta) mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

Possono richiedere le stesse agevolazioni anche persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa, a patto che presentino la documentazione necessaria a comprovarne l’avvenuta costituzione entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

 

Cosa finanzia?

Sono ammissibili le iniziative, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promosse nei settori:

1. Produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;
2. Fornitura di servizi alle imprese e alle persone ivi compresi quelli afferenti all'innovazione sociale;
3. Commercio di beni e servizi;
4. Turismo ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché' le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.

Va precisato che:
• I programmi di investimento proposti dalle imprese costituite da non più di 36 mesi possono prevedere spese ammissibili non superiori a euro 1.500.000; nell’ambito del predetto massimale può rientrare, altresì, un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante (da giustificare nel piano di impresa e utilizzabile ai fini del pagamento di materie prime, servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa e godimento di beni di terzi), nel limite del 20% delle spese di investimento.
• Per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi, l’importo delle spese ammissibili non può essere superiore a euro 3.000.000.
• I programmi dovranno essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

 

Quali sono i termini di presentazione delle istanze?

La circolare n. 117378 dell’08 aprile 2021 definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni per l'imprenditorialità giovanile e femminile.

 

E le agevolazioni?

L’articolo 5 del decreto legislativo n.123/1998 stabilisce che le agevolazioni siano concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
Queste agevolazioni per l'imprenditorialità giovanile e femminile possono essere finanziamenti agevolati, a tasso zero, della durata massima di dieci anni, e contributi a fondo perduto, per un importo complessivo non superiore al 90% della spesa ammissibile.
• Alle imprese costituite da non più di 36 mesi, il contributo a fondo perduto viene riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in misura pari al 20% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, brevetti e licenze d’uso.
• Alle imprese costituite da non più di 60 mesi, il contributo a fondo perduto viene riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in misura pari al 15% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi.

La misura offre inoltre servizi di tutoraggio come ulteriore forma di sostegno alle imprese di recente costituzione.

 

Qual è la modalità di erogazione?

L'erogazione delle agevolazioni per l'imprenditorialità giovanile e femminile procede per stati avanzamento lavori (SAL) in non più di 5 quote, comprensive dell’ultima a saldo. Per una maggiore sostenibilità finanziaria dei programmi di investimento, l’erogazione di ciascuna quota può avvenire a fronte della presentazione di titoli di spesa anche non quietanzati, purché nei limiti del 20% per cento delle agevolazioni concesse nel caso del I SAL e del 30% per cento per i SAL successivi al primo.
Tuttavia, per ogni quota diversa dalla prima, l’impresa è tenuta alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, tramite esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente.
In alternativa, le singole erogazioni delle agevolazioni per l'imprenditorialità giovanile e femminile possono essere corrisposte sulla base di fatture di acquisto non quietanzate purché vincolate ad un contratto di conto corrente di cui alla convenzione già stipulata tra il Ministero, il Soggetto gestore e l’Associazione Bancaria Italiana, in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri.

Inoltre, all'impresa è offerta la possibilità di richiedere a titolo di anticipazione, presentando fideiussione bancaria, l’erogazione di una prima quota di agevolazione, non superiore al 40 per cento dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse.

 

Come presentare la domanda di agevolazione per imprenditorialità giovanile e femminile?

Le domande di agevolazione per l'imprenditorialità giovanile e femminile vengono presentate, dal 19 maggio 2021, esclusivamente online attraverso la piattaforma informatica di Invitalia.

 

Per rimanere aggiornato sui bandi MISE, leggi anche questo articolo.


Competence Center Cyber 4.0

Competence Center Cyber 4.0: bando per ricerca e sviluppo nella cyber security

Cyber 4.0: il MiSE per la Cyber Security

Al via il bando Competence Center Cyber 4.0. Ricordiamo che Cyber 4.0 è l’associazione costituita da enti pubblici e privati per gestire il Centro di Competenza ad alta specializzazione finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dedicato alla cyber security.

Cyber 4.0 è l’associazione costituita da enti pubblici e privati per gestire il Centro di Competenza ad alta specializzazione finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dedicato alla cyber security.

Cyber 4.0 promuove l’orientamento, la formazione e la ricerca e innovazione sul tema generale della cyber security e su tre declinazioni tematiche: spazio, e-health, automotive.

 

Competence Center Cyber 4.0: attività finanziabili

Il bando 1/2021 di Cyber 4.0 finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale con i seguenti obiettivi prioritari in ambito cyber security:

  • promozione dello sviluppo tecnologico e digitale nel settore industriale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
  • favorire il trasferimento di soluzioni tecnologiche e l’innovazione nei processi produttivi e/o nei prodotti e/o nei modelli di business derivanti dallo sviluppo, adozione e diffusione delle tecnologie in ambito 4.0, in coerenza con il quadro degli interventi del Piano Nazionale Impresa 4.0;
  • favorire la collaborazione tra imprese e Cyber 4.0 per l'elaborazione di progetti che rispondano alle esigenze di innovazione e competitività;
  • agevolare lo scambio di conoscenze e competenze tra imprese e tra imprese e organismi di ricerca;
  • favorire le ricadute sul territorio in termini di impatto sociale, economico, ambientale, sul lavoro e sulla competitività del sistema produttivo italiano, aumentando il contenuto tecnico-scientifico di prodotti, processi e/o servizi.

 I benefici sono concessi nella misura massima del 50% delle spese sostenute e per un importo non superiore a euro 200.000 per ciascun progetto.

Ogni  impresa  può  presentare,  in  risposta  al  presente  bando,  al  massimo n. 2 progetti, in  forma  singola,  come  capofila  o  partner  in  caso  di  progetti aggregati.   Nel   caso un’impresa   sia   partner   di   più   progetti   approvati,   il contributo massimo previsto per impresa è comunque pari ad €100.000.

I progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, presentati dalle imprese, ammissibili al contributo erogato dal centro di competenza ad alta specializzazione Cyber 4.0, devono prevedere:

  1. un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi, tempi;
  2. la stima dei benefici economici per l'impresa in termini di riduzione di inefficienze, sprechi e costi, anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti;
  3. la redazione di un piano finanziario a copertura dei costi del progetto.
  4. un  livello  di  maturità  tecnologica  (Technology  Readiness  Level,  TRL) in  un  intervallo  tra TRL  5  e  8 e  che  comunque  raggiunga,  al termine delle attività, un livello almeno pari a TRL 7.

La durata del progetto potrà essere prevista tra un minimo di 12 mesi ed un massimo di 18mesi, fatta salva la richiesta di eventuali proroghe motivate che saranno valutate.

Ambiti tematici dei progetti 

  • AMBITO TEMATICO Cybersecurity, dotazione Cyber4.0 pari a 400.000 euro
  • AMBITO TEMATICO Cybersecurity-Spazio, dotazione Cyber4.0 pari a 200.000 euro
  • AMBITO TEMATICO Cybersecurity-Automotive, dotazione Cyber4.0 pari a 200.000
  • Ambito TEMATICO Cybersecurity-E-health, dotazione Cyber4.0 pari a 200.000 euro:

Scadenza domande e Competence Center Cyber 4.0

Le domande potranno essere presentate fino al 21 Maggio 2021, ore 14:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggi anche: Piano Transizione 4.0: previsti correttivi nel Decreto Sostegni


ZFU

ZFU Sisma Centro Italia: in arrivo 90 milioni di euro

Arrivano 90 milioni di euro per ZFU Sisma Centro Italia. A partire dal 20 maggio e fino al 16 giugno 2021 potranno essere presentate le domande per richiedere le agevolazioni in favore delle imprese e i lavoratori autonomi con sede nella Zona Franca Urbana (ZFU), istituita nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo, che sono stati colpiti dagli eventi sismici susseguiti dal 24 agosto 2016.

Le risorse disponibili per le esenzioni fiscali e contributive sono pari a circa 90 milioni di euro.

E’ quanto prevede la circolare pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico, che definisce i requisiti, le modalità e i termini di accesso alle agevolazioni, alla luce delle novità introdotte dal decreto Agosto del 2020.

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI ZFU SISMA CENTRO ITALIA

Il presente avviso riconosce agevolazioni fiscali e contributive alle imprese ubicate nella zona franca urbana (ZFU) comprendente il territorio dei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

L’elenco dei comuni rientranti nella zona franca urbana è riportato in Allegato.

  • I soggetti interessati possono beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali e contributive:
  • esenzione dalle imposte sui redditi;
  • esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive;
  • esenzione dall’imposta municipale propria;
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Le predette agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018.

MISURA A : Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti la cui sede principale o unità locale ricada all’interno di uno dei Comuni compresi nella zona franca urbana (Allegato 2 del D.L. 189/2016), nello specifico:

  • le imprese di qualsiasi dimensione, con riferimento a tutte le tipologie di esenzioni fiscali e contributive di cui alla sezione “ATTIVITA’ FINANZIABILI”;
  • i titolari di reddito di lavoro autonomo, con esclusivo riferimento all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui alla sezione “ATTIVITA’ FINANZIABILI”, lettera d).

 

MISURA B: Possono beneficiare delle agevolazioni i titolari di imprese familiari o di imprese individuali che svolgono l’attività nella sede o nell’unità locale ubicata nei Comuni di cui agli Allegati numeri 1 e 2 del D.L. 189/2016, che:

  • non abbiano già ottenuto le agevolazioni di cui all’art. 46 del D.L. 50/2017,

ovvero

  • intendano integrare l’agevolazione già ottenuta ai sensi del richiamato articolo, alla luce delle novità introdotte dall’art. 1, comma 746, della Legge di bilancio 2018.

Ai fini dell’accesso alla predetta agevolazione, le imprese familiari o individuali devono essere in possesso di tutti i requisiti di seguito riportati.

 

SPESE AMMESSE ZFU

A) Esenzione dalle imposte sui redditi

E’ esente dalle imposte sui redditi il solo reddito derivante dall’attività svolta dall’impresa all’interno del territorio della zona franca urbana, fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000,00 per ciascuno dei due periodi di imposta ammessi (2017 e 2018).

Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’esenzione, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze né le sopravvenienze attive e passive.

Parimenti non rilevano, ai fini della determinazione del reddito esente, i componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti al 2017, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR.

II limite di euro 100.000,00 è maggiorato, per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000,00, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente nel territorio della zona franca urbana e che nello stesso territorio svolga l’attività di lavoro dipendente, assunto a tempo indeterminato dall’impresa beneficiaria. A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell’esenzione.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia rileva altresì il reddito determinato per l’esenzione dalle imposte.
Il reddito determinato per l’esenzione dalle imposte è computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il computo del predetto reddito ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Il reddito determinato per l’esenzione dalle imposte concorre alla formazione della base imponibile dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

B) Esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive

Per ciascuno dei due periodi di imposta ammessi (2017 e 2018), dall’imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00 per la determinazione della quale non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.

I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello 2017, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.

C) Esenzione dall’imposta municipale propria

Per i soli immobili situati nel territorio della zona franca urbana, posseduti e utilizzati dall’impresa per l’esercizio dell’attività d’impresa, è riconosciuta l’esenzione dall’imposta municipale propria per ciascuno dei due periodi d’imposta ammessi (2017 e 2018).

D) Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

Alle imprese è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

L’esonero è previsto in relazione ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, impiegati nella sede - ovvero, nelle sedi, in caso di soggetti “plurisede” - ove è svolta l’attività all’interno della zona franca urbana.

L’esonero è riconosciuto con esclusivo riferimento ai due periodi d’imposta ammessi (2017 e 2018).

L’esonero di cui alla presente lettera D) spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di lavoro autonomo.

 

LEGGI ANCHE: Bando eventi sismici 2012 Emilia Romagna: quarta finestra per concorrere aperta fino al 6 Aprile 2021

Vedi anche alla voce Sicurezza e misure straordinarie

 


INVESTIMENTI TURISMO MISE

INVESTIMENTI TURISMO MISE: L'ENTE SEMPLIFICA REGOLE E PROCEDURE

NOVITA' SUGLI INVESTIMENTI TURISMO MISE

Passa in gazzetta ufficiale la direttiva che mette in campo le disposizioni su contratti di sviluppo  contenute nella legge di Bilancio 2021. A disposizione 130 milioni per investimenti nel settore turistico, che possono beneficiare anche delle semplificazioni introdotte dal decreto MISE del 13 novembre 2020.

Alla luce del pesante impatto della crisi generata dal Covid-19, in particolare sul turismo, la manovra 2021 (legge n. 178-2020) ha infatti previsto il ricorso ai contratti di sviluppo per promuovere la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra le aree territoriali del Paese, di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale e di favorire la crescita della catena economica e l’integrazione nel settore.

La direttiva del 19 marzo 2021 con le disposizioni attuative è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale il 6 aprile e segue le modifiche alla disciplina in materia di contratti di sviluppo, accordi di programma e accordi di sviluppo contenute nel decreto del MISE del 13 novembre 2020 approdato in Guri a febbraio.

CONTRATTI DI SVILUPPO PER RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE DISMESSE E OSPITALITÀ AGRITURISTICA

Per effetto della legge di Bilancio 2021, la soglia di accesso allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo è stata ridotta da 20 milioni a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse e l’importo minimo dei progetti d’investimento è stato conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro.

Inoltre, si è stabilito che i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Le risorse stanziate per queste tipologie di investimenti ammontano a 100 milioni di euro per l’anno 2021 e a 30 milioni di euro per l’anno 2022 e saranno gestite da Invitalia in base alle disposizioni contenute nella direttiva firmata dal ministro Giorgetti il 19 marzo 2021.

In particolare:

  • gli investimenti funzionali all’erogazione di servizi di ospitalità devono essere realizzati dai medesimi soggetti, proponente o aderenti, che realizzano i progetti concernenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli,
  • ai fini del rispetto dei limiti dimensionali per il complessivo programma di sviluppo e per i progetti di investimento del soggetto proponente e delle eventuali imprese aderenti, sono computati esclusivamente gli investimenti concernenti le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e non quelli funzionali all’erogazione di servizi di ospitalità, per i quali non sono previsti limiti dimensionali minimi.

Queste disposizioni, precisa la direttiva, si applicano anche nel caso in cui il programma di sviluppo sia proposto da più soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete, con la specifica che ogni impresa retista deve presentare almeno un progetto di investimento riguardante l’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il provvedimento sottolinea anche che il progetto di investimento riguardante l’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli presentato dal soggetto proponente o dall’impresa aderente deve risultare di dimensione significativa rispetto agli investimenti previsti per la ricettività e l’accoglienza proposti dai medesimi soggetti, anche con riferimento agli effetti economici derivanti dalle diverse componenti del progetto di investimento.

Una volte esaurite le risorse stanziate dalla manovra per il rilancio del settore turistico, chiarisce infine la direttiva, le istanze con le caratteristiche previste dalla legge di Bilancio saranno esaminate ed accolte, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, entro i limiti della dotazione generale dei contratti di sviluppo.

LE SEMPLIFICAZIONI DEL DM 13 NOVEMBRE 2020 PER CONTRATTI DI SVILUPPO E ACCORDI DI PROGRAMMA

Il decreto MISE del 13 novembre 2020 va invece a modificare la disciplina di cui al decreto 9 dicembre 2014 con l'obiettivo di assicurare una maggiore efficacia nel perseguimento degli obiettivi sottesi all’attivazione dei contratti di sviluppo e degli accordi di programma e di sviluppo, sia garantendo una gestione più efficiente delle fasi propedeutiche alla loro sottoscrizione, sia accelerando e semplificando le procedure di valutazione e di gestione dei programmi per facilitare la realizzazione degli investimenti proposti dalle imprese.

Contratti di sviluppo, più tempo per avviare e chiudere gli investimenti

La prima novità introdotta dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico è la soppressione della norma in base al quale il programma di sviluppo dovrebbe essere avviato entro 6 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni.

Novità anche per la conclusione degli investimenti: il termine generale di 36 mesi dalla concessione delle agevolazioni viene confermato, ma prevedendo la possibilità di una proroga, sulla base di una motivata richiesta dell’impresa beneficiaria, per un periodo massimo di 18 mesi, e non più di 12 mesi.

Fino a 12 mesi per presentare la documentazione edilizia

Il provvedimento stabilisce poi che in fase di istruttoria, per la valutazione della cantierabilità dei progetti di investimento, diventa rilevante la presenza di elementi utili a riconoscere la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, entro il termine massimo di 12 mesi dalla determinazione di concessione delle agevolazioni, e non più di 90 giorni, la documentazione concernente la materia edilizia, comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle amministrazioni pubbliche competenti.

Qualora allo scadere dei 12 mesi il soggetto beneficiario non abbia prodotto la documentazione concernente la materia edilizia, le agevolazioni sono revocate.

Semplificazioni per la sottoscrizione degli accordi di programma

Il decreto che prevede gli investimenti turismo MISE stabilisce, inoltre, che, ai fini dell’attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un accordo di programma tra Ministero, Regioni, altri enti pubblici, Invitalia e imprese interessate, il soggetto proponente deve presentare un’attestazione delle Regioni e/o degli enti pubblici interessati in ordine alla disponibilità al cofinanziamento del programma di sviluppo. Laddove siano coinvolte più Regioni e una di esse non partecipi al cofinanziamento, è possibile procedere comunque, a condizione che il programma di sviluppo rivesta particolare rilevanza per la competitività del Paese.

Sempre in ottica semplificazione, il provvedimento prevede che, laddove sia stato sottoscritto un accordo di programma, le condizioni che Invitalia dovrebbe verificare in sede di valutazione della domanda - disponibilità finanziarie, requisiti delle imprese, compatibilità del piano progettuale, ecc - si intendono verificate.

Maggiore corrispondenza tra gli investimenti e gli obiettivi della normativa negli investimenti turismo Mise

Sempre relativamente agli interventi attuati nell'ambito degli accordi di programma, il decreto MISE conferma il requisito dell'impatto significativo sulla competitività del sistema produttivo dei territori, ma specifica che questo viene valutato, oltre che in relazione all’ubicazione del programma di sviluppo in aree di crisi, in base alla sussistenza di almeno due dei requisiti richiesti dal decreto del 9 dicembre 2014.

Requisiti che sono relativi, sia per per i programmi di sviluppo industriale che per i programmi di sviluppo di attività turistiche, all'ubicazione in un'area con un tasso di disoccupazione particolarmente elevato rispetto al resto del territorio di riferimento, al recupero e alla riqualificazione di strutture dismesse e al consolidamento di sistemi di filiera diretta ed allargata.

Inoltre, nel caso dei programmi di sviluppo industriale, ulteriori condizioni cui possono fare riferimento le proposte progettuali sono la presenza rilevante dell'impresa sui mercati esteri e la previsione di investimenti che determinano rilevanti innovazioni di prodotto, del processo produttivo, dell'organizzazione aziendale e/o nelle modalità di commercializzazione dei prodotti, con particolare riferimento a quelli conformi agli ambiti tematici del piano nazionale Industria 4.0.

Nel caso dei programmi di sviluppo di attività turistiche, invece, altri requisiti di accesso alle agevolazioni sono la capacità di contribuire alla stabilizzazione della domanda attraverso la destagionalizzazione dei flussi turistici e la realizzazione del programma in comuni tra loro limitrofi o appartenenti a un unico distretto turistico.

In caso di accordo di programma riguardante la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, inoltre, tra i requisiti da rispettare c'è necessariamente la capacità di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.

Discorso analogo per gli accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni, cioè che prevedano un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, o a 20 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Il MISE richiede ora la sussistenza di almeno due requisiti, e non più di uno solo, tra:

  • significativo impatto occupazionale,
  • capacità di attrazione degli investimenti esteri,
  • coerenza degli investimenti con il piano nazionale Industria 4.0,
  • rilevante impatto ambientale.

Anche in questo caso per gli accordi di sviluppo relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è richiesta la capacità di determinare effetti positivi o sinergie di filiera a livello regionale o nazionale.

Il 40% dei fondi con la prima erogazione

Infine, il decreto interviene sulle regole per l'erogazione delle agevolazioni. Gli interventi turismo Mise stabiliscono infatti che il primo pagamento del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa può avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 40%, e non più del 30% dell'importo concesso.

 

 

leggi anche: Ristori Emilia Romagna: in arrivo 9,7 milioni di euro per turismo, cultura, ristorazione, terzo settore e imprese dei territori alluvionati nel modenese


Privacy Preference Center

Scarica la brochure

"*" indica i campi obbligatori

COME OTTENERE FINANZIAMENTI