Tax credit affitti

Tax credit affitti fino ad aprile 2021 per strutture turistiche, agenzie di viaggio e tour operator

Le imprese turistico-ricettive potranno usufruire del Tax credit affitti per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e per gli affitti d’azienda, alle condizioni indicate dall’articolo 28 del decreto Rilancio, fino al 30 aprile 2021 in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.

Il tax credit affitti previsto per contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica viene prorogato per ulteriori quattro mesi dalla legge 178/2020 (legge di Bilancio per il 2021), aggiungendo quali soggetti beneficiari dell’estensione temporale anche le agenzie di viaggio e i tour operator. Per queste ultime e per le imprese turistico-ricettive il tax credit affitti spetta quindi per i mesi da marzo 2020 ad aprile 2021.

Al riguardo si rammenta che l’articolo 28 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) ha previsto un credito d’imposta generalizzato nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo imposta precedente al 19 maggio 2020, che hanno subito una diminuzione di almeno il 50% del fatturato o dei corrispettivi nel singolo mese di riferimento.

Per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, il tax credit affitti è pari al 30% dei relativi canoni sempre a fronte di una riduzione di almeno il 50% del fatturato.

Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente e per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura maggiorata del 50 per cento. Inoltre qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti con le rispettive percentuali del 60% e del 50 per cento.

Il comma 5 dell’articolo 28 del decreto Rilancio commisura il tax credit affitti all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento ai singoli mesi agevolati: da marzo a giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale da aprile a luglio.

Per le imprese turistico-ricettive il credito d’imposta è stato esteso fino al 31 dicembre 2020 dall’articolo 77 del decreto Agosto (Dl 104/2020), ricevendo l’assenso da parte della Commissione europea in data 28 ottobre 2020: pertanto per le imprese turistico-ricettive il credito spettava, in presenza del calo di fatturato, da marzo a dicembre 2020. Successivamente gli articoli 8 e 8-bis del decreto Ristori come risultante dalla legge di conversione (176/2020) hanno esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre il tax credit affitti per le imprese operanti nei settori individuati dai codice Ateco indicati nell’allegato 1 ovunque ubicati ovvero in sostanza ai settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, e a quelle dell’allegato 2 riferiti essenzialmente al commercio al dettaglio oltre alle agenzie di viaggio e tour operator purché con sede operativa nelle «zone rosse». Alla proroga dell’ultimo trimestre del 2020 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del Dl 34/2020.

Si allarga la cerchia dei beneficiari del tax credit affitti

Ora la legge di Bilancio proroga al 30 aprile 2021 la possibilità di usufruire del tax credit per le imprese turistico-ricettive ed aggiunge tra i potenziali beneficiari anche le agenzie di viaggio e i tour operator. Quest’ultima estensione può essere letta come se, in presenza del calo del fatturato richiesto dalla norma, le agenzie di viaggio e i tour operator possono usufruire del tax credit per i periodi che vanno dal mese di marzo 2020 sino al 30 aprile 2021 senza soluzione di continuità.

La relazione illustrativa alla legge di Bilancio non aiuta a comprendere ma si ritiene che con la modifica apportata direttamente nel comma 5 dell’articolo 28 del decreto Rilancio, inserendo anche le agenzie di viaggio e i tour operator, si sia voluto concedere a tali imprese, molto danneggiate dall’emergenza sanitaria, la possibilità di usufruire del tax credit per i mesi da marzo 2020 ad aprile 2021 purché in presenza delle condizioni richieste dalla norma.

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Legge di Bilancio

Legge di Bilancio 2021 in Gazzetta Ufficiale

LEGGE DI BILANCIO 2021 IN GAZZETTA UFFICIALE 

L'anno nuovo porta con sé tante novità tra cui l'approdo in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

Tanto per aprire nuovi orizzonti in fatto di fisco, lavoro e finanziamento. Per citare alcuni esempi la legge mette in campo misure come l'esonero per gli autonomi in gestione separata e professionisti con cassa o la nuova cassa integrazione per gli autonomi, i professionisti e le partite IVA. Allo stesso modo si riduce l'IVA per il cibo d'asporto o l'esenzione della prima rata IMU 2021 di immobili in cui si svolgono attività dei settori turismo, alberghiero e spettacolo.

Una legge, quindi, capace di offrire un ampia gamma di interventi in materia di lavoro, fisco e di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese.

MANOVRE PER IL LAVORO

Tra le diverse misure adottate ricordiamo di seguito alcune di interesse per le aziende:

Lavoro dipendente

Stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020. La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

Giovani under 35 e lavoratrici: sgravi assunzioni

Viene modificata la precedente disciplina sull'assunzione degli under 35. Si prevede che l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua). Esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano nei 6 mesi precedenti la legge e nei 9 successivi alla legge proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Per quanto riguarda l'assunzione di donne con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato effettuate nel 2021 e nel 2022 vi è un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente (l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli

Proroga alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 503, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni. Il beneficio, in particolare, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge n. 160/1975, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo. Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione il contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001, per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione agricoli autonomi, e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

Legge di Bilancio: decontribuzione Sud

Esonero contributivo parziale per datori di lavoro nel settore privato delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Lo sgravio è pari:

  •  al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
  •  al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
  •  al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato

Con il comma 279 si dispone la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
  • altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

Proroga CIG Covid

I commi 299-303, 305-308 e 312-314 prevedono la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

  •  il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
  •  il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.

Con il comma 304 è concesso un ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).

Ai sensi del comma 305, tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021).

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo

I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Come espressamente previsto al comma 311, il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

  •  dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  •  in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  •  nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi).

Contratto di espansione interprofessionale

Il comma 349 - intervenendo sull’articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 - proroga al 2021 l’operatività del contratto di espansione, estendendone l’applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti (in luogo dei 1.000 finora previsti). Tale strumento sarà attivabile anche dalle imprese con almeno 250 unità nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile.

Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

ISCRO

I commi 386 a 401 disciplinano l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (di cui al comma 1 dell’articolo 53 del TUIR) e non titolari di trattamento pensionistico diretto (né essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari di reddito di cittadinanza.

L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.

La domanda per accedere all’indennità deve presentata, in via telematica, all’INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Per poter presentare domanda, occorre:

  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso il reddito registrato nell’anno precedente la richiesta deve essere inferiore al 50% e non superiore a 8.145 euro;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
  • aver dichiarato nell’anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 euro (rivalutato annualmente);
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

Lavoratori fragili

Con i commi da 481 a 484 si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

NOVITÀ FISCALI NELLA LEGGE DI BILANCIO

Esenzione IRPEF redditi agrari

Il comma 38 - intervenendo sull’articolo 1, comma 44, della legge n. 232/2016 - proroga all’anno d’imposta 2021 l’esenzione Irpef (totale) per i redditi dominicali ed agrari riferiti a terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

IVA agevolata su take away e delivery

Al comma 40 si prevede l’applicazione dell’IVA ridotta al 10% anche per il cibo da asporto e la consegna al domicilio.

Imposta registro minima terreni agricoli

Con il comma 41 si dispone che, per l’anno 2021, non si applica l’imposta di registro fissa di 200 euro (di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009) agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziali.

Tassazione dei ristorni

Il comma 42 - di modifica della disciplina in materia di tassazione dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 63/2002 - prevede la possibilità, previa delibera assembleare, di applicare una ritenuta del 12,5% a titolo di imposta all’atto della destinazione del ristorno ad aumento del capitale.

La facoltà si considera esercitata con il versamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la delibera assembleare. In tal modo, viene ridotta l’aliquota dal 26 al 12,5%, anticipando però il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale, anziché al rimborso dello stesso.

Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori (di cui all’articolo 65, comma 1, del TUIR) nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR.

Ai sensi del comma 43 la ritenuta del 12,5% può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame, in luogo della tassazione prevista dalla normativa previgente.

 

Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali

I commi da 44 a 47 introducono un abbattimento dell’IRES del 50% sui dividendi percepiti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR) o dalle stabili organizzazioni di tali enti nel territorio statale (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR) che svolgono senza scopo di lucro ed in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale nei seguenti ambiti:

-       famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;

-       prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;

-       ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;

-       arte, attività e beni culturali.

Il risparmio d’imposta deve essere destinato al finanziamento delle predette attività di interesse generale. Sono esclusi dall’agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Incentivi rientro in Italia lavoratori qualificati

Il comma 50 - di modifica dell’articolo 5 del D.L. n. 34/2019 - consente di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

Essi possono optare per l’estensione per 5 periodi d’imposta del predetto regime di favore, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% per cento dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia. Tali disposizioni non si applicano agli sportivi professionisti.

Le modalità di esercizio dell’opzione dovranno essere definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Incentivi operazioni aggregazione aziendale

Nella Legge di Bilancio 2021 èi processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda, che vengano deliberati nel 2021.

In particolare, al soggetto risultante dalla fusione (o all’incorporante, al beneficiario e al conferitario) è consentito trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data.

L’efficacia della trasformazione delle DTA in credito d’imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell’importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione.

La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione.

Esenzione 2021 prima rata IMU turismo nella Legge di Bilancio 2021

Ai commi da 599 a 601 viene prevista l’esenzione della prima rata dell’IMU 2021 per le seguenti tipologie di immobili:

-       stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

-       immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;

-       immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni;

-       discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate.

L’esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19".

Bonus locazioni

Il comma 602 estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali.

Si interviene in particolare sul comma 5 del predetto articolo 28, includendo tra i soggetti beneficiari le agenzie di viaggio e i tour operator. Con un’ulteriore modifica, si prevede che per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.

Plastic e sugar tax

I commi 1084 e 1085 modificano la disciplina della plastic tax, prorogando la sua entrata in vigore dal 1° luglio 2021.

Con il comma 1086 si interviene sulla disciplina della sugar tax, estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e posticipandone la decorrenza al 1° gennaio 2022.

Leggi anche: Digital Transformation: 300 domande in una settimana per chiedere i nuovi incentivi

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Digital Transformation

Digital Transformation: 300 domande in una settimana per chiedere i nuovi incentivi

Il flusso di richieste prosegue, poiché sul sistema informatico predisposto da Invitalia sono in compilazione altre 169 domande.

La dotazione di 100 milioni di euro consente infatti di accogliere ancora un cospicuo numero di domande, che possono essere presentate anche in forma aggregata.

Quasi 300 domande nella prima settimana di apertura dello sportello Digital Transformation, con una richiesta di agevolazioni superiore ai 37 milioni di euro.

Digital Transformation: maggiori dettagli del boom

Questi i numeri di Digital Transformation, il nuovo incentivo partito il 15 dicembre 2020 con l'obiettivo di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese. Istituito dal Decreto Crescita, è promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia con il supporto di Infratel Italia.

Delle 297 domande presentate al 21 dicembre sono 132 quelle che arrivano da piccole imprese, 86 provengono da medie imprese e 79 da microimprese.

L'importo medio dei progetti di Digital Transformation presentati è di circa 250.000 euro. La maggior parte di essi ,134, riguarda le attività di investimenti, 114 sono invece dedicati all'innovazione di processo e 49 all'innovazione dell'organizzazione.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, così articolata: 10 % sotto forma di contributo e 40 % sotto forma di finanziamento agevolato.

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Smart Money

Smart Money 2020: Pubblicato in Gazzetta il decreto per startup innovative

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello sviluppo economico che definisce le modalità attuative degli interventi agevolativi "Smart Money" in favore delle start-up innovative, previsti dal Decreto Rilancio.

Sono 9,5 milioni di euro le risorse disponibili per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.

L’obiettivo è sostenere le spese connesse alla realizzazione di un piano di attività e di sviluppo, nonché favorire investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative.

I termini di apertura dello sportello per la presentazione delle domande Smart Money saranno comunicati con un successivo provvedimento. 

Cos’è Smart Money

Smart Money mira a favorire il rafforzamento del sistema delle start-up innovative italiane sostenendole nella realizzazione di progetti di sviluppo e facilitandone l’incontro con l’ecosistema dell’innovazione. Le previste agevolazioni sono concesse a fronte:

  • del sostenimento, da parte di start-up innovative, delle spese connesse alla realizzazione di un piano di attività, svolto in collaborazione con gli attori dell’ecosistema dell’innovazione operanti per lo sviluppo di imprese innovative
  • dell’ingresso nel capitale di rischio delle start-up innovative degli attori dell’ecosistema dell’innovazione.

A chi si rivolge Smart Money

Possono beneficiare delle agevolazioni Smart Money le start-up innovative che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:

  • sono classificabili come piccole imprese, ai sensi di quanto previsto all’allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014;
  • sono regolarmente costituite da meno di 24 mesi e iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese;
  • si trovano nelle prime fasi di avviamento dell’attività o nella prima fase di sperimentazione dell’idea d’impresa (pre-seed), oppure sono nella fase di creazione della combinazione product/market fit (seed);
  • hanno sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;
  • non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero dello sviluppo economico un ordine di recupero;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.;
  • i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
  • non operano nei settori dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura

Possono, altresì, accedere alle agevolazioni Smart Money le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa purché, entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, l’impresa sia stata costituita e sia stata inoltrata la domanda di iscrizione nella sezione ordinaria e speciale del Registro delle imprese.

Ecosistema dell’innovazione abilitato

Sono abilitati a operare nell’ambito degli interventi “Smart Money” i seguenti attori dell’ecosistema dell’innovazione:

  • incubatori certificati e acceleratori;
  • innovation hub, ovvero gli organismi che forniscono alle imprese servizi per introdurre tecnologie, sviluppare progetti di trasformazione digitale, accedere all’ecosistema dell’innovazione a livello regionale, nazionale ed europeo;
  • organismi di ricerca.

Sono, altresì, abilitati ad attuare gli interventi nel capitale di rischio i seguenti ulteriori attori:

  • business angels;
  • investitori qualificati.

Progetti di sviluppo ammissibili

Per accedere alle agevolazioni Smart Money, le start-up innovative devono presentare un progetto di sviluppo avente le seguenti caratteristiche:

  • essere basato su una soluzione innovativa da proporre sul mercato, già individuata al momento della presentazione della domanda di agevolazione Smart Money, sebbene da consolidare negli aspetti più operativi, che soddisfi esigenze che rendano il progetto scalabile;
  • prevedere l’impegno diretto dei soci dell’impresa proponente e/o di un team dotati di capacità tecniche e gestionali adeguate, in termini di apporto tecnologico e lavorativo o, in alternativa, prevedere il consolidamento del team e di tali capacità tramite la ricerca di professionalità reperibili sul mercato;
  • essere finalizzato a realizzare il prototipo (Minimum Viable Product) o la prima applicazione industriale del prodotto o servizio per attestare i feedback dei clienti e/o investitori.

Sostegno alla realizzazione dei piani di attività

Piani di attività ammissibili

Per tale linea di intervento, sono ammissibili alle agevolazioni Smart Money i piani di attività, aventi una durata non inferiore a 12 mesi, che prevedono l’acquisizione di servizi finalizzati ad accelerare e facilitare la realizzazione di un determinato progetto di sviluppo. I predetti servizi, che devono essere erogati dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitati, possono riguardare i seguenti ambiti:

  • la consulenza organizzativa, operativa e strategica finalizzata allo sviluppo e all’implementazione del progetto;
  • la gestione della proprietà intellettuale;
  • il supporto nell’autovalutazione della maturità digitale;
  • lo sviluppo e lo scouting di tecnologie;
  • la prototipazione, ad esclusione del prototipo funzionale;
  • i lavori preparatori per campagne di crowfunding;
  • solo se associata alla fornitura di servizi rientranti negli ambiti che precedono, la messa a disposizione dello spazio fisico e dei relativi servizi accessori di connessione e networking necessari per lo svolgimento delle attività di progetto.

Ai fini delle loro ammissibilità, le spese devono essere:

  • sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione Smart Money ed entro 18 mesi dalla data di adozione della delibera di ammissione;
  • di importo complessivo non inferiore a euro 10.000,00, al netto di IVA;
  • pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.

Le agevolazioni

Le agevolazioni Smart Money sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, in misura pari all’80% delle spese sostenute e ritenute ammissibili per l’attuazione dei piani di attività, nel limite massimo di 10.000,00 euro per start-up innovativa.

Il contributo è riconosciuto ai sensi del “de minimis” e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013, ai sensi del quale l’aiuto massimo concedibile per ciascuna “impresa unica” non può superare l’importo di euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.

Investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative

Investimenti nel capitale di rischio ammissibili

Tale linea sostiene gli investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative che abbiano già beneficiato del sostegno ai piani di attività di cui alla precedente linea di intervento al fine di accompagnarne l’ulteriore crescita. Il predetto investimento in equity deve avere le seguenti caratteristiche:

  • essere attuato dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitati;
  • essere attuato in sede di costituzione della start-up innovativa (se soggetti ancora da costituirsi, alla data di domanda) o successivamente alla costituzione, ferma restando l’attuazione in data successiva a quella di adozione della delibera di ammissione ed entro i 24 mesi successivi alla medesima data;
  • essere di importo non inferiore a 10.000 euro;
  • non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up innovativa, anche per effetto della conversione di strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti;
  • essere detenuto per un periodo non inferiore a 18 mesi;
  • non essere attuato tramite piattaforme internet di equity crowdfunding.

Il versamento delle risorse previste dall’investimento nel capitale di rischio deve essere effettuato, pena la revoca del contributo concesso, entro 6 mesi dalla data di deliberazione del medesimo.

Le agevolazioni

A fronte dell’investimento nel capitale dell’impresa operato da un attore dell’ecosistema dell’innovazione, alla medesima impresa è riconosciuto un’ulteriore agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto, in misura pari al 100% dell’investimento nel capitale di rischio attuato dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitati, nel limite complessivo di 30.000,00 euro per start-up innovativa.

Il contributo Smart Money è riconosciuto ai sensi del “de minimis” e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 (ai sensi del quale gli aiuti massimo concedibile in de minimis per ciascuna “impresa unica” non possono superare l’importo di euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari).

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Bando Isi Agricoltura 2020

Bando Isi Agricoltura 2020: Pubblicate le date per il click-day

Dal 14 al 25 gennaio 2021 le imprese possono accedere allo sportello informatico. Il 28 gennaio 2021 è previsto l'invio telematico delle domande

A partire dal 14 gennaio, fino al 25 gennaio 2021, le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, salvato definitivamente la propria domanda e acquisito il codice identificativo, possono accedere allo sportello informatico e iniziare la procedura di registrazione.

Solo coloro che avranno portato a termine correttamente la fase di registrazione potranno effettuare l’inoltro della domanda, previsto per il 28 gennaio 2021.

Nella pagina informativa dedicata, sono state pubblicate le regole tecniche, le modalità di svolgimento e le date per l'utilizzo della suddetta procedura.

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