Quadro temporaneo

Quadro temporaneo estensione aiuti di Stato fino a dicembre 2021: la proposta UE

Il Quadro temporaneo delle regole sugli aiuti di Stato è stato derogato al 31 dicembre dell'anno in corso.

La CE ha così proposto ai paesi membri di prolungare a tutto il 2021 le regole introdotte dal 19 marzo 2020 a causa dell'epidemia e delle complicazioni economiche da essa apportate.

Circa 3 mila miliardi di euro sono stati spesi a sostegno delle imprese europee per la ricerca di un miglioramento sostanziale già negli ultimi sette mesi.

QUADRO TEMPORANEO: ESTENSIONE DEL TEMPORARY FRAMEWORK

L'estensione del Temporary Framework ha l'obiettivo di permettere agli Stati membri di sostenere le imprese nel contesto dell'attuale crisi determinata dalla diffusione del Covid-19. 

In particolar modo viene proposta di aumentare i massimali per gli importi limitati di aiuti concessi nell'ambito del quadro temporaneo (attualmente fino a 120mila euro per aziende nel settore della pesca e dell'acquacoltura, 100mila euro quelle agricole, e 800mila euro per tutti gli altri settori) e per le misure che contribuiscono ai costi fissi delle aziende che non sono coperti dai loro ricavi (attualmente fino a 3 milioni di euro per azienda).

Gli stati membri potranno convertire gli strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette. Ciò con l'obiettivo di spingere gli Stati a scegliere, in primo luogo, strumenti rimborsabili come forma di aiuto.

MISURE DI RICAPITALIZZAZIONE NEL QUADRO TEMPORANEO: LA PROROGA PRECEDENTE A GIUGNO 2021

Lo scorso 13 ottobre Bruxelles aveva già ufficialmente approvato la proroga del Temporary framework per sei mesi, fino al 30 giugno 2021, e l'estensione della parte finalizzata a consentire misure di ricapitalizzazione per ulteriori tre mesi, fino al 30 settembre 2021.

L'ampliamento delle applicazioni del quadro temporaneo è previsto per consentire agli Stati membri di contribuire anche ai costi fissi non coperti dalle entrate delle imprese.

La misura consente agli Stati membri di sostenere le imprese che subiscono un calo del fatturato durante il periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa della pandemia di coronavirus. Il sostegno contribuirà a coprire una parte dei costi fissi dei beneficiari che non sono coperti dalle loro entrate, fino a un importo massimo di 3 milioni di euro per impresa.

La decisione di sostenere queste aziende, contribuendo temporaneamente a coprire una parte dei loro costi, mira a prevenire il deterioramento del loro capitale, mantenere la loro attività commerciale e fornire loro una solida piattaforma per la ripresa.

C'è poi un terzo punto nella strategia della Commissione all'interno del quadro temporaneo, dedicato all'adeguamento delle condizioni relative alle misure di ricapitalizzazione, in particolare per quanto riguarda l'uscita dello Stato dalle imprese in cui questo era un azionista esistente prima della ricapitalizzazione.

Questa misura consentirebbe allo Stato di uscire dal capitale di tali imprese mediante una valutazione indipendente, ripristinando nel contempo la sua precedente partecipazione azionaria e mantenendo le misure di salvaguardia atte a preservare una concorrenza effettiva nel mercato unico.

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Bonus Macchinari

Bonus Macchinari e impianti rivolto alle MPMI nella Nuova Legge Sabatini

BONUS MACCHINARI E IMPIANTI: 

La misura inserita nella Nuova Sabatini è dedicata alle micro, piccole e medie imprese per l’acquisto o l’acquisizione in leasing finanziario di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché in hardware, software e tecnologie digitali.

Vi è l'introduzione della riserva del 20% dello stanziamento, finalizzata alla concessione di finanziamenti per l’acquisto da parte di piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (ovvero investimenti in beni materiali e immateriali elencati negli Allegati n. 6/A e n. 6/B aggiornato). Per tali investimenti è prevista una maggiorazione del contributo pari al 30% rispetto a quanto previsto per gli investimenti ordinari.

È da ricordare che gli investimenti dovranno essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi e dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

TIPOLOGIE DI SOVVENZIONE

Con la Sabatini ter (leggi qui per saperne di più), le imprese potranno accedere, oltre alla provvista della CDP, anche a fondi diretti delle banche e delle società di leasing. La possibilità di ricorrere ad un’ulteriore provvista rispetto al plafond CDP consentirà condizioni più vantaggiose e saranno accorciati i tempi di emissione del provvedimento di concessione del contributo (entro 30 giorni dalla delibera bancaria), per la stipula dei contratti di finanziamento con le MPMI e per l’erogazione delle banche.

La misura prevede:

  • Che i finanziamenti siano stipulati successivamente alla data di presentazione della domanda e che coprano fino al 100% dei costi ammissibili (da 20.000,00 Euro a max. 4.000.000,00 di Euro)
  • Il Contributo del ministero alle imprese pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento di 5 anni convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% per gli investimenti ordinari e del 3,575% annuo per quelli in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;
  • Nello stesso piano di ammortamento, la maggiorazione del 100% del contributo concesso alle MPMI del Mezzogiorno che hanno investito nell’impresa 4. 0;
  • L’estensione del meccanismo preferenziale a favore degli investimenti effettuati dalle PMI in beni materiali nuovi a uso produttivo e a basso impatto ambientale, con una maggiorazione del contributo statale del 30% rispetto al contributo ordinario. (Aliquota al 3,575%).

NOVITA' DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021, RETROATTIVITA' E MEZZOGIORNO

La prima novità La Legge di Bilancio 2021 porta con se riguardo al Bonus Macchinari è l'estensione a tutte le domande l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale, finora prevista per i soli finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro, con modalità che verranno definite con decreto ministeriale.

Gli investimenti dovranno essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi. Gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. A tal fine la banca/intermediario finanziario, che intenda concedere il finanziamento utilizzando il plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP, può prefinanziare l’investimento mediante il ricorso a una diversa provvista, fermi restando i vincoli inerenti alla data di avvio dell’investimento.

I contributi previsti in relazione agli investimenti 4.0 realizzati da micro e piccole imprese nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono erogati alle imprese beneficiarie in un'unica soluzione, indipendentemente dall’importo dell’investimento, con modalità procedurali stabilite con decreto, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto che le risorse delle riserve inutilizzate alla data del 30 Settembre di ciascun anno rientrano nella disponibilità complessiva della misura e su tali finanziamenti la garanzia del Fondo di garanzia Pmi è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Leggi anche: LEGGE DI BILANCIO 2021 IN GAZZETTA UFFICIALE


Adeguamento degli ambienti

Adeguamento degli ambienti di lavoro: credito d'imposta nel DL Rilancio

ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Fino al 30 Giugno 2021 i soggetti beneficiari del credito d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. 

La comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal 1° Ottobre 2020

Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro e per la riapertura in sicurezza a seguito dell’emergenza da COVID-19 è riconosciuto un credito d'imposta.

SPESE SOSTENUTE E MOLE DELLA MISURA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI

La misura è riconosciuta al pari del 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.

La misura è contenuta nel DL Rilancio, nello specifico nell' Art. 120

BENEFICIARI

 Potranno usufruire del credito d’imposta:

  1.     Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico:
     si tratta dei seguenti soggetti, purché riconducibili all’elenco di cui all’allegato 1:

    • imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato; 
    • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
    • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato; 
    • persone fisiche e associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo. 


    Conseguentemente, non rientrano tra i soggetti inclusi nella lettera a) coloro che, svolgendo attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, ritraggono dalle stesse redditi diversi.

    Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività in funzione del regime fiscale adottato, devono ritenersi inclusi:
    i soggetti in regime forfetario;
    i soggetti in regime di vantaggio;
    gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale sia quelle che producono reddito d’impresa.

  2.     Associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.
    Riguardo questi soggetti, si intendono inclusi tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa. Tali soggetti sono inclusi tra i beneficiari dell’agevolazione anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate all’allegato 1 aperte al pubblico.

La platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d’imposta sono, quindi, gli operatori con attività aperte al pubblico:

  • bar
  • ristoranti
  • alberghi
  • teatri e cinema.

SPESE AMMESSE IN ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, tra cui rientrano espressamente:

  1. Interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica; 
  2. Interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”). 

È necessario che le tipologie di interventi agevolabili di cui sopra siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

In merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working. 

 

Leggi anche: ISI INAIL 2020 : IN ATTUAZIONE FINANZIAMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

 


BENI STRUMENTALI 2021

Beni Strumentali 2021-2022 Credito d'imposta

Credito d’imposta Beni Strumentali 2021 - 2022: per favorire i processi di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione la Legge di Bilancio 2021 ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Transizione 4.0.

BENI AMMISSIBILI ALL'AGEVOLAZIONE

Al fine di favorire i processi di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, la Legge di Bilancio 2021 ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Transizione 4.0. Sono ammissibili:

  • Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.
  • Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
  • Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0
  • Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) 

 

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI 2021 - 2022:  SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale e altre procedure concorsuali, che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni o che siano destinatarie di sanzioni interdittive.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta Beni strumentali 2021, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

CARATTERI DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il Credito d’Imposta Beni Strumentali 2021 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione

 Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

La Legge di Bilancio 2021 agevola gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 effettuati a decorrere dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2022, ovvero entro il 30 Giugno 2023

BENI STRUMENTALI: I TEMPI

La Legge di Bilancio 2021 agevola gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 effettuati a decorrere dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2022, ovvero entro il 30 Giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Al fine di individuare l’esatto momento in cui l’investimento si considera realizzato per Beni Strumentali 2021 e, quindi, se lo stesso rientri o meno nel periodo agevolato occorre fare riferimento alle regole generali della Competenza previste dall’Art. 109 del TUIR.

Vedi anche alla voce Beni strumentali
Leggi anche: LEGGE DI BILANCIO 2021 IN GAZZETTA UFFICIALE


Tax credit affitti

Tax credit affitti fino ad aprile 2021 per strutture turistiche, agenzie di viaggio e tour operator

Le imprese turistico-ricettive potranno usufruire del Tax credit affitti per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e per gli affitti d’azienda, alle condizioni indicate dall’articolo 28 del decreto Rilancio, fino al 30 aprile 2021 in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.

Il tax credit affitti previsto per contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica viene prorogato per ulteriori quattro mesi dalla legge 178/2020 (legge di Bilancio per il 2021), aggiungendo quali soggetti beneficiari dell’estensione temporale anche le agenzie di viaggio e i tour operator. Per queste ultime e per le imprese turistico-ricettive il tax credit affitti spetta quindi per i mesi da marzo 2020 ad aprile 2021.

Al riguardo si rammenta che l’articolo 28 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) ha previsto un credito d’imposta generalizzato nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo imposta precedente al 19 maggio 2020, che hanno subito una diminuzione di almeno il 50% del fatturato o dei corrispettivi nel singolo mese di riferimento.

Per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, il tax credit affitti è pari al 30% dei relativi canoni sempre a fronte di una riduzione di almeno il 50% del fatturato.

Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente e per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura maggiorata del 50 per cento. Inoltre qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti con le rispettive percentuali del 60% e del 50 per cento.

Il comma 5 dell’articolo 28 del decreto Rilancio commisura il tax credit affitti all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento ai singoli mesi agevolati: da marzo a giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale da aprile a luglio.

Per le imprese turistico-ricettive il credito d’imposta è stato esteso fino al 31 dicembre 2020 dall’articolo 77 del decreto Agosto (Dl 104/2020), ricevendo l’assenso da parte della Commissione europea in data 28 ottobre 2020: pertanto per le imprese turistico-ricettive il credito spettava, in presenza del calo di fatturato, da marzo a dicembre 2020. Successivamente gli articoli 8 e 8-bis del decreto Ristori come risultante dalla legge di conversione (176/2020) hanno esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre il tax credit affitti per le imprese operanti nei settori individuati dai codice Ateco indicati nell’allegato 1 ovunque ubicati ovvero in sostanza ai settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, e a quelle dell’allegato 2 riferiti essenzialmente al commercio al dettaglio oltre alle agenzie di viaggio e tour operator purché con sede operativa nelle «zone rosse». Alla proroga dell’ultimo trimestre del 2020 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del Dl 34/2020.

Si allarga la cerchia dei beneficiari del tax credit affitti

Ora la legge di Bilancio proroga al 30 aprile 2021 la possibilità di usufruire del tax credit per le imprese turistico-ricettive ed aggiunge tra i potenziali beneficiari anche le agenzie di viaggio e i tour operator. Quest’ultima estensione può essere letta come se, in presenza del calo del fatturato richiesto dalla norma, le agenzie di viaggio e i tour operator possono usufruire del tax credit per i periodi che vanno dal mese di marzo 2020 sino al 30 aprile 2021 senza soluzione di continuità.

La relazione illustrativa alla legge di Bilancio non aiuta a comprendere ma si ritiene che con la modifica apportata direttamente nel comma 5 dell’articolo 28 del decreto Rilancio, inserendo anche le agenzie di viaggio e i tour operator, si sia voluto concedere a tali imprese, molto danneggiate dall’emergenza sanitaria, la possibilità di usufruire del tax credit per i mesi da marzo 2020 ad aprile 2021 purché in presenza delle condizioni richieste dalla norma.

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