Piano Transizione 4.0: quadro dei benefici in base Documento Programmatico di Bilancio
RAFFORZAMENTO DI PIANO TRANSIZIONE 4.0
Il piano Transizione viene prorogato e rafforzato. Quello che emerge dal Documento Programmatico di Bilancio è il quadro di un aumento deciso delle aliquote agevolative e dei massimali di spesa.
Si evince altresì una riduzione del periodo di compensazione in F24 ed essere introdotta l’opzione della cessione dei crediti d’imposta.
Il Piano Transizione 4.0 verrà esteso al 2021 e rimodulato. Come enunciato dal DPB, inviato alla Commissione Europea.
CREDITO D’IMPOSTA
Rafforzamento del credito d’imposta beni materiali 4.0 e innalzamento dei massimali di spesa.
Secondo la disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2020, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
– 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Secondo le prime notizie sul Piano Transizione , nel 2021 dovrebbero essere rimodulate le soglie di spesa. Rispetto alla disciplina si raddoppierebbe la spesa massima ammissibile. Dovrebbero essere previsti tre aliquote corrispondenti a tre tetti di spesa:
- I limite di spesa: investimenti fino a 4 milioni (in luogo degli attuali 2,5 milioni di euro). Il beneficio rimarrebbe al livello attuale del 40% del costo;
- II limite di spesa: investimenti tra 4 e 10 milioni (in luogo dell’attuale soglia tra 2,5 e 10 milioni di euro). Anche in tal caso, la misura del credito d’imposta sarebbe confermato al 20% del costo;
- III limite di spesa (nuovo rispetto alla disciplina vigente): investimenti tra 10 e 20 milioni. Il credito di imposta dovrebbe essere pari al 10% del costo.
CREDITO D’IMPOSTA BENI IMMATERIALI 4.0
Vi sarà una reimpostazione anche nel credito d’imposta dei beni materiali.
Stando alla legge di Bilancio 2021 il beneficio dovrebbe aumentare al 20% così come il tetto massimo di spesa che dovrebbe essere fissato a 1 milione.
CREDITO D’IMPOSTA BENI MATERIALI “GENERICI”
Non da meno è interessato il credito d’imposta per investimenti in beni materiali strumentali generici, non Industria 4.0, di cui al comma 188 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020.
Il beneficio fino al 31 dicembre 2020 si attesta al 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Stando al Piano Transizione, nel 2021 invece dovrebbe aumentare al 10% per le imprese con ricavi fino a 5 milioni di euro e potrebbe essere esteso ai beni immateriali “generici” (attualmente esclusi).
PIANO TRANSIZIONE 4.0: LE NOVITA’ POSSIBILI
Per tutti e tre i crediti d’imposta potrebbero cambiare anche le modalità di utilizzo.
Secondo la disciplina vigente, i bonus sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo per beni materiali 4.0 e “generici”, che si riducono a 3 per gli investimenti immateriali 4.0. L’utilizzo potrà partire a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti materiali ed immateriali 4.0.
In base alle prime ipotesi, nel 2021 potrebbe ridursi il periodo di compensazione e potrebbe essere introdotta l’opzione della cessione del credito.
FORMAZIONE 4.0 NEL PIANO TRANSIZIONE
La legge di Bilancio 2021 dovrebbe rinnovare anche il credito d’imposta per la formazione 4.0.
Secondo l’attuale disciplina dettata dai commi 210-207 della legge di Bilancio 2020, ai fini del calcolo del beneficio rileva il costo aziendale del personale dipendente impegnato nelle attività di formazione 4.0 sia come “discente” che come “docente” o “tutor”, limitatamente alle ore o alle giornate di formazione. Per il personale dipendente “docente” o “tutor” è previsto dal Piano Transizione un limite massimo di spesa ammissibile pari al 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
DL Ristori: le misure approvate dal Consiglio dei Ministri
La Bozza del DL Ristori che, nella seduta del 27 ottobre, ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei Ministri contiene misure di sostegno economico per le attività che hanno subito uno stop a causa delle misure anti-Covid previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020.
Il testo interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.
Vediamo in sintesi alcune delle misure previste, come elencate nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre:
1. DL Ristori: Contributi a fondo perduto
Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto, previste dal DL Ristori , con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10 per cento del calo del fatturato). Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.
L’importo del beneficio varierà dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio.
2. Proroga della cassa integrazione
Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte nel DL Ristori ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche. È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.
3. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali
Viene riconosciuto, nel DL Ristori, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021.
L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:
- al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.
4. Credito d’imposta sugli affitti secondo il DL Ristori
Il credito d’imposta sugli affitti, con il DL Ristori, viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.
5. Cancellazione della seconda rata IMU
La seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni.
6. Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo
Sono previste:
- una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo;
- la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.
7 Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti
Con questo DL Ristori VIENE stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti:
- 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator;
- 100 milioni per editoria, fiere e congressi;
- 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale;
- 400 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali.
8. Reddito di emergenza
Il DL Ristori prevede anche che a tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio, verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza.
9. Indennità da 800 euro per i lavoratori del settore sportivo
È riconosciuta un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). L’importo è aumentato da 600 a 800 euro.
10. Sostegno allo sport dilettantistico
Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.
Il Fondo viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2020 per l’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani.
11. Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca
Con DL Ristori viene istituito un fondo da 100 milioni di euro per sostenere le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura interessate dalle misure restrittive.
Il sostegno viene effettuato attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e a chi ha subito un calo del fatturato superiore al 25% nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019.
12. Salute e sicurezza
È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell’emergenza Coronavirus. Tra questi:
- lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia;
- l’istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing.
13. Giustizia
Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l’altro, si introducono disposizioni:
- per l’utilizzo di collegamenti da remoto per l’espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze;
- per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.
Contributo a fondo perduto: ristori ridotti per bar e ristoranti ma più alti per chi chiude
RISTORI RIDOTTO: FONDO PERDUTO E PROVVEDIMENTO DI EMERGENZA
Obiettivo Ristori Ridotto: erogare entro la metà di novembre 2020 di un contributo a fondo perduto per le attività più colpite.
Palazzo Chigi emana anticipatamente un nuovo provvedimento di emergenza. Il premier già da martedì 28 novembre ha anticipato con un nuovo provvedimento d’urgenza i ristori per le attività economiche che sono state limitate o direttamente chiuse con il Dpcm approvato nella notte di sabato e in vigore da lunedì 26 ottobre fino al 24 novembre.
L’idea di Patuaenelli e Gualtieri è quella di prevedere ristori veloci capaci di mettersi in moto su un doppio binario:
- un rimborso più elevato per quelle attività che da oggi dovranno sospendere del tutto la loro attività come cinema, sale gioco e scommesse, sale bingo, palestre, centri sportivi o piscine per citarne alcune
- un ristoro più ridotto per quelle attività obbligate a chiusure limitate come bar, ristoranti e pub che potranno operare dalle 5 del mattino fino alle ore 18 per i servizi al tavolo o al banco e proseguire otre la chiusura al pubblico solo con servizi di asporto.
La novità rispetto alla prima edizione del fondo perduto introdotta al decreto rilancio è che il ristoro sarà svincolato dalla perdita di fatturato e sarà erogato a tutte le attività coinvolte dalla nuova stretta anche con un volume di affari o di corrispettivi superiore a 5 milioni di euro. A selezionare le attività – «circa 350mila le imprese coinvolte», ha detto Gualtieri al Tg1 – questa volta, saranno i “codici ateco”.
MISURE PREVISTE DA RISTORI RIDOTTO
1. IMPRESE COLPITE: NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA RISTORI RIDOTTO
Fondo perduto: anche per fatturati oltre i 5 milioni, rimborso diretto. In arrivo un nuovo ristoro a fondo perduto che sarà svincolato dal calo del fatturato e potrà essere richiesto anche dalle attività produttive che hanno un volume di affari o di corrispettivi superiore a 5 milioni. Saranno circa 350mila le attività interessate che saranno individuate sulla base dei codici Ateco. Il ristoro sarà diretto per chi aveva già ottenuto quello previsto dal decreto Rilancio e sarà più alto per le attività chiuse e ridotto per chi sarà chiuso parzialmente.
2. AGEVOLAZIONI: TAX CREDIT SUGLI AFFITTI E STOP IMU
Ristori Ridotto comprendeBonus per ottobre e novembre, cancellata rata di dicembre. Nuovo credito di imposta per gli affitti commerciali per i mesi di ottobre, novembre. Anche qui ci si avvarrà del meccanismo utilizzato nei mesi precedenti e che prevede la possibilità di cessione del bonus al proprietario dei locali. Anche in questo caso la platea sarà allargata alle imprese con fatturato superiore a 5 milioni. Cancellata la seconda rata Imu, dovuta entro il 16 dicembre.
3. INTERVENTI UNA TANTUM: ALTRE MISURE VARIE
Tornano reddito di emergenza e i bonus per gli stagionali. Il pacchetto di aiuti cui stanno lavorando i ministri Gualtieri e Patuanelli prevede anche l’erogazione di una nuova indennità una tantum per gli stagionali del turismo , spettacolo e lavoratori dello sport. Previsti anche indennizzi per sostenere la filiera agro-alimentare indirettamente colpita dalle chiusure imposte e bar e ristoranti e una nuova mensilità del reddito di emergenza.
IO Lavoro: esonero contributivo per le assunzioni di lavoratori disoccupati
AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA
Incentivo IO Lavoro può partire. Di che cosa si tratta? Di una agevolazione contributiva per assunzioni a tempo indeterminato. Non vengono escluse anche:
- conversioni di rapporti a termine
- assunzione di soggetti disoccupati (o, nel caso di età superiore a 24 anni, di un soggetto svantaggiato)
Tali assunzioni devono esser state effettuate durante il 2020 (1 gennaio- 31 dicembre) in tutto il territorio nazionale.
Sono, al contrario, esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente nonché i contratti di apprendistato di primo e terzo livello.
L’incentivo consiste nell’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione (o trasformazione) nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile e non comprende:
- i premi e contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
MODALITA’
Con la circolare n. 124 del 2020 l’INPS ha rilasciato dettagli rilevanti riguardo “IO Lavoro”:
- L’INPS dovrà ricevere dal datore di lavoro una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, da aggiungere al modulo di istanza on-line “IO Lavoro”.
- Come funzionano le graduatorie? Le richieste che pervengono nei primi 10 giorni seguiranno l’ordine di assunzione anziché quello cronologico di presentazione dell’istanza.
- le richieste di ammissione all’agevolazione contributiva per le assunzioni con “IoLavoro” possono arrivare dopo otto mesi dai decreti ANPAL attuativi
IL LAVORATORE
- Il lavoratore assunto deve essere disoccupato ai sensi dell’articolo 19 del D. lgs. n. 150/2015 o dell’art. 4, comma 15-quater del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazione della legge n. 26/2019, e non deve aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.
- Qualora il lavoratore abbia un’età anagrafica superiore a 24 anni all’atto dell’assunzione o della trasformazione, è necessario altresì l’ulteriore requisito di essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
- Nel caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, l’unico requisito richiesto è quello di essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Naturalmente, tale ipotesi riguarda i soggetti che al momento della trasformazione abbiano un’età superiore a 24 anni.
MISURE STANZIATE PER REGIONE
L’incentivo è applicabile in tutto il territorio nazionale anche se le risorse stanziate sono differenti a seconda che la sede di lavoro del dipendente sia ubicata nelle seguenti regioni:
- Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia: 234 milioni
- Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio: 12,4 milioni
- Abruzzo, Molise e Sardegna: 83 milioni
CUMULI ED ESONERI
L’incentivo è cumulabile con l’esonero strutturale all’occupazione giovanile stabile previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti della legge n. 205/2017.
A tal proposito, l’INPS fornisce alcuni interessanti chiarimenti sulle modalità di cumulo.
Più specificamente, il datore di lavoro che intende cumulare le due agevolazioni, deve presentare l’istanza per il solo 50% e quindi potrà utilizzare il beneficio fino al massimale di 4.030 euro. L’altro 50% sarà oggetto di esonero parziale ai sensi della citata legge n. 205/2017 e quindi fino al massimale di 3000 euro annuo, da riproporzionare ed applicare su base mensile.
L’esonero contributivo è cumulabile con l’incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di cittadinanza previsto dall’articolo 8 del D.L. n. 4/2019.
COMPATIBILITA’ CON LA DISCIPLINA COMUNITARIA
L’incentivo costituisce un aiuto di Stato e pertanto il datore di lavoro che intende presentare istanza di accesso deve optare per uno dei seguenti regolamenti UE:
- Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”, nonché degli altri Regolamenti disciplinanti gli aiuti “de minimis” per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, che operano nel settore della pesca e nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (l’incentivo può essere fruito qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014).
La circolare INPS n. 124/2020 precisa che la scelta di uno dei due regolamenti UE indicati, riguarda le singole assunzioni agevolate.
Circolare attuativa dell'INPS su Decontribuzione SUD
INPS: IN COSA CONSISTE LA NUOVA CIRCOLARE
La nuova circolare INPS n. 122 del 22 ottobre 2020 esce per dare istruzioni su fruizione e gestione degli adempimenti amministravi connessi alla agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (cosiddetta Decontribuzione Sud).
Come conferma la circolare l’agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale dovuta dai datori di lavoro privati.
Per sede di lavoro, infatti, si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.
L’agevolazione in oggetto spetta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, previa autorizzazione della Commissione europea.
L’APPROVAZIONE DI BRUXELLES ALLA DECONTRIBUZIONE SUD
L’ok della Commissione europea è arrivato il 7 ottobre 2020, giudicando l’agevolazione idonea a supportare le imprese durante la pandemia. Ciò rilevando i seguenti dati:
- l’aiuto per ogni singola impresa non supererà i 120.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura e gli 800.000 euro per le imprese attive in tutti gli altri settori ammissibili;
- l’obbligo rispetto al quale è concesso il vantaggio a livello di contributi previdenziali deve essere sorto entro il 31 dicembre 2020.
DURANTA DELLA MISURA
Per quanto riguarda la durata della decontribuzione sud bisogna distinguere in due tipologie di intervento:
- il primo, opera nell’immediato ovvero nel trimestre ottobre-dicembre 2020
- il secondo, di prospettiva, è previsto per il periodo 2021-2029. L’obiettivo a medio-lungo termine è di favorire la riduzione dei divari territoriali.
L’operatività del secondo intervento, non legato al contenimento del covid-19 è delegato all’emanazione di un Dpcm, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, avente lo scopo di individuare le modalità e il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico.
CHI PUO’ ACCEDERE AL CONTRIBUTO?
tutti i datori di lavoro con dipendenti impiegati nelle regioni:
- Abruzzo;
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sardegna;
- Sicilia
Sono esclusi, invece, i datori di lavoro del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.
Queste sedi di lavoro agevolate sono riferibili alle regioni che, nel 2018, presentavano un prodotto interno lordo pro capite:
- inferiore al 75% della media EU27;
- compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
IMPORTI
La norma INPS in trattazione non prevede un limite individuale di importo all’esonero. Pertanto, lo sgravio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile.
Quanto rilasciato dall’INPS è da annettersi al “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863).
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