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MIMIT: nuove regole sullo scambio di informazioni tra Ministero e AdE per i controlli sul credito d'imposta R&S

È stato pubblicato sul sito del MIMIT il Decreto Direttoriale 22 luglio 2025, che disciplina le modalità e i termini per lo scambio di comunicazioni e informazioni tra il Ministero stesso e l’Agenzia delle Entrate. L'obiettivo è rafforzare le attività di vigilanza e controllo sulle certificazioni relative al credito di imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, come previsto dal D.P.C.M. del 15 settembre 2023.

Le novità del decreto direttoriale MIMIT AdE

Il decreto stabilisce le procedure tecniche e operative con cui le due amministrazioni si scambieranno i dati riguardanti i certificatori e le certificazioni. Questo sistema è pensato per intensificare i controlli incrociati e fornire una maggiore sicurezza operativa a tutti gli addetti ai lavori coinvolti nel processo di certificazione. Gli allegati al decreto definiscono nel dettaglio gli adempimenti necessari per la corretta applicazione delle disposizioni.

Obiettivi della collaborazione tra MIMIT e Agenzia delle Entrate

Grazie all'incrocio sistematico dei dati, il MIMIT e l'Agenzia delle Entrate avranno a disposizione informazioni costantemente aggiornate che permetteranno di coordinare in modo più efficace le rispettive attività di controllo. Uno dei principali vantaggi di questa nuova sinergia è la prevenzione di valutazioni contrastanti sulla stessa fattispecie, garantendo così più certezza e trasparenza per le imprese che usufruiscono degli incentivi.

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Fonte: DD 22 luglio 2025 e relativi allegati


Martina Moretti

Martina è la content writer specializzata nel settore della finanza che cura il blog di Golden Group. Scrive dal 2015 di credito e finanza e si occupa oggi in particolare di finanza agevolata: contributi a fondo perduto, bandi europei e agevolazioni per le imprese, che traduce in contenuti chiari e affidabili per imprese e professionisti.


Bando Regione Piemonte imprese turistico-ricettive

Regione Piemonte: bando a fondo perduto per imprese turistico-ricettive che investono in miglioramento e qualificazione

La Regione Piemonte ha stanziato 15.870.000,00 euro per sostenere le imprese turistico-ricettive attraverso un bando apposito che eroga contributi a fondo perduto. L’obiettivo della misura è supportare progetti di miglioramento e qualificazione delle strutture, l’aumento dei posti letto, l’offerta di servizi aggiuntivi come aree per famiglie e bambini, l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico.

A chi è rivolto il bando della Regione Piemonte per imprese turistico-ricettive

Possono beneficiare dell’incentivo le piccole e medie imprese (PMI) del settore turistico che alla data di presentazione della domanda gestiscono, anche in modo indiretto, una delle seguenti strutture ricettive situate in Piemonte:

  • Alberghiero: albergo, albergo diffuso, condhotel, residenza turistico-alberghiera;
  • Extra-Alberghiero: B&B, affittacamere, locande, residenze di campagna, case e appartamenti per vacanze, residence;
  • Strutture ricettive rurali: agriturismi che offrono ospitalità in alloggi o camere;
  • Complessi ricettivi all’aperto: campeggi, glamping, villaggi turistici;
  • Strutture ricettive alpinistiche: rifugi alpini ed escursionistici.

Sono ammesse anche le imprese di nuova costituzione, a condizione che l'intervento sia finalizzato all'avvio dell'attività ricettiva, da dimostrare in fase di rendicontazione finale tramite SCIA o altro titolo abilitativo.

Quali sono le spese ammissibili per le imprese turistico-ricettive

Le spese ammesse al contributo sono esclusivamente quelle relative a progetti di investimento e non per materiali di consumo. Sono quindi finanziabili interventi di riqualificazione degli spazi interni ed esterni destinati all'accoglienza. È importante sottolineare che è escluso l'acquisto del terreno o dell'immobile oggetto dell'intervento. Saranno considerate ammissibili solo le spese sostenute in data successiva alla presentazione della domanda di contributo.

Come funziona il contributo bando Regione Piemonte

L’agevolazione prevista dal bando per imprese turistico-ricettive della Regione Piemonte consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili, con un limite massimo di 60.000,00 euro per beneficiario. Per poter accedere al contributo, l'investimento minimo deve essere di almeno 10.000,00 euro, al netto dell’IVA.

Come fare domanda per il bando Regione Piemonte

Le domande per il bando Regione Piemonte per le imprese turistico-ricettive sono già aperte e possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 30 settembre 2025. La selezione dei progetti avverrà tramite una procedura valutativa a graduatoria.

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Fonte: regione.piemonte.it


Martina Moretti

Martina è la content writer specializzata nel settore della finanza che cura il blog di Golden Group. Scrive dal 2015 di credito e finanza e si occupa oggi in particolare di finanza agevolata: contributi a fondo perduto, bandi europei e agevolazioni per le imprese, che traduce in contenuti chiari e affidabili per imprese e professionisti.


Credito imposta R&S controlli AdE

Come funzionano i controlli sul Credito di imposta R&S 2015-2019: le ultime novità

Il Credito d’Imposta per Ricerca e Sviluppo, relativo al quinquennio 2015-2019, rappresenta una delle agevolazioni più significative degli ultimi anni per il tessuto imprenditoriale italiano. Sebbene il periodo di riferimento sia ormai concluso, la sua eredità è oggi più viva che mai, manifestandosi in una massiccia ondata di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. Per molte imprese, ciò che sembrava un capitolo chiuso si è trasformato in una fonte di preoccupazione e contenzioso.

Questo articolo si propone di fare luce sulle dinamiche di questi accertamenti, analizzando le cause scatenanti, i punti nevralgici del dibattito e, soprattutto, le più recenti novità normative e giurisprudenziali che stanno finalmente delineando un percorso di maggiore certezza per le aziende.

L'origine del contenzioso: un’incertezza normativa all'origine dei controlli

Per comprendere il fenomeno attuale, è indispensabile partire da un dato numerico eloquente. Una relazione della Corte dei Conti ha messo in luce una profonda discrepanza tra gli stanziamenti previsti dal MEF per la misura e gli importi effettivamente compensati dalle imprese. A fronte di una previsione di spesa di circa 1,2 miliardi per il 2018 e 2019, i dati dell’Agenzia delle Entrate hanno registrato compensazioni per quasi 2,7 e 3,3 miliardi rispettivamente. Questa sproporzione ha inevitabilmente acceso un faro sulla misura, innescando, a partire dal 2021, i cosiddetti "controlli a tappeto".

Tuttavia, attribuire la causa di questo scenario a un abuso generalizzato da parte delle imprese sarebbe una lettura superficiale. Le radici del problema affondano in un terreno molto più complesso: le "difficoltà tecniche e le incertezze" che hanno contraddistinto la disciplina fin dalla sua origine. Lo stesso legislatore, nell'introdurre successive misure correttive, ha implicitamente ammesso questa ambiguità di fondo, un’incertezza che ha creato un vasto spazio interpretativo, divenuto oggi il principale campo di battaglia tra Fisco e contribuenti.

Il campo di battaglia interpretativo: le radici normative dell'incertezza

La normativa originaria (D.L. 145/2013) definiva un perimetro applicativo molto ampio. Potevano accedere all'agevolazione tutte le imprese, a prescindere da forma giuridica o settore, che svolgessero attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale. Quest'ultimo, in particolare, includeva lavori per la realizzazione di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.

Il punto di svolta si è verificato a partire dal 2018. Una serie di interventi di prassi, inaugurati da una circolare del MISE, hanno introdotto un'interpretazione significativamente più restrittiva, basata sul Manuale di Frascati dell'OCSE.

Questo nuovo orientamento ha iniziato a esigere il soddisfacimento di criteri molto più stringenti, tra cui spiccava la necessità di una "novità assoluta": il progetto non doveva essere semplicemente innovativo per l'azienda, ma doveva rappresentare un avanzamento per l'intero mercato di riferimento. Questa evoluzione interpretativa, avvenuta dopo che molte imprese avevano già fruito del credito, ha gettato le basi per la maggior parte delle contestazioni odierne.

La procedura di controllo e il primo nodo cruciale: il parere tecnico del MISE

Quando l'Agenzia delle Entrate avvia una verifica sul Credito R&S, la sua analisi si biforca. Da un lato, esamina gli aspetti fiscali e documentali (corretta imputazione dei costi, certificazione contabile). Dall'altro, per la valutazione prettamente tecnica – ovvero, stabilire se l'attività si qualifichi come vera R&S – si rivolge spesso al Ministero dello Sviluppo Economico (oggi MIMIT) per un parere tecnico.

Proprio su questo passaggio si è acceso un intenso dibattito giurisprudenziale. Il parere del Ministero è un atto facoltativo o un presupposto indispensabile per la legittimità dell'accertamento? Le Corti di Giustizia Tributaria hanno offerto risposte divergenti.

Secondo un orientamento favorevole al contribuente (es. CGT Ancona, n. 392/2021), la richiesta di parere non è una "mera possibilità", ma una "necessità". L'Agenzia, priva delle competenze tecniche specifiche, non può esercitare autonomamente una discrezionalità così specialistica e deve obbligatoriamente avvalersi dell'organo tecnico preposto. Un atto di recupero emesso senza questo parere preliminare sarebbe, secondo questa tesi, illegittimo.

Di contro, un altro filone giurisprudenziale (es. CGT Piemonte, n. 658/2025) sposa una lettura letterale della norma, la quale afferma che l'Agenzia "può richiedere" il parere. Tale formulazione qualificherebbe l'incombente come una "mera facoltà", il cui mancato esercizio non determina alcuna nullità dell'atto impositivo.

La controversia sul "Manuale di Frascati": un requisito retroattivo?

Il secondo, e forse più importante, fronte di scontro riguarda la legittimità dell'applicazione del Manuale di Frascati come metro di giudizio per gli anni 2015-2019. Le imprese, supportate da numerose sentenze, hanno sollevato diverse obiezioni dirimenti.

In primo luogo, il Manuale di Frascati non era mai stato richiamato esplicitamente dalla normativa primaria dell'epoca. La sua applicazione, pertanto, appare come un'introduzione postuma di un requisito non previsto dalla legge. A rafforzare questa tesi, una sentenza della CGT di Bologna (n. 549/2022) ha sottolineato come, al tempo dei fatti, non esistesse una traduzione ufficiale giurata in italiano del manuale, creando un "vulnus di conoscenza" che impediva ai contribuenti di conformarsi a un testo formalmente inaccessibile.

Inoltre, come evidenziato dalla CGT Lombardia (sent. n. 1482/2025), il criterio della "novità in senso assoluto" promosso dal Manuale di Frascati 2015 risulta incoerente con il dettato normativo domestico, che agevolava espressamente anche il "miglioramento" di prodotti e processi esistenti. La stessa sentenza ha rilevato che, semmai, il riferimento corretto sarebbe dovuto essere al Manuale di Frascati 2002, vigente all'epoca e portatore di un concetto di novità più blando ("apprezzabile elemento di novità" per l'impresa).

Un caso emblematico di questa confusione è quello del settore moda. Inizialmente, nel 2017, il MISE aveva riconosciuto l'ammissibilità delle spese per la realizzazione di nuovi campionari. Successivamente, nel 2022, una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate ha escluso il settore, ritenendo le sue innovazioni (forme, colori, design) non finalizzate al superamento di un ostacolo scientifico o tecnologico. Recentemente, però, la giurisprudenza di merito (es. CGT Lombardia n. 2660/11/24) è tornata a dare ragione alle imprese, annullando accertamenti basati su un'errata esclusione settoriale e sulla mancanza del parere preliminare del MISE.

Le conseguenze dell'accertamento: la differenza tra credito "non spettante" e "inesistente"

Comprendere la distinzione tra credito "non spettante" e "inesistente" è fondamentale, poiché le conseguenze per l'impresa sono drasticamente diverse.

  • Credito non spettante: Si ha quando il credito, pur esistente nella sua base, viene utilizzato in misura superiore al dovuto o in violazione delle modalità previste. La sanzione è del 30% e il termine di decadenza per l'accertamento è di 5 anni.
  • Credito inesistente: Si configura quando mancano, in tutto o in parte, i presupposti costitutivi del credito. In questo caso la sanzione schizza a una forbice tra il 100% e il 200%, e il termine di decadenza si allunga a 8 anni.

Per lungo tempo, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la mancanza del requisito di "novità assoluta" (desunto dal Manuale di Frascati) rendesse il credito tout court inesistente. Una posizione che esponeva le aziende a rischi enormi.

La svolta è arrivata con un recente Atto di Indirizzo del MEF. Questo documento ha finalmente chiarito che un credito si considera "inesistente" solo quando mancano i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento (legge primaria o decreti attuativi da essa richiamati). Al contrario, manuali tecnici o altre fonti di dettaglio non esplicitamente richiamate dalla normativa non possono definire i presupposti costitutivi del credito.

La conclusione è di portata rivoluzionaria: un credito contestato per il difetto di "ulteriori elementi o qualità individuate da fonti tecniche di dettaglio non specificamente richiamate" – come appunto il requisito di novità del Manuale di Frascati – si qualifica come "non spettante" e non come "inesistente". Questo sposta la contestazione nell'alveo della sanzione del 30%, offrendo una prospettiva radicalmente diversa e più equa per le imprese in buona fede.

Gli strumenti di tutela e regolarizzazione per l’impresa

Di fronte a questo scenario complesso, il legislatore ha messo a disposizione delle imprese due potenti strumenti di gestione e mitigazione del rischio.

  1. Riversamento Spontaneo: Si tratta di una procedura di sanatoria (la cui ultima scadenza è fissata al 30 luglio 2024) che permette alle imprese di restituire volontariamente il credito d'imposta indebitamente compensato. Il grande vantaggio è la totale esclusione di sanzioni e interessi, oltre alla non punibilità per il reato di indebita compensazione. È la soluzione ideale per chi, alla luce delle nuove interpretazioni, ritiene la propria posizione a rischio.
  2. Certificazione R&S: Introdotta dal Decreto Semplificazioni del 2022, è uno strumento potentissimo con finalità sia preventive che a posteriori. Permette alle imprese di richiedere a un soggetto terzo qualificato e accreditato una certificazione che attesti la conformità tecnica dei propri progetti alla disciplina agevolativa. Tale certificazione, una volta rilasciata, è vincolante per l'amministrazione finanziaria e rende nullo un eventuale successivo atto di recupero che contesti la qualificazione tecnica delle spese.

Verso una maggiore certezza del diritto

Il percorso del Credito d'Imposta R&S 2015-2019 è stato un viaggio dall'ambiguità normativa a una progressiva, e talvolta sofferta, definizione di confini più certi. Le recenti sentenze e, soprattutto, il fondamentale Atto di Indirizzo del MEF, hanno fornito chiarimenti essenziali, ridimensionando l'impatto sanzionatorio per le contestazioni di natura puramente interpretativa.

L'esperienza di questi anni di controlli massivi lascia una lezione indelebile per ogni impresa che si approccia alla finanza agevolata: la documentazione è sovrana. Una relazione tecnica solida e autoconsistente, unita a una rendicontazione contabile impeccabile, costituisce la prima e più invalicabile linea di difesa. Affidarsi a consulenti specializzati come quelli di Golden Group è una necessità per trasformare la complessità normativa in un'opportunità di crescita sicura e consapevole.

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Martina Moretti

Martina è la content writer specializzata nel settore della finanza che cura il blog di Golden Group. Scrive dal 2015 di credito e finanza e si occupa oggi in particolare di finanza agevolata: contributi a fondo perduto, bandi europei e agevolazioni per le imprese, che traduce in contenuti chiari e affidabili per imprese e professionisti.


bando Unioncamere Emilia-Romagna per la parità di genere

Emilia-Romagna: nuovo bando Unioncamere per la certificazione della parità di genere

Unioncamere Emilia-Romagna ha pubblicato un nuovo bando per sostenere le imprese e i professionisti nell'ottenimento della certificazione della parità di genere UNI/PDR 125:2022. Con una dotazione finanziaria complessiva di 800.000 euro, l'iniziativa mira a promuovere una cultura aziendale inclusiva e a ridurre il divario di genere.

Beneficiari del bando Emilia-Romagna per la parità di genere

Possono accedere al bando le imprese di qualsiasi dimensione e forma giuridica e i liberi professionisti, sia ordinistici che non ordinistici. I requisiti essenziali includono: per le imprese, essere regolarmente costituite, attive, iscritte al REA e avere un’unità locale in Emilia-Romagna; per i professionisti, avere domicilio fiscale in Emilia-Romagna e partita Iva attiva.

Sono escluse le attività dei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. Inoltre, non possono beneficiare del contributo i soggetti che prestano servizi di consulenza e assistenza per la certificazione della parità di genere.

Contributi e spese ammissibili del bando per la parità di genere

Il bando prevede un cofinanziamento pari all’80% della spesa ammessa, con un contributo massimo di 12.000 euro per beneficiario. Tale importo è così ripartito:

  • Fino a 6.000,00 euro per coprire i costi di consulenze specialistiche e servizi di assistenza tecnica. Questi servizi includono l'analisi dei processi aziendali per identificare i gap rispetto alla norma UNI/PDR 125:2022, l'implementazione del sistema di gestione e la preparazione alla verifica.
  • Fino a 6.000,00 euro per i costi di ottenimento della certificazione vera e propria, rilasciata da Organismi di Certificazione accreditati.

È importante sottolineare che il bando supporta l'acquisizione della certificazione della parità di genere ex novo e non sono previsti contributi per il mantenimento di certificazioni già ottenute.

Come presentare domanda per il bando Unioncamere Emilia-Romagna

Le domande di contributo per il bando sono aperte dalle ore 12:00 del 15 luglio 2025 e potranno essere presentate fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2025 attraverso una procedura a sportello.

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Fonte: Unioncamere Emilia Romagna (ucer.camcom.it)


Martina Moretti

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modello OT23 INAIL 2026

INAIL, pubblicato il nuovo modello OT23 per l’anno 2026

Sul sito dell’INAIL è stato pubblicato il nuovo modello OT23 per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell’anno 2026. Il modulo si rivolge alle aziende che nel corso del 2025 hanno realizzato interventi volti a migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dagli obblighi di legge.

Come usare il modello OT23 2026 dell’INAIL

Il modulo di domanda INAIL modello OT23, che ricalca in gran parte quello dell’anno precedente, è articolato in 71 interventi suddivisi in sei sezioni principali:

  • SEZIONE A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
  • SEZIONE B: Prevenzione del rischio stradale;
  • SEZIONE C: Prevenzione delle malattie professionali;
  • SEZIONE D: Formazione, addestramento, informazione;
  • SEZIONE E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
  • SEZIONE F: Gestione delle emergenze e DPI.

Sono previste due tipologie di interventi: quelli di tipo “A”, più onerosi, e quelli di tipo “B”. Per poter presentare la domanda, l’azienda deve aver realizzato un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.

Gli interventi possono essere realizzati su una o più PAT (posizione assicurativa territoriale), ad eccezione di quelli della sezione E e dell’intervento F-5, che devono interessare tutte le PAT aziendali. Alcuni interventi, contrassegnati dalla lettera P (pluriennale), possono essere validi per più anni.

A quanto ammonta la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione

L’agevolazione consiste in uno sconto sul premio assicurativo INAIL, la cui misura varia in base alle dimensioni dell’azienda. La riduzione è in misura fissa dell’8% per le PAT con meno di due anni di attività.

Per le PAT con più di due anni di attività, la riduzione del tasso è variabile in relazione al numero di lavoratori-anno del triennio, secondo le seguenti percentuali:

  • 28% fino a 10 lavoratori-anno;
  • 18% da 10,01 a 50 lavoratori-anno;
  • 10% da 50,01 a 200 lavoratori-anno;
  • 5% oltre i 200 lavoratori-anno.

Come fare domanda con il modello OT23 per l’anno 2026

La domanda per ottenere la riduzione del tasso per prevenzione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi online del portale INAIL, compilando l’apposito modello OT23 entro il termine ultimo del 28 febbraio 2026.

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Fonte: inail.it


Martina Moretti

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