ristorazione collettiva

Ristorazione Collettiva: in arrivo il Fondo Perduto, domande da Giugno 2022

Ristorazione Collettiva: in arrivo il Fondo Perduto con presentazione domande da Giugno 2022.

Ristorazione Collettiva: in arrivo il Fondo Perduto con presentazione domande da Giugno 2022.

Nel provvedimento relativo alla Ristorazione Collettiva, pubblicato il 3 maggio 2022, vengono definite le informazioni, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

Beneficiari.

Le imprese beneficiarie del provvedimento Ristorazione Collettiva alla data di presentazione dell'istanza devono:

  1. Risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
  2. Avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;
  3. Presentare un ammontare dei ricavi nell'anno 2019 generato per almeno il 50% dai corrispettivi per i contratti di ristorazione collettiva;
  4. Non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  5. Non essere già in difficoltà al 31 dicembre  2019; tale questa condizione non si applica alle microimprese  e piccole imprese, purché le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Specifiche del contributo.

Secondo il provvedimento possono beneficiare degli aiuti le imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva che, nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15% rispetto al fatturato del 2019.

Le risorse saranno ripartite in uguale misura tra tutte le imprese richiedenti e saranno ammissibili fino al raggiungimento di un importo del contributo di 10 mila euro.

Per imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva si intendono le imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato. A titolo esemplificativo imprese che offrono servizi di ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive, la cui attività è individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007: 

    1. 56.29.10 per le mense;
    2. 56.29.20 per catering continuativo su base contrattuale.

Infine il contributo è soggetto alla autorizzazione della Commissione Europea.

Tempistiche di presentazione della domanda.

L’istanza per il contributo a fondo perduto per mense e catering, noto anche come fondo per la ristorazione collettiva, dovrà essere predisposta in modalità elettronica mediante procedure rese disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. La domanda dovrà essere presentata dal 6 al 20 giugno, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Infine la richiesta potrà essere trasmessa direttamente dal richiedente o altrimenti tramite un intermediario.

Per ulteriori dettagli consulta il sito dell'Agenzia delle Entrate oppure resta aggiornato attraverso la sezione dedicata sul nostro blog!

 


tax credit imprese agricole

Tax credit imprese agricole e agroalimentari: in arrivo alcune novità

Novità in ambito della tax credit imprese agricole e agroalimentari.

Per ciò che concerne gli investimenti realizzati nel 2021, l'Agenzia delle Entrate ha emesso provvedimento nel quale ha chiarito che la comunicazione delle spese ammissibili dovrà essere inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022.

Pertanto, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia stabilirà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Un successivo provvedimento riguardante la tax credit per imprese agricole renderà nota la percentuale dei crediti fruibili.

Il tax credit imprese agricole, o credito d’imposta, potrà essere utilizzato dai beneficiari esclusivamente in compensazione.

Il credito d'imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentare spetterà nella misura del 40 per cento dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50 mila euro, in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Nello specifico, per le imprese che si occupano di produzione primaria di prodotti agricoli, le disposizioni della tax credit si applicano alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, in caso di grandi imprese, oppure alle condizioni stabilite dall’articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in caso di piccole e medie imprese.
La tax credit imprese agricole prevede che per le aziende di piccole e medie dimensioni, invece, le disposizioni del comma 131 si applicano alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Il regime di aiuto è stato pubblicato dalla Commissione europea con numero di caso SA.102630.
Il provvedimento della tax credit imprese agricole, adottato ai sensi del citato comma 131, va a stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa, e approva il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’Agenzia delle entrate per beneficiare del credito.
La comunicazione delle spese ammissibili dovrà essere inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.
Nello specifico, grazie alla tax credit imprese agricole sono agevolabili le spese sostenute per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche che abbiano l'obiettivo di potenziare il commercio elettronico, migliorare le potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, e creare, ove occorra, depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi, favorendo la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:
  • Dotazioni tecnologiche;
  • Software;
  • Progettazione e implementazione;
  • Sviluppo database e sistemi di sicurezza.
Per ulteriori dettagli sul tema della tex credit imprese agricole e agroalimentari contatta Golden Group e resta aggiornato sul nostro blog!

decreto ucraina

Decreto Ucraina: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Ucraina

Novità fiscali del decreto Ucraina

Tra le modifiche introdotte dal Decreto Ucraina in ambito fiscale ritroviamo:

  • Bonus carburante ai dipendenti (art. 2) - Estensione a tutti i datori di lavoro privati (quindi anche ai professionisti e agli studi professionali), della possibilità, inizialmente esclusivamente alle aziende private, di cedere ai propri dipendenti a qualsiasi titolo buoni benzina o titoli analoghi, i quali, per l’anno 2022, nel limite di 200 euro per lavoratore, non sono imponibili ai sensi dell’art. 51, c. 3, TUIR;
  • Credito di imposta rimanenze di magazzino (articolo 10-sexies). L’agevolazione è ora utilizzabile, esclusivamente in compensazione, nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione. Prima della modifica, invece, il credito di imposta poteva essere compensato nel solo periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
  • Sospensione fino al 16 novembre 2022 per i gestori di teatri e sale da concerto dei versamenti fiscali dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (articolo 22-bis);
  • Proroga a 60 giorni del termine per il pagamento degli avvisi bonari notificati fino al 31 agosto 2022 (articolo 37-quater).

Credito d'imposta

I vari crediti d'imposta previsti non sono stati modificati, al momento di conversione del decreto in legge.

Pertanto, con il Decreto ucraina è stato confermato il credito d'imposta alle imprese turistico ricettive nella misura del 50% dell'importo dell’IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021.

Il credito d'imposta sarà riconosciuto purchè sussistano le seguenti condizioni:

  • I relativi proprietari devono essere anche gestori delle attività esercitate;
  • I soggetti indicati devono aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Per i crediti di imposta alle imprese non energivore, gasivore e non gasivorele correzioni non derivano dalla legge di conversione, ma dal decreto Aiuti (art. 2, D.L. n. 50/2022), che ha aumentato:

  • Dal 20 al 25% il bonus per il gas naturale acquistato dalle imprese NON gasivore;
  • Dal 20% al 25% il bonus per il gas naturale acquistato dalle imprese gasivore;
  • Dal 12 al 15% il bonus per l’energia elettrica acquistata dalle imprese NON energivore.

Il credito d'imposta a favore delle imprese agricole e della pesca per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività non ha subito modifiche.

Superbonus 110% e bonus edilizi minori

Una nuova condizione è stata introdotta dall'articolo 10bis. Infatti il Decreto Ucraina prevede che per avvalersi degli incentivi fiscali relativi ai lavori edilizi che danno diritto al superbonus del 110% e a quelli in riferimento ai quali è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sul corrispettivo.

All’articolo 23-bis viene messa in luce la disposizione che, a partire dai lavori avviati dopo il 27 maggio 2022, subordina il riconoscimento di determinati benefici fiscali (superbonus, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, sanificazione degli ambienti di lavoro, sconto sul corrispettivo o cessione del credito, bonus mobili, bonus verde, bonus facciate) all’indicazione, nell’atto di affidamento degli interventi, che gli stessi siano eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative, dato da riportare anche nelle fatture emesse in relazione ai lavori eseguiti.

Questa condizione del Decreto Ucraina si applica alle opere di importo complessivamente superiore a 70 mila euro, fermo restando che l’obbligo riguarda esclusivamente i lavori edili.

Novità in materia di lavoro

Con il Decreto Ucraina sono confermate invece le disposizioni relative:

  • Alle misure in materia di trattamenti di integrazione salariale (articolo 11);
  • Alla decontribuzione per l’assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi (articolo 12).

Garanzie fondo PMI

Con il Decreto Aiuti entra in vigore anche la proroga del periodo di preammortamento per i prestiti garantiti dal Fondo PMI:

  • Di importo non superiore a 30.000 euro: il rimborso della quota capitale non potrà iniziare prima di 30 mesi (invece di 24 mesi);
  • Di importo superiore a 25.000 euro: per i finanziamenti, il cui termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022, l'anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a 6 mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali.