Nuovo Testo unico delle imposte sui redditi

Nuovo Testo unico delle imposte sui redditi: ecco cosa cambia per le imprese

Approda nell'ordinamento italiano il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto legislativo n. 117 del 19 giugno 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2026. Il provvedimento entra in vigore il 4 luglio 2026, il giorno successivo alla pubblicazione, ma le nuove disposizioni, con i relativi riferimenti, si applicheranno soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2027.
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Nuovo Testo unico delle imposte sui redditi: un'operazione di riordino normativo

Nel testo sono confluite le disposizioni in materia di imposte sui redditi precedentemente contenute nel testo unico approvato con DPR n. 917/1986 (il cosiddetto TUIR) e in altri corpi normativi. Il legislatore ha attualizzato il testo dove necessario e introdotto norme di coordinamento per adeguarlo alle modifiche intervenute e armonizzarlo con il resto dell'ordinamento, senza alterarne la portata applicativa.

Il Nuovo Iperammortamento entra nell'articolo 364

Nel Capo IV, articolo 364, confluisce anche la nuova Transizione 5.0 (il cosiddetto Nuovo Iperammortamento), introdotta dai commi 427-436 dell'articolo 1 della legge 199/2025. I contenuti tecnici sono confermati: cambia soltanto il rinvio agli allegati, con l'allegato IV (beni materiali) e l'allegato V (beni immateriali) che diventano rispettivamente allegati E e F del Testo unico.

Dal 1° gennaio 2027, i richiami ai «commi 427-436 legge 199/2025» presenti nella prassi dell'Agenzia delle Entrate, nelle guide GSE e nella documentazione contrattualistica si leggeranno come rinvii all'articolo 364 del Testo unico.

Il regime transitorio per il Nuovo Iperammortamento

Il passaggio richiede attenzione sul piano dei riferimenti normativi. Le comunicazioni preventive e di conferma trasmesse al GSE nel 2026 restano ancorate alla legge 199/2025. Le comunicazioni di completamento trasmesse tra il 2027 e il 15 novembre 2028 operano invece nel quadro dell'articolo 364. Anche perizie e certificazioni sottoscritte nel biennio dovranno coordinare i richiami: fonte originaria per i beni acquisiti fino al 31/12/2026 e articolo 364 per quelli successivi.
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Perché il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi è rilevante per le imprese

Al di là del riordino formale, il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi ridisegna la mappa dei riferimenti che imprese e professionisti utilizzano ogni giorno. Aggiornare per tempo perizie, contratti e procedure interne sarà essenziale per evitare disallineamenti a partire dal 2027.

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Fonte: ntplusfisco.ilsole24ore.com


Martina Moretti

Martina è la content writer specializzata nel settore della finanza che cura il blog di Golden Group. Scrive dal 2015 di credito e finanza e si occupa oggi in particolare di finanza agevolata: contributi a fondo perduto, bandi europei e agevolazioni per le imprese, che traduce in contenuti chiari e affidabili per imprese e professionisti.


Avviso Efficienza Energetica 2026 Umbria

Avviso Efficienza Energetica 2026: dall'Umbria 8 milioni per gli investimenti green delle imprese

È stato pubblicato l'Avviso Efficienza Energetica 2026, la misura gestita da Gepafin che mette a disposizione una dotazione di 8 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle imprese finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti sul territorio della Regione Umbria.
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Chi può partecipare all'Avviso Efficienza Energetica 2026

Possono presentare domanda le Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese che hanno (o intendono trasferire) un'unità produttiva in Umbria. Sono ammessi quasi tutti i settori di attività economica, con l'esclusione di alcuni ambiti specifici come agricoltura, attività finanziarie e immobiliari e produzione di energia.

Come funziona il contributo

La misura prevede un finanziamento agevolato al tasso fisso dell'1,00%, con una durata di 72 mesi più 12 mesi di preammortamento. L'importo erogabile varia in base alla dimensione aziendale:

  • 80% dell'investimento ammesso per Micro e Piccole Imprese;
  • 60% per le Medie Imprese;
  • 50% per le Grandi Imprese.

A conclusione e rendicontazione dell'investimento è prevista una remissione parziale del debito fino al 50%, che si traduce di fatto in un contributo a fondo perduto sull'importo finanziato.

Importi ammissibili e interventi finanziabili

L'investimento complessivo deve essere compreso tra 25.000 e 250.000 euro per le PMI, mentre per le Grandi Imprese il tetto massimo sale a 500.000 euro. Sono finanziabili i progetti che garantiscono soglie minime di risparmio energetico, tra cui:

  • interventi per la riduzione dei consumi termici ed elettrici (pompe di calore, illuminazione LED, sostituzione di motori e inverter);
  • efficientamento del ciclo produttivo con la sostituzione di macchinari obsoleti;
  • interventi sull'involucro edilizio (coibentazione, cappotto, sostituzione degli infissi).

Tra le spese riconosciute rientrano l'acquisto e l'installazione dei macchinari, le opere edili connesse e le spese di progettazione tecnica, queste ultime ammesse fino al 10% dei costi materiali e con un limite di 15.000 euro.
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Come fare domanda per l'Avviso Efficienza Energetica 2026

Le domande dell'Avviso Efficienza Energetica 2026 saranno valutate con una procedura a sportello, in ordine cronologico, previo raggiungimento di un punteggio tecnico minimo di 25 punti. Lo sportello online aprirà alle ore 12:00 del 4 settembre 2026 e si chiuderà alle ore 12:00 del 31 dicembre 2026.

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Fonte: gepafin.it


Martina Moretti

Martina è la content writer specializzata nel settore della finanza che cura il blog di Golden Group. Scrive dal 2015 di credito e finanza e si occupa oggi in particolare di finanza agevolata: contributi a fondo perduto, bandi europei e agevolazioni per le imprese, che traduce in contenuti chiari e affidabili per imprese e professionisti.


Iperammortamento 2026 comunicazioni conferma investimenti

Nuovo Iperammortamento 2026: al via le comunicazioni di conferma degli investimenti

Il MIMIT ha reso noto di aver firmato il decreto direttoriale che dà avvio, dal 21 luglio 2026, alla presentazione delle comunicazioni di conferma dell'investimento previste dal nuovo Iperammortamento 2026, la misura che dà continuità al Nuovo Piano Transizione 5.0. La funzionalità è già operativa sulla piattaforma informatica gestita dal GSE, attraverso cui transita l'intero iter telematico dell'agevolazione.
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Chi può inviare la comunicazione di conferma

Possono procedere le imprese che hanno ricevuto esito positivo della comunicazione preventiva. Accedendo all'Area Clienti del sito del GSE, queste imprese possono compilare e trasmettere la comunicazione di conferma entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di corretto invio della comunicazione preventiva, nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Cosa deve contenere la comunicazione di conferma investimenti

La comunicazione di conferma dell'Iperammortamento 2026 deve documentare l'effettivo avanzamento dell'investimento. In particolare, deve riportare:

  • l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'ultima quota di acconto utile al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene agevolato;
  • gli estremi delle fatture relative ai costi ammissibili all'agevolazione.

I vincoli rispetto alla comunicazione preventiva

Un aspetto decisivo riguarda la coerenza con quanto già dichiarato: la comunicazione di conferma non può riguardare beni diversiimporti superiori rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva. Le imprese devono quindi verificare con attenzione la corrispondenza tra i beni effettivamente acquisiti e quelli originariamente comunicati.
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Ancora in attesa delle comunicazioni di completamento

Non è invece ancora possibile inviare le comunicazioni di completamento, per le quali si attende un ulteriore decreto direttoriale. Si attendono inoltre la pubblicazione del decreto direttoriale MIMIT, le istruzioni operative e la Guida piattaforma NPTR5 aggiornata, elementi che completeranno il quadro operativo già delineato dai chiarimenti diffusi da MIMIT e GSE.

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Fonte: www.mimit.gov.it


Martina Moretti

Martina è la content writer specializzata nel settore della finanza che cura il blog di Golden Group. Scrive dal 2015 di credito e finanza e si occupa oggi in particolare di finanza agevolata: contributi a fondo perduto, bandi europei e agevolazioni per le imprese, che traduce in contenuti chiari e affidabili per imprese e professionisti.


Credito d'imposta r&s esclusa retroattività Manuale Frascati

Credito d'imposta ricerca e sviluppo: il Consiglio di Stato ferma la retroattività del Manuale di Frascati

Una pronuncia destinata a segnare la giurisprudenza rafforza la posizione delle imprese che hanno investito in ricerca e sviluppo. Con la sentenza n. 5627/2026, pubblicata il 14 luglio 2026, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che i criteri restrittivi del Manuale di Frascati non possono essere applicati in modo retroattivo per revocare il credito d'imposta ricerca e sviluppo relativo agli anni precedenti al 2020.

La decisione conferma quanto già affermato dal TAR del Lazio con la sentenza n. 15039/2025 e mette al riparo le imprese dalle contestazioni sui crediti maturati nel quadriennio 2015-2019, restituendo un principio di certezza del diritto su una materia da anni al centro del contenzioso tributario.
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La vicenda: dal diniego del MIMIT all'appello

La controversia nasce da un provvedimento di diniego, comunicato via PEC il 10 gennaio 2025, con cui il MIMIT aveva negato la certificazione del credito richiesto da una società, ritenendo che i progetti non integrassero i cinque criteri fissati a livello internazionale dall'OCSE. L'impresa ha impugnato l'atto davanti al TAR del Lazio, che ha accolto il ricorso rilevando la violazione dei principi di irretroattività e certezza del diritto.

Lo Stato ha tentato di ribaltare la decisione con l'appello al Consiglio di Stato, che ha però confermato l'illegittimità dell'applicazione retroattiva di criteri introdotti solo in un momento successivo. Un tema che si intreccia con i controlli dell'Agenzia delle Entrate avviati negli ultimi anni proprio sui crediti del periodo 2015-2019.

Il principio del tempus regit actum

Il cuore della decisione è il principio del tempus regit actum: la spettanza di un'agevolazione va valutata esclusivamente in base al quadro normativo vigente nel periodo d'imposta in cui l'attività è stata svolta. Per gli investimenti anteriori al 2020, quindi, contano le regole in vigore all'epoca (l'art. 3 del d.l. n. 145/2013 e il decreto attuativo del 27 maggio 2015) che rinviavano all'impostazione più ampia e flessibile del Manuale di Oslo.

Secondo il Manuale di Oslo, il requisito della novità poteva essere soddisfatto anche da un'innovazione interna all'impresa e riguardare non soltanto prodotti e servizi, ma anche processi e procedure. Un approccio ben diverso dalla "novità assoluta" pretesa dal Manuale di Frascati, che richiede un avanzamento dello stock di conoscenze a livello globale.

L'evoluzione normativa: da Oslo a Frascati

La sentenza ricostruisce con precisione la stratificazione delle regole sul bonus:

  • regime originario (fino al 2019): le attività agevolabili erano delineate dall'art. 3 del d.l. 145/2013 e dal decreto attuativo del 2015, con l'esclusione delle sole modifiche ordinarie, di routine o periodiche;
  • prassi dell'epoca: la stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 2016, richiamava il Manuale di Oslo come framework di riferimento;
  • cambio di rotta interpretativo: soltanto dal 2018 (circolare n. 59990) e dal 2019 (risoluzione n. 40/E) l'Amministrazione ha iniziato a pretendere i cinque criteri del Manuale di Frascati;
  • legificazione del 2020: quei criteri sono diventati vincolanti solo con l' 1, comma 200, della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), a decorrere dal periodo d'imposta 2020.

Il ragionamento dei giudici è netto: se i parametri di Frascati fossero stati immanenti fin dall'origine, il legislatore non avrebbe avuto alcun bisogno di introdurli espressamente nel 2019. L'intervento normativo ha quindi natura innovativa e non interpretativa.
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Il nodo degli aiuti di Stato europei

La pronuncia smonta anche l'argomento fondato sul diritto dell'Unione. La Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 rinvia infatti alla versione del 2002 del Manuale di Frascati, decisamente più ampia, e non a quella restrittiva del 2015. Inoltre il credito introdotto nel 2013 era una misura fiscale generale e non selettiva, aperta a tutte le imprese e non soggetta a notifica preventiva a Bruxelles. Viene così meno il presupposto per allinearlo retroattivamente alle stringenti regole europee sugli aiuti di Stato.

Cosa cambia per le imprese

Per le aziende il quadro diventa più chiaro e favorevole:

  • anni 2015-2019: la spettanza del credito va valutata con la normativa dell'epoca; è sufficiente un avanzamento di conoscenze per la singola impresa, senza pretendere un'innovazione radicale a livello di mercato;
  • dal 2020 in poi: i criteri del Manuale di Frascati sono formalmente vincolanti e restano il metro di valutazione dei progetti.

Resta comunque decisiva la documentazione tecnica a supporto dei progetti: per gli investimenti più recenti, la certificazione dei progetti di ricerca e sviluppo rappresenta lo strumento chiave per mettere in sicurezza l'accesso al credito d'imposta ricerca e sviluppo ed evitare futuri contenziosi.

Nel caso esaminato il Consiglio di Stato ha annullato in via definitiva il diniego e condannato MIMIT e Agenzia delle Entrate a rifondere alla società le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in 5.000 euro oltre accessori di legge: un segnale forte a tutela di chi ha investito in ricerca confidando nelle regole vigenti.

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Fonte: Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 5627/2026


Martina Moretti

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Controversie ESG rischio finanziario

Controversie ESG: quando la sostenibilità diventa rischio finanziario

Per anni i criteri ambientali, sociali e di governance sono stati raccontati come una questione di reputazione o di etica d'impresa. Oggi la prospettiva si è ribaltata: l'ESG incide direttamente sui numeri di bilancio, sul costo del denaro e sulla capacità di un'azienda di restare appetibile per banche e investitori. Trattare la sostenibilità come un semplice adempimento significa ignorarne la portata economica, perché un fattore trascurato può tramutarsi in una perdita concreta di valore.
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Che cosa significa ESG per la solidità finanziaria dell'impresa

La sigla riunisce tre dimensioni: ambiente, società e governance. Parametri attraverso cui si misura la qualità gestionale di un'organizzazione al di là del puro dato contabile. Non è un esercizio astratto: la tenuta di questi presidi racconta quanto un'impresa sappia dominare rischi che il conto economico, da solo, non intercetta. Una sostenibilità costruita con metodo si comporta così da indicatore anticipato di affidabilità, mentre le sue lacune segnalano fragilità destinate prima o poi a gravare sui conti.

Il nesso tra scelte non finanziarie e performance economica trova una definizione rigorosa nel principio di doppia materialità, cardine della recente disciplina europea sulla rendicontazione. Da un lato l'impresa considera gli impatti che genera sull'ambiente e sulle persone; dall'altro misura i rischi e le opportunità che i fattori ESG proiettano sui propri risultati. È proprio questa seconda angolatura, la cosiddetta rilevanza finanziaria, a spostare la sostenibilità dal terreno dei valori a quello dei bilanci.

Le controversie ESG come segnale di rischio

Il punto in cui la sostenibilità mostra il suo volto più insidioso sono le controversie ESG: eventi, comportamenti o situazioni che rivelano una possibile violazione di principi ambientali, sociali o di buon governo. Non coincidono necessariamente con un illecito accertato, eppure bastano a incrinare la reputazione, a esporre l'azienda a contraccolpi economici e a mettere in dubbio la tenuta stessa del modello di business.

Le forme che assumono sono molteplici e spesso imprevedibili: un'indagine di un'autorità di vigilanza, una sanzione amministrativa, una causa legale, la campagna di un'organizzazione non governativa, uno sciopero, un'inchiesta giornalistica o una crisi reputazionale amplificata dai social. Sul versante ambientale si passa dagli sversamenti inquinanti alle emissioni fuori norma; su quello sociale affiorano sfruttamento del lavoro o abusi lungo la catena di fornitura; la governance, infine, chiama in causa corruzione, frodi contabili e conflitti d'interesse.
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Cosa dicono investitori e agenzie di rating

Per chi investe, una controversia conta meno per l'episodio in sé e più per ciò che anticipa: multe, contenziosi, fuga di clienti, rincaro del costo del capitale, erosione del valore di mercato. Le principali agenzie di rating setacciano di continuo migliaia di fonti (media, atti ufficiali, pronunce dei tribunali) per intercettare tempestivamente gli episodi critici e tradurli in punteggio. Lo strumento più diffuso resta lo screening negativo, ossia l'estromissione dai portafogli degli emittenti giudicati troppo esposti.

La misura del fenomeno la fornisce la Global Sustainable Investment Alliance: nel 2024 il 74% degli investitori ha adottato politiche di esclusione e il 63% ha applicato forme di screening ancorate alla conformità agli standard internazionali. Cifre che ritraggono un mercato in cui la valutazione extra-finanziaria è ormai parte integrante di ogni decisione di allocazione.

Quanto costa una controversia: valore di mercato e costo del capitale

Gli effetti non restano sulla carta. Secondo una ricerca di Moody's, le controversie di gravità moderata o elevata possono provocare perdite di valore comprese tra l'1,3% e il 7,5% nell'arco di dodici mesi, l'equivalente di circa 400 milioni di dollari per una società di medie dimensioni. La penalizzazione reputazionale, in altre parole, si converte con rapidità in una voce quantificabile.

La scala complessiva del fenomeno colpisce: tra il 2010 e il 2024, riferisce Violation Tracker Global, le imprese hanno collezionato oltre 6.300 sanzioni per un valore superiore ai 700 miliardi di dollari, con più di cento provvedimenti oltre il miliardo ciascuno. Il contraccolpo, tuttavia, non è uniforme: grava di più sulle società a piccola e media capitalizzazione, su quelle con valutazioni ESG meno robuste e su chi non ha mai gestito prima un episodio analogo.

Un ruolo decisivo lo esercita la fiducia. Il mercato tende a punirne la rottura persino più della controversia stessa: un'impresa con solide credenziali ESG e un azionariato orientato agli investimenti responsabili può subire una reazione più severa di una società i cui rischi erano già scontati nelle attese. Quando l'evento critico spezza un consenso consolidato, la caduta si fa più ripida e la percezione del pericolo si propaga con una dinamica quasi contagiosa verso gli stessi investitori.

Va inoltre ricordato che l'impatto economico non segue mai una traiettoria lineare. La sua evoluzione dipende dal susseguirsi delle indagini, dalle decisioni delle autorità, dalle comunicazioni del management e dalle reazioni dei consumatori: ogni nuovo sviluppo ridefinisce la percezione del rischio e può innescare ulteriori aggiustamenti nelle valutazioni. Per l'investitore con orizzonte lungo, la capacità di separare i rischi strutturali dalle difficoltà passeggere diventa allora la chiave per distinguere il pericolo reale dal rumore di mercato.

Dalla doppia materialità alla rendicontazione: governare il rischio

Se il rischio ESG è misurabile, allora può essere gestito. Lo strumento con cui l'impresa lo porta alla luce è la rendicontazione di sostenibilità, disciplinata a livello europeo dalla Corporate Sustainability Reporting Directive e recepita in Italia con il decreto legislativo 125/2024. È qui che la doppia materialità si fa concreta: accanto agli impatti generati, l'azienda mappa i rischi finanziari legati ai fattori ambientali, sociali e di governance, ottenendo una fotografia utilizzabile nelle decisioni strategiche.

Per la maggioranza delle PMI italiane non quotate il bilancio di sostenibilità non costituisce un obbligo di legge, ma la spinta arriva ugualmente dalla filiera: le grandi imprese soggette alla direttiva devono rendicontare anche la propria catena del valore, e banche, clienti capofila e bandi pubblici pretendono informazioni verificabili. Per rispondere in modo proporzionato, l'European Financial Reporting Advisory Group ha messo a punto il VSME, lo standard volontario ritagliato sulle realtà di dimensioni minori.

Il beneficio si fa tangibile soprattutto sul fronte del credito. Gli istituti dell'area europea sono tenuti a integrare i fattori ESG nelle politiche di erogazione, e un'impresa che rendiconta comprime l'asimmetria informativa, accorcia i tempi di istruttoria e può spuntare condizioni migliori. In questa luce la rendicontazione smette di essere un costo di conformità e si rivela una vera leva finanziaria, capace di agire direttamente sul merito creditizio.
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Il rating ESG e l'anticipazione come vantaggio competitivo

Accanto al bilancio si colloca il rating ESG, il giudizio sintetico con cui agenzie specializzate posizionano l'impresa rispetto ai parametri ambientali, sociali e di governance. La sua costruzione segue tre passaggi: la raccolta dati da fonti aziendali e pubbliche, lo scoring per area materiale e la sintesi in un punteggio comparabile. Poiché incorpora proprio gli episodi critici, il rating diventa il ponte che collega la gestione del rischio alla valutazione di mercato.

Tra i segnali deboli più eloquenti figura oggi il rapporto tra intelligenza artificiale ed ESG: la corsa a valorizzarne il potenziale economico convive con timori crescenti sulla governance degli algoritmi e sugli aspetti etici del loro impiego in contesti sensibili. Non sono ancora controversie di primo piano, ma vanno interpretati come indicatori anticipatori di futuri rischi reputazionali, regolamentari e finanziari.

La partita vera, del resto, si gioca sull'anticipazione. Individuare le vulnerabilità prima che degenerino richiede una conoscenza fine delle tematiche materiali di ciascun settore e della cultura interna, poiché ogni segnale muta di peso a seconda del modello di business. Le stesse analisi di Moody's evidenziano che le imprese capaci di rafforzare le proprie politiche ESG registrano in seguito una minore frequenza di episodi critici.

Ecco perché una controversia non segna sempre un punto di caduta. Quando le azioni correttive risultano credibili e il mercato recupera fiducia, l'impatto si attenua e possono persino dischiudersi opportunità d'investimento, se la reazione iniziale è stata eccessiva. In altri casi la crisi funziona da motore di trasformazione, spingendo l'azienda a irrobustire controlli interni, politiche sociali e meccanismi di governo. Gestita con lucidità, la sostenibilità cessa di essere un rischio subìto e torna a essere ciò che dovrebbe: una misura autentica della resilienza dell'organizzazione.

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Martina Moretti

Martina è la content writer specializzata nel settore della finanza che cura il blog di Golden Group. Scrive dal 2015 di credito e finanza e si occupa oggi in particolare di finanza agevolata: contributi a fondo perduto, bandi europei e agevolazioni per le imprese, che traduce in contenuti chiari e affidabili per imprese e professionisti.


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