Nuovo Iperammortamento anticipazioni bozza decreto

Nuovo Iperammortamento: anticipazioni sulla bozza del decreto attuativo

Sul portale specializzato Innovation Post è stata diffusa, in un articolo a firma di Franco Canna, un'analisi in anteprima di una bozza in stato avanzato del decreto attuativo dell'iperammortamento 2026. Si tratta di un documento ancora soggetto a possibili modifiche, che dovrebbe essere firmato a breve dai ministri MIMIT e MEF e successivamente sottoposto al vaglio della Corte dei Conti.

Una volta superati questi passaggi, il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con tempistiche stimate di circa un mese. Seguiranno poi i decreti direttoriali con istruzioni operative, modulistica e date di apertura della piattaforma. La piena operatività della misura è quindi attesa dopo la metà di maggio. Per un quadro più ampio dei nuovi incentivi, è utile consultare anche le novità della Legge di Bilancio 2026 per le imprese.

Attenzione: trattandosi di un'analisi preliminare di una bozza, le informazioni qui riportate potrebbero subire variazioni. Si attende la versione definitiva del decreto e la relativa pubblicazione ufficiale.
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Avvio degli investimenti e competenza temporale

Gli investimenti ammessi sono quelli completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Le definizioni del decreto rinviano espressamente alle regole previste dall'articolo 109 del TUIR, che individua come momento rilevante per la competenza temporale la consegna del bene e non la data dell'ordine.

Per i beni materiali e immateriali ricompresi negli allegati IV e V, gli investimenti si considerano completati alla data di effettuazione secondo le regole generali dei commi 1 e 2 dell'articolo 109 TUIR, indipendentemente dai principi contabili adottati. Per i beni materiali nuovi strumentali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, il completamento coincide invece con la data di fine lavori.

In sintesi, anche le imprese che hanno trasmesso ordini a fine 2025 potranno accedere all'incentivo, a condizione che la consegna sia avvenuta dopo il 1° gennaio 2026.

La procedura per accedere al beneficio

La nuova procedura prevede tre comunicazioni obbligatorie al GSE, con la possibile aggiunta di una quarta a fine anno solare per finalità di monitoraggio MEF.

  • Comunicazione ex-ante: una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva. Possono essere cumulative per più beni oppure riferite a un solo bene o gruppo, indicando dati identificativi dell'impresa, struttura produttiva, tipologia e ammontare degli investimenti.
  • Comunicazione di conferma: entro 10 giorni il GSE notifica il corretto caricamento. L'impresa ha quindi 60 giorni per inviare la conferma dell'investimento, dimostrando di aver pagato almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Per i beni in leasing, il requisito si considera soddisfatto con la stipula del contratto e l'impegno della società concedente.
  • Comunicazione di conclusione e chiusura: dopo l'ultimazione dell'investimento e l'interconnessione (sempre richiesta per i beni degli allegati IV e V), l'impresa trasmette la comunicazione di completamento, anche solo parziale. La fruizione può avvenire progressivamente. Termine ultimo: 15 novembre 2028. Sono necessarie perizia tecnica asseverata e certificazione contabile.
  • Possibile quarta comunicazione: ipotesi non ancora presente nella bozza ma in valutazione, da inviare a fine di ogni anno solare per consentire il monitoraggio del MEF.

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La fruizione del beneficio

Il beneficio si concretizza nella maggiorazione degli ammortamenti e potrà essere scomputato dall'imponibile con riferimento al periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette la comunicazione di completamento. Le soglie massime degli investimenti sono riferite alle singole annualità e non all'intero triennio.

La fruizione avviene secondo i coefficienti di ammortamento del DM 31/12/1988, a partire dall'esercizio in cui il bene viene interconnesso, ridotti della metà per il primo esercizio. A titolo esemplificativo, se l'ammortamento dura 5 anni (20% annuo) e il bene è interconnesso nel 2026, nella dichiarazione redditi 2027 sui redditi 2026 si porta in diminuzione il 10% del beneficio, per i quattro esercizi successivi il 20% e nel sesto anno il restante 10%.

Per i beni in leasing, la fruizione segue l'art. 102, comma 7 del TUIR, in relazione ai costi sostenuti a titolo di quota capitale, comprensivi del prezzo di riscatto finale ed esclusa la quota interessi. Per approfondire la logica di calcolo del beneficio è utile consultare la guida con esempi di calcolo dell'iperammortamento sui beni 4.0.

I software in modalità as-a-service

Una novità rilevante riguarda i software in modalità as-a-service. Il decreto attuativo prevede che il beneficio sia calcolato anche rispetto ai costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso a tali beni, limitatamente alla quota di canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

Perizia tecnica e certificazioni

Le imprese dovranno produrre una perizia tecnica asseverata per dimostrare la rispondenza dei beni alle merceologie indicate negli allegati IV e V, l'avvenuta interconnessione e, dove pertinente, il soddisfacimento delle caratteristiche dei beni materiali destinati all'autoproduzione energetica da fonti rinnovabili per autoconsumo.

A differenza della disciplina precedente, che richiedeva la perizia solo per beni di valore superiore a 300.000 euro, il nuovo decreto la rende obbligatoria sempre, anche per investimenti di importo minore. I soggetti abilitati sono ingegneri o periti industriali iscritti agli albi, oppure enti di certificazione accreditati con coperture assicurative idonee. Nel settore agricolo sono ammessi anche dottore agronomo o forestale, agrotecnico laureato e perito agrario laureato.

È inoltre richiesta una certificazione contabile che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza con la documentazione contabile. A differenza del Piano Transizione 5.0, il Nuovo Iperammortamento 2026-2028 non prevede alcun rimborso per le spese di certificazione.
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Investimenti in energia rinnovabile

L'iperammortamento 2026 prevede la maggiorazione anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo. Diversamente dal Transizione 5.0, tali investimenti sono agevolati indipendentemente dagli investimenti nei beni degli allegati IV e V.

Quanto alla localizzazione, gli impianti devono insistere sulle medesime particelle catastali della struttura produttiva, oppure su particelle diverse purché connessi alla rete elettrica tramite POD esistenti riconducibili alla stessa struttura, oppure ancora nella medesima zona di mercato.

Le spese agevolabili comprendono in particolare:

  • gruppi di generazione dell'energia elettrica;
  • trasformatori a monte dei punti di connessione e misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione;
  • impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentati da rinnovabili autoprodotta e autoconsumata o certificata come rinnovabile (delibera ARERA ARG/elt 104/11);
  • servizi ausiliari di impianto;
  • impianti per lo stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche per impianti preesistenti.

L'investimento in sistemi di accumulo è considerato indipendente rispetto all'investimento in sistemi di generazione.

Dimensionamento degli impianti

Il dimensionamento degli impianti non potrà superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato come somma dei consumi medi annui di energia elettrica e dei consumi equivalenti di energia termica registrati nell'esercizio precedente al 1° gennaio 2026.

Il decreto introdurrà inoltre tabelle di conversione dei vettori energetici e costi massimi ammissibili per ciascun vettore. A titolo di esempio, per i sistemi di accumulo è previsto un tetto massimo di 900 €/kWh.

Una bozza ancora soggetta a modifiche

Si ricorda che le indicazioni qui esposte derivano da un'analisi in anteprima di una bozza del decreto attuativo. Le disposizioni potrebbero subire integrazioni o modifiche prima della firma ministeriale e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si attende quindi il decreto definitivo per disporre del quadro normativo completo.

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Fonte: www.innovationpost.it


Martina Moretti

Martina è la content writer specializzata nel settore della finanza che cura il blog di Golden Group. Scrive dal 2015 di credito e finanza e si occupa oggi in particolare di finanza agevolata: contributi a fondo perduto, bandi europei e agevolazioni per le imprese, che traduce in contenuti chiari e affidabili per imprese e professionisti.


Credito d’imposta ricerca e sviluppo 2026 con aliquota confermata al 10% e procedura di certificazione MIMIT

Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo 2026: aliquote, requisiti e certificazione MIMIT

 

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo (R&S) rappresenta un’agevolazione cruciale per le imprese italiane che investono in innovazione. Uno strumento potente, in grado di sostenere la competitività e la crescita, incentivando gli investimenti in attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica. Tuttavia, la sua applicazione pratica si è spesso rivelata un terreno accidentato, disseminato di insidie interpretative e complessità normative.

Non sono rari, infatti, i casi di aziende che, dopo aver usufruito del credito d’imposta, si sono trovate a fronteggiare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Verifiche fiscali che, in alcuni casi, hanno portato a richieste di restituzione delle somme percepite, con l’aggiunta di sanzioni e interessi. Un rischio concreto, che ha generato incertezza e, talvolta, disincentivato le imprese a intraprendere percorsi di innovazione.

Per ovviare a questa situazione e offrire alle aziende una maggiore sicurezza, è stata introdotta la certificazione ricerca e sviluppo: una vera e propria bussola in grado di orientare le imprese nel complesso panorama normativo, attestando la conformità dei progetti di R&S ai requisiti previsti dalla legge. La presente guida riporta il quadro aggiornato al 2026, comprese le aliquote confermate, i requisiti, il processo di certificazione, la procedura di compilazione del modello e le regole per i crediti relativi agli anni precedenti.
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Cos’è il credito d’imposta ricerca e sviluppo nel 2026?

Il credito ricerca e sviluppo 2026 è l’agevolazione fiscale nazionale che sostiene gli investimenti delle imprese in attività di R&S, design e ideazione estetica. Disciplinato dall’art. 1, commi 198–209 della L. 160/2019, è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24 e resta operativo fino al 31 dicembre 2031.

Credito d’imposta R&S 2026: quali aliquote e massimali si applicano?

In parole semplici: per tutte le spese di ricerca, sviluppo e design che l’impresa sostiene a partire dal 1° gennaio 2026, lo Stato riconosce un credito da utilizzare per pagare meno tasse (tramite compensazione in F24). L’importo del credito si calcola applicando una percentuale (“aliquota”) alle spese ammissibili, entro un tetto massimo annuo. Il quadro del 2026 segna un passaggio importante: alcune agevolazioni si sono chiuse il 31 dicembre 2025, mentre altre sono state confermate o addirittura potenziate.

La tabella che segue riassume cosa resta in vigore, cosa non esiste più e cosa cambia nel 2026:

Tipo di credito Aliquota 2026 Importo massimo per impresa all’anno Fino a quando si può usare
Ricerca e sviluppo (R&S) 10% delle spese 5 milioni di euro In vigore fino al 2031
Design e ideazione estetica 10% (raddoppiato dal 5%) 2 milioni di euro Solo per il 2026 (tetto nazionale complessivo: 60 milioni di euro)
Innovazione tecnologica ordinaria Non più disponibile Chiuso il 31 dicembre 2025
Innovazione tecnologica 4.0 / green Non più disponibile Chiuso il 31 dicembre 2025

 

Tradotto con un esempio pratico: un’impresa che nel 2026 sostiene 200.000 euro di spese ammissibili in attività di ricerca e sviluppo matura un credito di imposta pari a 20.000 euro (il 10% di 200.000). Questo credito non viene rimborsato in contanti: serve per pagare imposte e contributi tramite modello F24, suddiviso in tre rate annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello in cui l’impresa ha sostenuto le spese.
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Credito ricerca e sviluppo 2026: quali spese sono ammissibili?

Il credito ricerca e sviluppo comprende 6 categorie di costo collegate alle attività agevolabili, riepilogate dal MIMIT. Il riferimento è ai progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in ambito scientifico e tecnologico.

  • Costi di ricercatori e tecnici impiegati direttamente nel progetto, dipendenti o con altri rapporti di lavoro, compreso il lavoro autonomo. Conta il loro coinvolgimento nelle operazioni di ricerca e sviluppo.
  • Ammortamenti e canoni. Quote per beni materiali mobili e software utilizzati nella ricerca, inclusi i canoni di leasing e locazione semplice. La voce riguarda gli strumenti impiegati nello svolgimento del progetto.
  • Contratti extra muros. Ricerca affidata a soggetti esterni che eseguono direttamente le attività ammissibili. Il contratto deve quindi avere per oggetto lo svolgimento della ricerca, distinguendosi dalla prestazione di consulenza.
  • Privative industriali. Ammortamenti per acquisti da terzi, anche in licenza, riguardanti invenzioni industriali o biotecnologiche, topografie di semiconduttori e nuove varietà vegetali.
  • Servizi specialistici ed equivalenti inerenti alla ricerca agevolabile, da collegare alle attività del progetto cui si riferiscono.
  • Forniture e prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito.

La base agevolabile va calcolata sottraendo sovvenzioni e contributi ricevuti per gli stessi costi. L’elenco aiuta a individuare le voci da esaminare, senza sostituire la verifica dell’ammissibilità delle singole spese.

Le spese sostenute devono risultare dalla certificazione contabile. Occorre inoltre conservare una relazione tecnica asseverata che descriva finalità, contenuti e risultati del progetto. Per la ricerca commissionata all’esterno, la relazione è predisposta e rilasciata dal soggetto che esegue le attività.

Le novità della Legge di Bilancio 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha apportato tre modifiche sostanziali al panorama dei crediti per l’innovazione:

  • il credito R&S al 10% è confermato fino al 2031, con massimale di 5 milioni di euro annui per beneficiario;
  • il credito design per il solo 2026 è raddoppiato (dal 5% al 10%), con un tetto complessivo di spesa di 60 milioni di euro ed erogazione in un’unica quota annuale;
  • i crediti per innovazione tecnologica (sia ordinaria sia nella variante 4.0/green) non sono stati prorogati oltre il 31 dicembre 2025 e non sono più attivi.

Un’altra novità importante riguarda il modo in cui si utilizza il credito: dal 1° luglio 2026 i crediti derivanti da incentivi fiscali non potranno più essere usati per compensare contributi previdenziali INPS e premi INAIL nel modello F24 (restano invece utilizzabili per pagare le imposte ordinarie).

Il quadro normativo: i riferimenti per la certificazione ricerca e sviluppo

La certificazione ricerca e sviluppo trova il suo fondamento nel D.L. 21 giugno 2022 n. 73 (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2022, n. 122 (articolo 23), e nel successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM del 15 settembre 2023), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 novembre 2023.

L’obiettivo primario di questa normativa è duplice: da un lato, fornire alle imprese certezza del diritto, stabilendo criteri chiari e univoci per la qualificazione delle attività di R&S; dall’altro, tutelare le aziende da possibili contestazioni, grazie al rilascio di una certificazione con effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

L’impianto è stato poi completato da quattro decreti attuativi fondamentali: il Decreto direttoriale MIMIT 21 febbraio 2024 sulle procedure di iscrizione e gestione dell’Albo dei certificatori; il Decreto direttoriale MIMIT 24 aprile 2024 con i modelli di comunicazione dei dati ai fini della compensazione del credito; il Decreto MIMIT 5 giugno 2024 con i modelli operativi che il certificatore deve compilare; il Decreto direttoriale MIMIT 4 luglio 2024 che ha introdotto le Linee Guida per la qualificazione delle attività di R&S, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

A questi si aggiungono il D.D. MIMIT 22 luglio 2025, che ha reso operativo lo scambio automatico di informazioni tra MIMIT e Agenzia delle Entrate, e il D.D. MIMIT 26 novembre 2025, che ha aggiornato l’Albo dei certificatori con i candidati ammessi nella finestra 01/07–30/09/2025.
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Chi può richiedere la certificazione ricerca e sviluppo e per quali anni?

La certificazione ricerca e sviluppo è accessibile a tutte le imprese che hanno effettuato o intendono effettuare investimenti in attività ammissibili al credito d’imposta per R&S, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Non ci sono limiti di dimensione, settore o forma giuridica.

Un aspetto particolarmente rilevante è la retroattività della certificazione: è infatti possibile richiederla anche per i crediti d’imposta relativi agli anni precedenti, a condizione che le violazioni non siano già state constatate formalmente. Il perimetro temporale copre due regimi distinti: il regime 2015–2019 (disciplinato dall’art. 1 commi 35 e seguenti della L. 190/2014) e il regime dal 2020 in poi (disciplinato dall’art. 1 commi 198–209 della L. 160/2019).

La richiesta deve essere presentata in via preventiva rispetto a una constatazione di violazione: non sono ammesse richieste quando siano già stati avviati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui l’impresa abbia avuto formale conoscenza, né quando sia stato notificato un Processo Verbale di Constatazione (PVC) o un avviso di accertamento.
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Il processo di certificazione dal MIMIT all’Agenzia delle Entrate

Il cuore della certificazione ricerca e sviluppo ruota attorno a un processo ben definito, che coinvolge diversi attori e si basa su strumenti specifici. Tutto inizia con la richiesta dell’impresa, inoltrata attraverso la piattaforma dedicata del MIMIT. L’azienda, in questa fase, deve selezionare un soggetto certificatore, scegliendolo tra quelli iscritti all’Albo dei certificatori.

La certificazione, una volta ottenuta, non è un semplice “pezzo di carta” ma un documento dettagliato e articolato. Deve contenere una serie di informazioni cruciali: dalle capacità organizzative e competenze tecniche dell’impresa alla descrizione minuziosa dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione o design, fino alle motivazioni tecniche che ne attestano l’ammissibilità al credito d’imposta. Il certificatore deve dichiarare formalmente di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse. Il documento, una volta sottoscritto, viene caricato dal certificatore sulla piattaforma MIMIT per la valutazione.

Un ruolo fondamentale, in questo processo, è svolto dalle Linee Guida emanate dal MIMIT con il decreto direttoriale del 4 luglio 2024. Questi documenti rappresentano un faro per le imprese e per i certificatori, fornendo indicazioni precise sulla corretta qualificazione delle attività, con riferimento ai Manuali di Frascati e di Oslo dell’OCSE. Nel corso del webinar MIMIT del 26 marzo 2026 è stata annunciata l’imminente pubblicazione di sezioni integrative specifiche per software e design.

E proprio l’Agenzia delle Entrate è l’ultimo, ma non meno importante, attore di questo processo. I controlli fiscali sui crediti d’imposta si concentrano su tre aspetti fondamentali: l’esistenza effettiva delle spese sostenute, la loro corretta quantificazione e, soprattutto, la compatibilità tecnica delle attività svolte rispetto ai requisiti stabiliti dai Manuali di Frascati e Oslo. Ed è proprio su quest’ultimo punto che la certificazione esercita il suo massimo impatto. Ottenere la certificazione, infatti, significa blindare la qualificazione tecnica delle attività, rendendola vincolante per l’Amministrazione finanziaria e precludendo, di fatto, contestazioni su questo aspetto. A meno che, naturalmente, non emerga una rappresentazione non veritiera dei fatti.

Il silenzio assenso di 90 giorni

La procedura prevede un meccanismo di silenzio assenso: dal momento dell’invio della certificazione, il MIMIT ha 90 giorni per richiedere eventuali integrazioni documentali. In assenza di richieste, la certificazione si consolida automaticamente per silenzio assenso. Se invece il Ministero richiede integrazioni, il certificatore deve rispondere entro 15 giorni (estendibili di ulteriori 15 in casi motivati) e il MIMIT completa l’istruttoria entro i 60 giorni successivi. Un aspetto cruciale: se la richiesta viene presentata prima della notifica di uno schema d’atto o di un PVC, la certificazione produce effetti vincolanti anche se il procedimento si perfeziona successivamente.
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Come si compila il modello di comunicazione?

Per fruire del credito è necessario trasmettere al GSE due comunicazioni obbligatorie: una preventiva e una di completamento. La procedura operativa è la seguente:

  1. Registrazione all’Area Clienti del GSE con SPID o CNS del legale rappresentante.
  2. Accesso all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari”.
  3. Selezione della tipologia di investimento (R&S, innovazione, design).
  4. Compilazione dei moduli approvati con Decreto direttoriale MIMIT 24 aprile 2024.
  5. Invio telematico della comunicazione preventiva entro la data di avvio del progetto e della comunicazione di completamento entro i termini previsti.

La scadenza per le comunicazioni di completamento è stata prorogata al 31 marzo 2026 dal decreto 28 gennaio 2026. La certificazione contabile e la relazione tecnica asseverata sono obbligatorie come documenti a corredo.

Per la compensazione in F24, i principali codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate sono:

  • 6857 — Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
  • 6938 — Credito d’imposta investimenti in R&S, transizione ecologica, innovazione 4.0 e altre attività innovative
  • 6939 — Credito incrementale per investimenti R&S nelle regioni del Sud Italia
  • 6940 — Credito incrementale per investimenti R&S nelle zone sisma Centro Italia

L’utilizzo avviene in tre quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Per il solo credito design 2026 è prevista erogazione in un’unica quota annuale.
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Esempi pratici di applicazione della certificazione ricerca e sviluppo

Per comprendere appieno il valore della certificazione, è utile considerare alcuni esempi concreti.

  • Ricerca e sviluppo nel settore alimentare. Un’azienda che progetta impianti per la trasformazione di prodotti alimentari potrebbe aver investito per sviluppare nuove tecnologie di pastorizzazione a minor impatto ambientale. La certificazione attesta la natura di R&S delle attività svolte, proteggendo l’azienda da contestazioni sull’ammissibilità.
  • Innovazione nel settore tessile. Un’impresa tessile che ha introdotto un processo di tintura basato su coloranti naturali e riciclo delle acque reflue può ottenere una certificazione che conferma la natura innovativa del progetto (nella misura in cui gli investimenti rientrino nei regimi agevolabili ancora attivi nel periodo d’imposta di riferimento).
  • Design nel settore moda. Un’impresa che opera nella moda può certificare le attività di design e ideazione estetica relative a nuove collezioni caratterizzate da materiali tecnici e soluzioni originali, accedendo al credito al 10% per il 2026.
  • Adattamento di tecnologie esistenti. Un’azienda che adatta tecnologie già note in un dato settore per applicarle in un contesto completamente diverso, con risultati innovativi, potrebbe vedersi contestare la natura di R&S dall’Agenzia delle Entrate: la certificazione ricerca e sviluppo supportata da documentazione tecnica consente di precostituire una posizione difensiva solida.

In tutti questi casi, la certificazione può fare la differenza tra il riconoscimento pieno del credito e il rischio di contestazioni, con conseguente restituzione delle somme percepite.

I vantaggi della certificazione ricerca e sviluppo

I vantaggi per le imprese sono molteplici:

  • Riduzione del rischio di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, in particolare per gli aspetti tecnici dei progetti.
  • Semplificazione e velocizzazione delle procedure in caso di eventuali controlli.
  • Maggiore serenità per i manager aziendali, che possono contare su una validazione esterna della conformità dei progetti.
  • Incentivo economico. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute come incremento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Scoperta imprenditoriale II: il nuovo bando 2026 per ricerca e sviluppo

Scoperta imprenditoriale II è la misura MIMIT del Fondo per la crescita sostenibile con una dotazione di 505.801.524,89 euro, pari a 505,8 milioni nell’indicazione sintetica. Al 9 settembre 2026 lo sportello non è ancora aperto, ma il calendario è definito.

La precompilazione sarà disponibile dal 24 settembre 2026. Le domande potranno essere inviate dalle ore 10.00 del 7 ottobre 2026. I progetti, da realizzare nelle regioni meno sviluppate, devono avere costi da 1 a 5 milioni di euro e durare da 18 a 36 mesi.

La misura sostiene ricerca industriale e sviluppo sperimentale basati sulle tecnologie abilitanti fondamentali, per creare o migliorare significativamente prodotti, processi e servizi. È richiesta una forma collaborativa. Tra i beneficiari figurano imprese industriali, agroindustriali, artigiane e centri di ricerca, con almeno due bilanci approvati.

Per le imprese sono previsti insieme un finanziamento agevolato del 40% e un contributo del 40%, 35% o 30% per piccole, medie o grandi imprese, nei limiti di aiuto applicabili. L’avvio del progetto deve seguire la domanda. Per valutare questo bando occorre quindi distinguere il progetto da candidare dalle singole spese considerate per il credito d’imposta.

Perché affidarsi a un esperto come Golden Group

La qualificazione tecnica di un progetto di R&S, la scelta del certificatore più adatto, la corretta predisposizione della relazione asseverata e dei modelli di comunicazione richiedono competenze specialistiche. Un errore procedurale può compromettere l’accesso al beneficio o esporre a contestazioni future.

Golden Group, attiva dal 1996 come partner strategico per la finanza agevolata, accompagna le imprese italiane in tutte le fasi del processo di certificazione ricerca e sviluppo: dall’inquadramento delle attività ammissibili alla predisposizione della documentazione tecnica, dalla gestione dei rapporti con il certificatore iscritto all’Albo MIMIT al supporto nelle comunicazioni al GSE e all’Agenzia delle Entrate. Il network di oltre 150 consiglieri d’impresa su tutto il territorio nazionale garantisce competenza tecnica e conoscenza delle prassi locali. Sul nostro blog è inoltre disponibile una panoramica completa di bandi e incentivi per le imprese costantemente aggiornata.

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Domande frequenti (FAQ) sul credito d’imposta ricerca e sviluppo 2026 e la certificazione

Qual è l’aliquota del credito d’imposta ricerca e sviluppo nel 2026?

L’aliquota del credito imposta ricerca e sviluppo 2026 è confermata al 10% della base di calcolo, con un massimale di 5 milioni di euro annui per beneficiario. Il regime è valido fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, come previsto dall’art. 1 comma 200 della L. 160/2019. L’utilizzo avviene esclusivamente in compensazione tramite modello F24, suddiviso in tre quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese agevolabili.

Il credito per innovazione tecnologica è ancora agevolabile nel 2026?

No. Il credito per innovazione tecnologica — sia nella versione ordinaria (comma 201) sia nella versione 4.0/green (comma 203) — è cessato il 31 dicembre 2025 e non è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2026. Le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 restano agevolabili e i relativi crediti maturati possono essere utilizzati nelle annualità successive secondo le regole di fruizione ordinarie. Dal 2026 restano attivi soltanto il credito R&S puro al 10% e il credito design, potenziato al 10% per il solo 2026.

Quanto vale il credito d’imposta per il design nel 2026?

Per il solo periodo d’imposta 2026 l’aliquota del credito design e ideazione estetica sale dal 5% al 10%, con un massimale di 2 milioni di euro annui per beneficiario. È previsto un tetto complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l’anno e un’erogazione in un’unica quota annuale, anziché nelle tre quote tipiche del credito R&S. Oltre il 2026, salvo ulteriori proroghe, il credito torna al regime ordinario. Le imprese del settore moda, arredo e comparti affini sono i principali beneficiari di questa agevolazione potenziata.

Chi può richiedere la certificazione ricerca e sviluppo?

Può richiedere la certificazione ricerca e sviluppo qualsiasi impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore, dalla dimensione e dal regime contabile adottato, che abbia effettuato o intenda effettuare investimenti in attività ammissibili al credito d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. L’unica condizione è che, al momento della richiesta, non siano già state constatate violazioni formalmente relative all’utilizzo del credito (PVC, avvisi di accertamento o attività ispettive di cui l’impresa abbia avuto formale conoscenza).

La certificazione è obbligatoria?

No. La certificazione ricerca e sviluppo è facoltativa: non è un requisito per accedere al credito d’imposta R&S. Tuttavia, rappresenta una protezione significativa in caso di verifica fiscale: ottenere la certificazione significa blindare la qualificazione tecnica delle attività, rendendola vincolante per l’Agenzia delle Entrate. In assenza di certificazione, l’impresa resta esposta al rischio che l’Agenzia contesti la natura di R&S dei progetti, richiedendo la restituzione del credito con sanzioni e interessi.

Posso certificare un credito R&S relativo al 2017 o ad altri anni precedenti?

Sì. La certificazione è pienamente applicabile al credito imposta R&S anni precedenti. Il perimetro temporale copre due regimi: il credito 2015–2019 disciplinato dalla L. 190/2014 e il credito dal 2020 in poi disciplinato dalla L. 160/2019. La richiesta è ammissibile purché, alla data di presentazione, non siano già state constatate violazioni: in presenza di PVC, avvisi di accertamento o attività ispettive formalmente avviate, la via della certificazione preventiva è preclusa. Per il 2017 specificamente, l’impresa può richiedere la certificazione se non ha subito attività di verifica formale.

Cosa succede se sono già stati notificati accertamenti o un PVC?

In presenza di PVC, avviso di accertamento o attività di accesso/ispezione già avviate di cui l’impresa abbia avuto formale conoscenza, la richiesta di certificazione con effetti vincolanti non è più ammissibile. La giurisprudenza tributaria ha tuttavia riconosciuto alla certificazione, anche se emessa successivamente, un valore indiziario utile in sede difensiva. In caso di contenzioso in corso, la certificazione può quindi rafforzare la posizione dell’impresa, pur non producendo gli effetti preclusivi della versione richiesta preventivamente. Il consiglio è valutare la richiesta il prima possibile.

Quanto tempo impiega il MIMIT a rilasciare la certificazione?

Il procedimento prevede un termine ordinario di 90 giorni dalla ricezione della richiesta: entro questo termine il MIMIT può richiedere integrazioni documentali oppure, in caso di silenzio, la certificazione si consolida per silenzio assenso. Se sono richieste integrazioni, il certificatore ha 15 giorni per rispondere (estensibili di ulteriori 15 per motivi documentati) e il Ministero completa l’istruttoria entro i 60 giorni successivi alla trasmissione. Nel complesso, l’intero iter può concludersi in circa 3 mesi, estensibili in caso di integrazioni.

Cos’è il silenzio assenso applicato alla certificazione ricerca e sviluppo?

Il silenzio assenso è il meccanismo per cui, se il MIMIT non richiede integrazioni documentali entro 90 giorni dalla ricezione della certificazione, questa si considera consolidata e produce gli effetti vincolanti previsti dalla norma. La semplice presentazione della richiesta, se avvenuta prima della notifica di uno schema d’atto o di un PVC, è sufficiente a produrre effetti protettivi anche se il procedimento si perfeziona successivamente. Questo elemento è decisivo per le imprese che vogliono mettere in sicurezza il credito prima di eventuali verifiche dell’Agenzia delle Entrate.

Quanto costa ottenere la certificazione e il costo è deducibile?

Il costo della certificazione varia in base alla complessità del progetto e al certificatore scelto: le tariffe non sono regolate dal MIMIT e rispondono a logiche di mercato. La norma prevede però un meccanismo compensativo: per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute come incremento del credito d’imposta fino a un massimo di 5.000 euro. Questo significa che, entro questo tetto, il costo della certificazione viene di fatto recuperato attraverso un maggior credito fruibile in compensazione.

Dove si consulta l’Albo dei certificatori MIMIT?

L’Albo dei certificatori è pubblicamente consultabile sulla piattaforma ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’elenco riporta i nomi e le qualifiche dei soggetti abilitati (persone fisiche e giuridiche), aggiornato con decreto direttoriale del 21 maggio 2026. Per ogni certificatore sono indicati i settori di competenza (R&S, innovazione, design). La scelta del certificatore è libera ma dovrebbe tener conto della coerenza settoriale con il progetto oggetto di certificazione.

Come si comunica il credito R&S maturato al GSE?

La comunicazione avviene esclusivamente online sulla piattaforma GSE, previa registrazione all’Area Clienti con SPID o CNS del legale rappresentante. All’interno dell’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari” si seleziona la tipologia di investimento e si compilano i moduli approvati con Decreto direttoriale MIMIT 24 aprile 2024. Sono obbligatorie due comunicazioni: una preventiva all’avvio del progetto e una di completamento a conclusione. La scadenza per le comunicazioni di completamento è stata prorogata al 31 marzo 2026.

Quali sono i codici tributo per la compensazione F24?

I principali codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo in compensazione del credito ricerca e sviluppo sono: 6857 per il credito R&S (attività di ricerca e sviluppo); 6938 per investimenti in R&S, transizione ecologica e innovazione 4.0; 6939 per il credito incrementale nelle regioni del Sud Italia; 6940 per le zone sisma del Centro Italia. I codici vanno inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, con indicazione dell’anno di riferimento in formato AAAA (anno di maturazione del credito).

La certificazione blinda da qualsiasi accertamento dell’Agenzia delle Entrate?

No. La certificazione produce effetti vincolanti esclusivamente sulla qualificazione tecnica delle attività, cioè sulla loro ammissibilità al credito d’imposta. L’Agenzia delle Entrate mantiene intatti i poteri di controllo su altri due aspetti: l’esistenza effettiva delle spese sostenute e la loro corretta quantificazione. La certificazione non preclude quindi accertamenti sulla documentazione contabile, sulla coerenza dei costi, sull’effettività dei pagamenti. Inoltre, anche sulla qualificazione tecnica, resta possibile la contestazione qualora emerga una rappresentazione non veritiera dei fatti nella certificazione stessa.

Il credito R&S è cumulabile con altre agevolazioni?

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo è generalmente cumulabile con altre agevolazioni, inclusi altri incentivi fiscali e contributi a fondo perduto, a condizione che il cumulo non superi il costo complessivo sostenuto. Non è invece cumulabile sugli stessi investimenti con il Piano Transizione 5.0, che è stato concepito come misura alternativa. La cumulabilità con incentivi regionali o europei va verificata caso per caso in base alla base giuridica di ciascun bando (De Minimis, GBER, aiuti in esenzione). I consulenti Golden Group offrono una valutazione puntuale della cumulabilità.

Fonte: Mimit


Martina Moretti

Martina è la content writer specializzata nel settore della finanza che cura il blog di Golden Group. Scrive dal 2015 di credito e finanza e si occupa oggi in particolare di finanza agevolata: contributi a fondo perduto, bandi europei e agevolazioni per le imprese, che traduce in contenuti chiari e affidabili per imprese e professionisti.


Conto Termico 3.0 riapre portale GSE

Conto Termico 3.0: riapertura del portale GSE dal 13 aprile 2026

Il GSE ha annunciato, tramite avviso ufficiale pubblicato sul proprio sito, la riapertura del Portale dedicato al Conto Termico 3.0. Dal 13 aprile 2026, alle ore 12:00, sarà nuovamente possibile inviare le istanze – esclusivamente in accesso diretto – per privati, imprese, Enti del Terzo Settore e Pubbliche Amministrazioni. Si tratta di una notizia molto attesa da chi intende investire in interventi di efficienza energetica e produzione da fonti rinnovabili.
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Beneficiari e modalità di accesso alla piattaforma GSE

La riapertura del portale interessa una platea ampia di soggetti: privati cittadini, imprese, Enti del Terzo Settore e Pubbliche Amministrazioni. L'invio delle richieste avverrà esclusivamente in accesso diretto, ovvero a seguito della realizzazione dell'intervento incentivabile. Questa modalità garantisce tempi più rapidi per ottenere il contributo rispetto alla prenotazione.

  • Privati: incentivi su impianti termici alimentati da fonti rinnovabili.
  • Imprese: contributi per interventi di efficientamento energetico.
  • Enti del Terzo Settore: agevolazioni dedicate alle realtà no profit.
  • Pubbliche Amministrazioni: sostegno alla riqualificazione del patrimonio edilizio.

Funzionalità dedicata alle imprese

Per le imprese resta disponibile, all'interno del portale, l'apposita funzionalità per la presentazione della domanda di valutazione preliminare. Si tratta di uno strumento prezioso che consente di verificare in anticipo la conformità dell'intervento ai requisiti previsti dal meccanismo, riducendo il rischio di esito negativo dopo la realizzazione dei lavori. Questa procedura è particolarmente utile per progetti complessi o di rilevante entità economica.

Proroga dei termini per le istanze sospese

Con la riapertura del Portale è prevista anche la proroga dei termini per l'invio delle istanze la cui scadenza ricadeva nel periodo di sospensione. Il GSE ha precisato che ulteriori informazioni saranno comunicate nei prossimi giorni anche tramite specifiche FAQ, in modo da chiarire ogni dubbio operativo agli utenti coinvolti. È fondamentale monitorare i canali ufficiali per non perdere comunicazioni rilevanti sulle novità del meccanismo di incentivazione.
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Catalogo degli apparecchi prequalificati

Un'altra importante novità riguarda la pubblicazione, prevista per il 15 aprile, del catalogo degli apparecchi prequalificati. Il catalogo sarà disponibile in un'apposita sezione del portale GSE e rappresenta uno strumento operativo essenziale per chi deve scegliere tecnologie e dispositivi conformi ai requisiti del meccanismo. Grazie a questo elenco, tecnici, progettisti e imprese installatrici potranno orientarsi più facilmente nella selezione delle soluzioni ammesse a incentivo.

Cosa fare per accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0

Per massimizzare le possibilità di accesso ai contributi, è opportuno preparare per tempo la documentazione tecnica e amministrativa necessaria. La pianificazione dell'intervento, la verifica dei requisiti di legge e la corretta gestione della pratica online sono passaggi decisivi per ottenere l'agevolazione. Affidarsi a consulenti specializzati in finanza agevolata permette di gestire l'intero iter senza errori, ottimizzando tempi e risultati.

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Fonte: www.gse.it


Martina Moretti

Martina è la content writer specializzata nel settore della finanza che cura il blog di Golden Group. Scrive dal 2015 di credito e finanza e si occupa oggi in particolare di finanza agevolata: contributi a fondo perduto, bandi europei e agevolazioni per le imprese, che traduce in contenuti chiari e affidabili per imprese e professionisti.


ricerca e sviluppo 2026 Emilia-Romagna

Regione Emilia-Romagna: contributi a fondo perduto per progetti di ricerca e sviluppo con inserimento di nuovi talenti

La Regione Emilia-Romagna ha approvato, con Delibera di Giunta Regionale n. 445 del 30/03/2026, un nuovo avviso per la concessione di contributi a favore delle imprese che investono in ricerca e sviluppo attraverso l'inserimento di figure altamente qualificate. La misura, finanziata nell'ambito del Pr Fesr 2021-2027, Priorità 1, azione 1.1.1, mette a disposizione una dotazione complessiva di 4 milioni di euro destinata a sostenere progetti innovativi condizionati all'assunzione di dottori di ricerca e ricercatori provenienti dagli atenei del territorio regionale.

L'obiettivo del bando e quello di rafforzare la capacità innovativa del tessuto produttivo emiliano-romagnolo, favorendo al contempo l'occupazione qualificata e il trasferimento di competenze dal mondo accademico a quello imprenditoriale. Si tratta di un'opportunità concreta per le imprese che intendono investire in innovazione e crescita tecnologica, anche alla luce delle agevolazioni previste dal piano Transizione 5.0 per gli investimenti in beni strumentali e progetti innovativi.
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Chi può presentare domanda per i contributi ricerca e sviluppo 2026

Possono accedere ai contributi le singole imprese, piccole, medie o grandi, costituite nella forma giuridica di società di capitali. I soggetti richiedenti devono esercitare attività di produzione di beni e servizi ai sensi dell'art. 2195 del codice civile e disporre di una unità locale o sede operativa situata nel territorio della Regione Emilia-Romagna, presso la quale si realizza il progetto.

Il bando si rivolge dunque a un ampio ventaglio di imprese, dalle piccole realtà artigianali e manifatturiere fino alle grandi aziende industriali, purché in possesso dei requisiti indicati.

Caratteristiche dei progetti ammissibili al bando Regione Emilia-Romagna

I progetti presentati devono articolarsi obbligatoriamente in entrambe le tipologie di attività previste dalla normativa europea, ovvero ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Ciascuna componente deve raggiungere un livello di significatività tale da contribuire concretamente all'avanzamento delle conoscenze e delle capacità tecnico-scientifiche dell'impresa.

In particolare, i progetti devono:

  • essere finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, servizi o sistemi di produzione, o a rilevanti innovazioni negli stessi, con riferimento agli ambiti tematici cross-settoriali della Strategia di specializzazione intelligente (S3);
  • prevedere il coinvolgimento diretto di uno o più ricercatori assunti ai sensi del bando;
  • essere avviati a partire dalla data di presentazione della domanda e conclusi entro il 30 giugno 2028.

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Quali sono i profili dei ricercatori richiesti

L'elemento distintivo di questa misura è il vincolo all'assunzione di personale altamente qualificato. Le imprese beneficiarie devono inserire nel proprio organico persone in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • titolo di dottorato di ricerca;
  • esperienza come ricercatore a tempo determinato presso atenei con sede in Emilia-Romagna;
  • esperienza come assegnista di ricerca presso atenei regionali;
  • esperienza come contrattista di ricerca presso atenei del territorio.

Questo requisito garantisce che i contributi pubblici si traducano in un reale trasferimento di competenze dal sistema universitario al sistema produttivo.

Spese ammissibili al bando Emilia-Romagna ricerca e sviluppo 2026

Le spese riconosciute dal bando si suddividono in due categorie:

  • spese per nuovi addetti impiegati in attività di ricerca e sviluppo, ovvero i costi del personale qualificato assunto ai sensi del bando;
  • altri costi diversi dal personale, calcolati con un tasso forfettario pari al 40% della spesa sostenuta per i nuovi addetti.

Questa modalità di calcolo semplificata consente alle imprese di concentrarsi sulla qualità del progetto senza dover documentare nel dettaglio ogni singola voce di spesa accessoria.

Importi e percentuali del contributo per ricerca e sviluppo 2026

Il contributo è concesso a fondo perduto per un importo massimo di 300.000 euro per progetto. Le percentuali massime di agevolazione variano in base alla dimensione dell'impresa e alla tipologia di attività:

Ricerca industriale:

  • grandi imprese: 50%
  • medie imprese: 60%
  • piccole imprese: 70%

Sviluppo sperimentale:

  • grandi imprese: 25%
  • medie imprese: 35%
  • piccole imprese: 45%

Le piccole imprese possono quindi beneficiare delle percentuali più elevate, a conferma dell'attenzione della Regione verso il rafforzamento competitivo delle realtà di minori dimensioni. Per le imprese che operano anche sui mercati esteri, è utile ricordare che la Regione Emilia-Romagna offre ulteriori strumenti di supporto, come i bandi per l'internazionalizzazione delle PMI che possono integrare le strategie di crescita aziendale.
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Come fare domanda per il bando Emilia-Romagna ricerca e sviluppo 2026

Le domande possono essere presentate dalle ore 13:00 del 15 aprile 2026 fino alle ore 16:00 del 18 maggio 2026. La valutazione avverrà tramite procedura a graduatoria, pertanto non si tratta di un bando a sportello: tutti i progetti saranno valutati e classificati in base ai criteri di merito previsti dall'avviso.

È fondamentale presentare un progetto ben strutturato e coerente con gli obiettivi del bando, poiché la qualità della proposta determinerà la posizione in graduatoria e, di conseguenza, la possibilità di ottenere il finanziamento.

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Fonte: https://fesr.regione.emilia-romagna.it


Martina Moretti

Martina è la content writer specializzata nel settore della finanza che cura il blog di Golden Group. Scrive dal 2015 di credito e finanza e si occupa oggi in particolare di finanza agevolata: contributi a fondo perduto, bandi europei e agevolazioni per le imprese, che traduce in contenuti chiari e affidabili per imprese e professionisti.


Iperammortamento 2026

Iperammortamento 2026: il plafond di investimento si applica su base annuale e non sull'intero triennio

L'Iperammortamento 2026 riceve un chiarimento atteso da mesi. La Relazione tecnica al DL 38/2026, il cosiddetto decreto fiscale, ha sciolto il nodo relativo al calcolo degli scaglioni di investimento previsti dalla Legge di Bilancio 2026, confermando che i limiti delle tre fasce di maggiorazione si riferiscono alla singola annualità e non all'intero arco temporale di vigenza della misura. Un'indicazione che amplia sensibilmente il vantaggio fiscale per le imprese che programmano investimenti distribuiti su più esercizi, dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Il ritorno dell'iperammortamento nella Legge di Bilancio 2026

Con la Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427-436, L. 199/2025), il legislatore ha scelto di abbandonare il meccanismo del credito d'imposta che aveva caratterizzato le stagioni di Transizione 4.0 e 5.0, reintroducendo la logica della variazione in diminuzione della base imponibile. L'agevolazione consente alle imprese di maggiorare il costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, riducendo l'imponibile fiscale lungo l'intera vita utile del bene. Si tratta di un cambio di paradigma significativo, che riporta al centro il meccanismo dell'ammortamento maggiorato, considerato più stabile e prevedibile rispetto alla dinamica dei crediti d'imposta.

I beni ammissibili comprendono beni strumentali materiali e immateriali nuovi, inclusi nei nuovi allegati IV e V della Legge di Bilancio, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione. L'elenco è stato aggiornato con l'inclusione di tecnologie legate all'intelligenza artificiale, all'automazione avanzata, alla cybersecurity OT/IT, ai sistemi di visione industriale, agli esoscheletri industriali e alle infrastrutture di calcolo per AI. Tra le novità più rilevanti, il software industriale 4.0 torna ad essere agevolabile, dopo l'esclusione che aveva caratterizzato il 2025. Per un quadro completo delle misure previste dalla manovra finanziaria, è possibile consultare l'approfondimento sulle novità della legge di bilancio 2026.

Le tre fasce di maggiorazione e il chiarimento sul plafond annuale

Il comma 427 della Legge di Bilancio individua tre fasce di maggiorazione del costo di acquisizione, strutturate in modo progressivamente decrescente al crescere dell'investimento: 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni, e 50% per la porzione tra 10 e 20 milioni. La norma primaria, tuttavia, non specificava se tali soglie dovessero calcolarsi su base annuale oppure riferirsi all'intero arco temporale della misura, dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La Relazione tecnica al DL 38/2026 ha ora dissipato ogni ambiguità, precisando che i limiti indicati sono riferiti alla singola annualità e non all'arco temporale di vigenza della norma considerato unitariamente. Di conseguenza, ai fini della determinazione della maggiorazione applicabile, rilevano gli investimenti complessivi effettuati nel singolo anno, dunque separatamente per ciascun esercizio 2026, 2027 e 2028. Questa interpretazione risulta coerente con i chiarimenti forniti in passato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al credito d'imposta 4.0, contenuti nella circolare 17 maggio 2022 n. 14.
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L'impatto pratico per le imprese

Il chiarimento sul plafond annuale ha ripercussioni concrete sulla pianificazione degli investimenti. Un'impresa che nell'arco del triennio prevede di acquistare beni strumentali per un valore complessivo di 7 milioni di euro potrà beneficiare dell'aliquota di maggiorazione del 180% distribuendo gli acquisti su tre esercizi distinti, ciascuno al di sotto della soglia di 2,5 milioni. Se, al contrario, i plafond fossero stati calcolati sull'intero triennio, la stessa impresa avrebbe visto applicare aliquote decrescenti già a partire dal superamento della prima fascia.

Questa impostazione premia le imprese che adottano una strategia di investimento graduale e programmata, consentendo di massimizzare il beneficio fiscale attraverso una distribuzione temporale ragionata degli acquisti. La scelta del legislatore di ancorare i limiti all'anno solare offre inoltre maggiore flessibilità operativa, permettendo alle aziende di adattare i piani di investimento alle condizioni di mercato e alla propria capacità finanziaria.

L'eliminazione del vincolo di produzione europea

La Relazione tecnica al decreto fiscale non si limita al chiarimento sui plafond. Il DL 38/2026, entrato in vigore il 29 marzo, ha eliminato il vincolo che limitava l'agevolazione ai soli beni prodotti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo. La modifica, che interviene sopprimendo il relativo riferimento nell'art. 1 comma 427 della L. 199/2025, si applica con effetto retroattivo a tutti gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026. Le imprese possono ora acquisire beni strumentali 4.0 a prescindere dal luogo di produzione, ampliando significativamente la platea dei fornitori e delle tecnologie accessibili.

Resta tuttavia confermata un'eccezione per gli impianti fotovoltaici. I moduli destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia solare devono continuare a rispettare il requisito di iscrizione nel Registro ENEA, con riferimento ai moduli di tipo B (celle prodotte in UE con efficienza minima del 23,5%) o di tipo C (celle bifacciali ad eterogiunzione o tandem, prodotte in UE con efficienza minima del 24%). Per le imprese interessate alle procedure in materia di beni strumentali e transizione digitale, è utile consultare l'approfondimento su procedure e scadenze per Transizione 4.0.

La procedura GSE e il decreto attuativo atteso

L'accesso all'iperammortamento richiede tre comunicazioni telematiche obbligatorie tramite la piattaforma del GSE. La prima, di carattere preventivo, raccoglie i dati identificativi dell'impresa e la tipologia degli investimenti previsti. La seconda, di conferma, va trasmessa entro 60 giorni dall'esito positivo della fase iniziale, corredandola della prova di pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo del bene. La terza comunicazione, di completamento, va inviata entro il 15 novembre 2028 con la documentazione finale sugli investimenti realizzati.
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Il decreto attuativo di competenza del MIMIT e del MEF, che deve definire nel dettaglio i termini operativi della piattaforma e i modelli standardizzati per le comunicazioni, risulta ancora in fase di definizione. Il Viceministro Leo ha promesso tempi brevi per la sua emanazione, ma ad oggi i moduli per le comunicazioni non sono ancora stati approvati. Le imprese possono comunque avviare gli investimenti, fermo restando che la formalizzazione delle istanze dovrà attendere la piena operatività della piattaforma.

Il quadro complessivo delle risorse per l'iperammortamento

La Legge di Bilancio 2026 aveva stanziato 8,3 miliardi di euro per il nuovo iperammortamento nel triennio 2026-2028. Il Decreto Fiscale ha poi aggiunto ulteriori 1,4 miliardi di euro, portando la dotazione complessiva a 9,7 miliardi, risorse necessarie anche a finanziare la rimozione del vincolo di produzione europea. Sommando le coperture destinate a Transizione 5.0, il pacchetto complessivo per gli investimenti produttivi delle imprese italiane supera ampiamente i 13 miliardi di euro.

Il ritorno all'iperammortamento segna un cambio di passo nella politica industriale italiana, con l'obiettivo di offrire alle imprese uno strumento più prevedibile e meno esposto ai rischi di esaurimento fondi che avevano caratterizzato le recenti stagioni dei crediti d'imposta. La combinazione tra plafond annuali, eliminazione dei vincoli geografici e aggiornamento dell'elenco dei beni ammissibili configura un incentivo di ampia portata, calibrato sulle esigenze di un tessuto produttivo chiamato ad accelerare la propria trasformazione tecnologica. Per le imprese che cercano ulteriori opportunità di finanziamento, è disponibile una panoramica aggiornata sui finanziamenti a fondo perduto attivi nel 2026.

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Fonte: Relazione tecnica al DL 38/2026 | Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1 commi 427-436)


Martina Moretti

Martina è la content writer specializzata nel settore della finanza che cura il blog di Golden Group. Scrive dal 2015 di credito e finanza e si occupa oggi in particolare di finanza agevolata: contributi a fondo perduto, bandi europei e agevolazioni per le imprese, che traduce in contenuti chiari e affidabili per imprese e professionisti.


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